Guida "pratica" all'acconto Iva

Guida "pratica" all'acconto Iva

Tutti (o quasi) alla cassa lunedì 29 dicembre per il versamento dell'acconto sul-l'Iva relativa all'ultimo periodo dell'anno (mensile o trimestrale) che sarà scomputato dall'importo dovuto a titolo definitivo.

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18 dicembre 2014

 

Tutti (o quasi) alla cassa lunedì 29 dicembre per il versamento dell'acconto sul-l'Iva relativa all'ultimo periodo dell'anno (mensile o trimestrale) che sarà scomputato dall'importo dovuto a titolo definitivo. La scadenza, ordinariamente fissata al giorno 27, slitta quest'anno perché il termine cade di sabato (articolo 7, comma 1, lettera h, Dl n. 70/20u). A parte i soggetti esonerati (fra cui: esercenti attività d'intrattenimento, soggetti ex lege 398/91, agricoltori in regime d'esonero, soggetti con solo operazioni esenti o non imponibili) e le specifiche modalità di calcolo previste per chi opera in particolari settori (telecomunicazioni, somministrazione di servizi pubblici), gli altri contribuenti sono tenuti a conteggiare l'importo dovuto secondo uno dei tre metodi previsti dall'articolo 6, commi da 2 a 3 bis, legge n. 405/90, con facoltà di scegliere quello che riduce maggiormente il debito fino, eventualmente, ad azzerarlo. II metodo classico e di più facile attuazione è quello "storico" che prevede il pagamento dell'88 per cento dell'Iva dovuta per l'ultimo periodo dell'anno precedente, tenendo conto della necessità di "consolidare" le risultanze delle ultime tre liquidazioni mensili (o di frazionare quelle dell'ultimo trimestre) per chi è passato dalla periodicità mensile a quella trimestrale (o viceversa). In pratica, per un soggetto che liquida e liquidava l'anno scorso l'Iva mensilmente, si tratta di prendere l'importo a debito indicato al rigo VI-112 della dichiarazione Iva per 112013 (al lordo, pertanto, dell'eventuale acconto di dicembre di quell'anno, indicato nel rigo VH13 del modello) e di applicarvi la percentuale prevista. Per chi ha scelto di liquidare l'Iva trimestralmente, invece, occorre riferirsi al saldo a debito della dichiarazione annuale, aumentato dell'acconto di dicembre 2013 e decurtato dell'interesse dell'1% dovuto perla dilazione del pagamento (risoluzione n. 157/ F/2004). Salvo che il contribuente non fosse a credito d'imposta nell'ultimo periodo dell'anno precedente, quindi, il metodo storico obbliga sempre al pagamento dell'acconto (purché l'importo dovuto non sia inferiore a 103,29 euro). Viste le attuali esigenze di liquidità, imprese e professionisti sono sempre più propensi a valutare uno degli altri due metodi ammessi, previsionale o analitico, per verificare se dal calcolo emerge un minor esborso o se, addirittura, possa evitarsi l'anticipo. 

TRATTO DA "IL SOLE 24 ORE" PAGG.44/45 DI CARUCCI, SIRRI, ZANARDI E ZAVATTA 

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