Le proposte di Confcommercio Professioni

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12 ottobre 2016

Fisco

Definizione dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP

E' fondamentale definire, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione (si veda, da ultimo, la Sentenza, a Sezioni Unite, n. 9451 del 10 maggio 2016), in modo inequivocabile le caratteristiche dei lavoratori autonomi che sono esclusi dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'autonoma organizzazione. Sebbene, infatti, la giurisprudenza abbia, ormai, sancito questa esclusione, l'area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione è tutt'altro che chiara, lasciando molti lavoratori autonomi nel dubbio di rischiare, non pagando il tributo con tutte le incertezze del caso, oppure di pagare per poi presentare istanza di rimborso. Una soluzione potrebbe essere quella di escludere la sussistenza del presupposto di applicazione dell'IRAP per tutti quei lavoratori autonomi la cui attività ruota, sostanzialmente, attorno alla persona del professionista e che utilizzano solo i beni strumentali strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività stessa. In pratica, si potrebbero mutuare, per definire l'esclusione dal tributo, i requisiti individuati per l'accesso al nuovo regime forfetario, a prescindere, però, dalla soglia di ricavi derivanti dall'attività economica.

Aumento della franchigia IRAP per i lavoratori autonomi

Oltre alla definizione dell'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, deve essere operato un ulteriore adeguamento della deduzione attualmente spettante ai lavoratori autonomi in relazione alla base imponibile, elevando l'importo ora riconosciuto di 13.000 euro nel più congruo importo di 20.000 euro. Inoltre, deve essere adeguato il limite di base imponibile entro il quale è riconosciuta la detta deduzione (oggi è pari a circa 181.000 euro).

Riforma degli studi di settore

E' giunta l'ora di cambiare passo e di abbandonare completamente l'utilizzo degli studi di settore come strumento di accertamento e valorizzare, invece, le potenzialità dello stesso come elemento di "compliance."

Nella legge di bilancio 2017, pertanto, coerentemente a quanto è stato già annunciato nell'ambito della Riunione della Commissione degli Esperti del 7 settembre 2016, è importante adeguare il dettato normativo attualmente in vigore al fine di:

  1. prevedere la non utilizzabilità degli studi di settore come strumento di accertamento;
  2. garantire, ad elevati livelli dell'indice di "affidabilità/compliance", l'applicazione di un regime premiale similare a quello attualmente disciplinato dall'art. 10, commi 9 e seguenti, del decreto legge n. 201 del 2011 (cosiddetto "Decreto Salva Italia"), di cui possano beneficiare anche le categorie professionali, finora escluse dalla premialità;
  3. rafforzare il regime premiale attraverso un nuovo sistema di tassazione che punti a premiare l'efficienza e la fedeltà fiscale in modo automatico all'aumentare del reddito dichiarato. Per fare questo occorrerà introdurre, a regime, un sistema di tassazione agevolata legata alle performance di reddito incrementale dichiarato, rispetto alla soglia minima di reddito riferibile alle potenzialità produttive dell'attività economica.

Previdenza

Riduzione aliquota contributiva

L'aliquota contributiva che i professionisti senza cassa devono versare  alla Gestione separata Inps ha subito continui incrementi negli ultimi anni e raggiungerà il 33% nel 2018. 

Si tratta di un'aliquota sproporzionata rispetto a quella di altri lavoratori autonomi, la cui attività non può essere assimilata ad eventuali forme di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Governo, infatti, ha disposto la sospensione dell'aumento nel corso del tempo. Tuttavia i provvedimenti di sospensione sono importanti, ma comunque provvisori. 

E', invece, necessario rivedere il complessivo onere contributivo non con misure tampone che non hanno una connotazione sistemica, riconducendo progressivamente la contribuzione versata dai professionisti con partita IVA a quella degli altri lavoratori autonomi, in quanto tutti connotati da analoghe caratteristiche di autonomia. 

C'è un impegno del Governo in questa direzione per modificare in modo strutturale tale aliquota.

Bilancio di gestione INPS - Evidenziazione professionisti senza cassa

I professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata oggi ritengono necessario istituire una evidenza contabile nell'ambito della gestione separata Inps per avere evidenza del gettito contributivo e spese per prestazioni e quindi il reale peso degli stessi nell'ambito della Gestione pensionistica.

Confidi e accesso al credito

A seguito della crisi degli ultimi anni, anche i professionisti hanno registrato un'intensificazione della contrazione del credito bancario con un peggioramento della dinamica dei prestiti.

E' necessario ripristinare al più presto normali condizioni nell'erogazione del credito, ma è anche necessario individuare strumenti in grado di favorire l'accesso al credito.

L'attuale normativa consente anche ai liberi professionisti di partecipare al capitale dei confidi e di usufruire della loro garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari.

La scelta del legislatore di adottare il termine "liberi professionisti" ha ingenerato incertezze interpretative per l'applicazione pratica della norma.

Vi è pertanto l'esigenza di superare le attuali problematiche attraverso uno specifico intervento.

La nostra proposta ha l'obiettivo di favorire l'attuazione pratica delle attuali disposizioni, individuando con chiarezza il profilo dei liberi professionisti ammessi ad usufruire delle garanzie offerte dai confidi.

Si tratta di collegare le disposizioni normative in materia di confidi con quelle relative alle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Nello specifico, vi è la necessità di precisare che, oltre ai soggetti iscritti in albi o collegi, possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire della loro garanzia, anche i professionisti che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di professioni non organizzate. 

In base a questa norma, per professione non organizzata in ordini o collegi si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

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