CCNL – Contratto Collettivo

CCNL – Contratto Collettivo

Testo integrale, contenuti principali, rinnovo, scadenze e FAQ: qui trovi tutte le informazioni necessarie per conoscere nel dettaglio il Contratto collettivo nazionale del commercio per imprese e lavoratori, in vigore anche per il 2023. 

Il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, per dipendenti e dirigenti, sottoscritto da Confcommercio, si applica ad oltre 2 milioni ed 800 mila addetti.

Il contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato (distribuzione e servizi). Si intende applicabile a qualsiasi modalità, comprese vendita per corrispondenza e commercio elettronico.

In elenco qui di seguito gli argomenti di maggior interesse contenuti nel CCNL.

Orario di lavoro

Nel CCNL sono previste 40 ore settimanali di lavoro, ovvero 39 o 38 con assorbimento di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività. Possono essere previsti regimi di orario particolari per specifici tipi di attività.


Lavoro straordinario e notturno

Percentuali di maggiorazione sulla quota oraria della normale retribuzione:

  • straordinario: fino alla 48ª ora settimanale, 15%; oltre la 48ª, 20%;
  • festivo o domenicale, 30%;
  • notturno (non in turni) 50%.

Ferie e Permessi

Ferie: 26 giorni lavorativi (da lunedì al sabato);

Riduzione annua: 56 ore (72 per le aziende con più di 15 dipendenti). Per gli iscritti nel libro unico dopo il 1° marzo 2011, 50% del monte permessi decorsi 2 anni dall'assunzione e 100% del monte permessi decorsi 4 anni dall'assunzione.


Periodo di prova

Ex festività: 4 giornate annue.

A seconda del Livello il CCNL prevede diversi periodo di prova:

  • livelli Q-1: 6 mesi;
  • livelli 2, 3, 4 e 5: 60 gg.;
  • livelli 6-7: 45 gg.

Dimissioni/licenziamento e preavviso

Le dimissioni dal contratto a tempo indeterminato devono essere comunicate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Il preavviso stabilito dal CCNL varia a seconda dei livelli:

  • livelli Q-1: 45 gg., 60 gg., 90 gg.;
  • livelli 2-3: 20 gg., 30 gg., 45 gg.;
  • livelli 4-5: 15 gg., 20 gg., 30 gg.;
  • livelli 6-7: 10 gg., 15 gg., 15 gg.

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

Il licenziamento seguito entro un mese da nuova assunzione presso la stessa azienda si presume simulato (salvo prova contraria) ed è improduttivo di effetti. Anche in questo caso il preavviso dipende dai livelli:

  • livelli Q-1: 60 gg., 90 gg., 120 gg.;
  • livelli 2-3: 30 gg., 45 gg., 60 gg.;
  • livelli 4-5: 20 gg., 30 gg., 45 gg.;
  • livelli 6-7: 15 gg., 20 gg., 20 gg.

Tredicesima e Quattordicesima

Tredicesima e quattordicesima mensilità vengono erogate nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto.


Periodo di comporto (Malattia)

Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare, più eventuali 120 giorni di aspettativa e ulteriori 12 mesi per gravi patologie.

Trattamento economico. Integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto (la quota giornaliera va calcolata con i criteri adottati dall'INPS): 100%, dal 1° al 3° giorno, 75% dal 4° al 20°, 100% dal 21°.

L'integrazione dal 1° al 3° giorno è corrisposta nella misura del 100% per i primi 2 eventi morbosi, del 66% per il 3° evento e del 50% per il 4° evento e cessa di essere corrisposta a partire dal 5° evento.


Infortunio

Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare.

Trattamento economico. Trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto: 100% per il 1° giorno; 60% dal 2° al 4° giorno; 90% dal 5° al 20° giorno; 100% dal 21° giorno.


Maternità

Per i primi 5 mesi di assenza, integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione mensile netta.

Integrazione dell'indennità Inps fino al 100% del rateo della 13ª e 14ª mensilità relativo al periodo di assenza obbligatoria.


Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario, con decorrenza della retribuzione di fatto.


Retribuzione

Dal 1° gennaio 2020 sono valide le retribuzioni indicate nella tabella sotto. Il 12 dicembre scorso, Confcommercio ha sottoscritto un protocollo straordinario di settore con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, nell'ambito del percorso per il rinnovo del CCNL. Secondo l'accordo, ai lavoratori verranno erogati un bonus una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali a partire da aprile 2023. Entrambi saranno riparametrati per livello d'inquadramento.

Livelli Minimo Contingenza + EDR Altri el. Totale
Q 1.896,64 540,37 260,76 2.697,77
1.708,49 537,52 --- 2.246,01
1.477,84 532,54 --- 2.010,01
1.263,15 527,90 --- 1.791,05
1.092,46 524,22 --- 1.616,68
987,01 521,94 --- 1.508,95
886,11 519,76 --- 1.405,87
763,80 517,51 --- 1.281,31

 

Operatori di vendita:

Prima categoria - Totale: 1.561,28;
Seconda Categoria - Totale: 1.390,29.


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per attività

Confcommercio ha molti associati in diversi settori; per ogni settore è stato redatto un approfondimento dedicato al CCNL:

I seguenti contratti CCNL verranno aggiornati con un contenuto "ad hoc":

  • CCNL Pulizie e multiservizi;
  • CCNL Dipendenti da aziende del settore turismo;
  • CCNL Personale artistico turismo;
  • CCNL Imprese di viaggi e turismo;
  • CCNL Dipendenti da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private;
  • CCNL Autoscuole e studi di consulenza automobilistica;
  • CCNL Agenzie di assicurazione in gestione libera;
  • CCNL Pompe funebri;
  • Accordo economico collettivo agenti e rappresentanti di commercio;
  • Accordo collaborazioni coordinate e continuative per call center;
  • CCNL Imprese radiofoniche, televisive locali, agenzie di informazione e concessionarie pubblicitarie radiotelevisive;
  • CCNL per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai teatri;
  • CCNL per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai teatri nazionali;
  • CCNL Fondazioni lirico sinfoniche;
  • CCNL Esercizi cinematografici;
  • CCNL Aziende ortofrutticole e agrumarie.

Bilateralità, welfare e formazione

La bilateralità ha avuto un ruolo fondamentale nel settore e ha rappresentato un percorso di relazioni sindacali sempre meno conflittuale che, attraverso un crescente impegno su formazione e qualificazione professionale, su tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla previdenza complementare e sull’assistenza sanitaria integrativa, ha dato luogo ad un'evoluzione significativa del welfare contrattuale, cioè sviluppato dalla contrattazione collettiva, a qualsiasi livello, che non si esaurisce nella fonte contrattuale, ma si caratterizza per la costruzione di un sistema strutturato di enti e fondi bilaterali che erogano i servizi e le prestazioni negoziati.

Bilateralità

Ente bilaterale

È un organismo paritetico che ha tra i suoi obiettivi di incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore terziario, di promuovere iniziative in materia di formazione continua e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee, internazionali, di attuare procedure per accedere ai programmi comunitari finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo. Si diffonde sul territorio nazionale attraverso gli Enti Bilaterali territoriali.

Fon.Te

La previdenza complementare è realizzata mediante l'adesione al Fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore (Fon.Te). Sono destinatari del Fondo tutti i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, gli apprendisti, nonché i lavoratori a tempo determinato o stagionale di durata non inferiore a 3 mesi.

Per maggiori informazioni consulta il sito Fon.te - Fondo Pensione Complementare.

Fondo EST

Il Fondo EST fornisce l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, gli apprendisti, e sono esclusi i quadri, ai quali si applica una specifica normativa.

Per maggiori informazioni consulta il sito Fondo Est e la nostra pagina dedicata all'Ente di assistenza.

Qu.A.S.

A favore dei lavoratori con qualifica di quadro è obbligatoriamente dovuto alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa (Qu.A.S.) un contributo di 350 euro annui e uno di 340 da corrispondere all'atto dell'iscrizione, entrambi a carico del datore di lavoro, più 56 euro annui a carico del lavoratore. Gli importi comprendono il contributo per la promozione dell'assistenza sanitaria integrativa. Per maggiori informazioni consulta il sito Quas - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri.

Formazione

Formazione Continua For.Te

Fondo di riferimento delle imprese per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

Per maggiori informazioni consulta il sito Fondo for.te.

Formazione professionale Quadri

Il contributo annuo a favore di QUADRIFOR (Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del Terziario) è pari a 75 euro, di cui 50 a carico dell'azienda e 25 del Quadro.

Per maggiori informazioni consulta il sito QUADRIFOR.


Il ruolo di Confcommercio nella definizione del Contratto Collettivo Nazionale del commercio

Confcommercio Imprese per l'Italia sottoscrive con le segreterie generali di FilcamsCgil, FisascatCisl e Uiltucs il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi che ha durata quadriennale sia per la parte economica che per quella normativa.

Tuttavia è prevista nel contratto una clausola cosiddetta "di ultrattività"che assicura la permanenza delle discipline scadute fino al successivo rinnovo.

Le parti firmatarie, il 30 luglio 2019, hanno sottoscritto il verbale di accordo di conclusione dei lavori di stesura del "Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi", che ha riunito in un’unica fonte i diversi rinnovi succedutesi negli anni.

Gli uffici confederali, inoltre, prestano assistenza tecnica, ma anche coordinamento e supervisione ai diversi contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Federazioni e Associazioni del sistema, per la sottoscrizione congiunta da sottoporre agli organi confederali.

Il 12 dicembre 2022, Confcommercio ha firmato un protocollo straordinario di settore con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, nell'ambito del percorso per il rinnovo del CCNL. Secondo l'accordo, ai lavoratori verrà erogato un bonus una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali a partire da aprile 2023. Entrambi saranno riparametrati per livello d'inquadramento.

Il CCNL ha durata quadriennale (Decorrenza: 1° aprile 2015 - Scadenza: 31 dicembre 2019) ma, come già anticipato, il contratto riporta una cosiddetta clausola "di ultrattività", in grado di garantire la continuità delle attività cessate fino alla nuova proroga.

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