Ripristino del limite di
deducibilita' del 12% del reddito complessivo; linee piu' prudenziali per
investimento tacito del Tfr; compensazioni per tutti i datori di lavoro che
conferiscono il Tfr; avviare modifica sistema agevolazioni fiscali. Queste le
principali richieste che le parti sociali hanno inviato al Ministro del lavoro,
Roberto Maroni per la riforma del Tfr. Le 23 sigle, infatti, hanno stilato un
testo nel quale vengono dettagliatamente indicate le modifiche da apportare al
testo messo appunto dallo stesso Maroni. In particolare per il comma 3, lett.
b) dell'art. 1, viene richiesto che venga cosi' riformulato: .... b) ''forme
pensionistiche complementari individuali'': le forme di cui all'articolo 13 che
hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali
e' possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto ... . Per quanto
riguarda l'Art. 8 - Finanziamento le parti sociali chiedono che al comma 2, per
i lavoratori autonomi e' opportuno prevedere che le modalita' di determinazione della contribuzione siano
definite sulla base del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, oppure
sulla base degli imponibili considerati ai fini contributivi previdenziali
obbligatori. Inoltre, si richiama quanto contenuto nel testo della delega sulla
necessita' di individuare idonee misure, da inserire nella Legge di bilancio
dello Stato, per favorire l'adesione alle forme di previdenza complementari dei
lavoratori di cui all'art. 2, lettera b). Al comma 4, dopo ''i contributi
versati dal lavoratore e dal datore di lavoro'', la parti sociali chiedono la
cancellazione di ''sia volontari, sia dovuti in base a contratti o accordi
collettivi''. Inoltre, per le parti sociali deve essere ripristinato il limite
di deducibilita' espresso in percentuale (12%) del reddito complessivo,
consentendone l'utilizzo anche ove sia piu' elevato rispetto al limite in cifra
fissa. Si rammenta, infatti, che la legge delega prevede esplicitamente di
ampliare la deducibilita' dei contributi versati alla previdenza complementare,
tramite la ''fissazione di limiti in valore assoluto e in valore percentuale e
l'applicazione di quello piu' favorevole all'interessato''. Le parti sociali
chiedono poi che il comma 4 venga cosi' riformulato: ''I contributi versati dal
lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono
deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi
di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo
non superiore al maggiore fra il 12% del reddito complessivo ed euro 5.164,57;
ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote
accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105,
comma 1, del citato DPR. Per la parte dei contributi versati che non hanno
fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il
contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla
prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione
dei redditi''. Al comma 7, primo periodo, dopo la parola ''avviene'', per le
parti sociali vanno cancellate le parole: ''con scadenza almeno trimestrale'' e
sostituite con ''secondo le modalita' fissate dagli accordi o contratti
collettivi''. Si chiede, pertanto, che il comma 7, primo periodo, venga cosi'
riformulato: ''Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche
complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo le
modalita' fissate dagli accordi o contratti collettivi''. Al comma 7, lettera
c), primo periodo, dopo ''obbligatoria'' le parti chiedono di aggiungere la
frase: ''antecedente alla data del 29 aprile 1993''.
Si chiede, pertanto, che il
comma 7, lettera c), primo periodo, venga cosi' riformulato: ''con riferimento
ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente alla
data del 29 aprile 1993.'' Il comma
8, nella nuova formulazione dello schema di decreto, prevede che in caso di
conferimento tacito del TFR siano attuate linee di investimento che consentano
di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento
di fine rapporto. Al riguardo si fa presente che non in tutti i fondi pensione
sono attive gestioni multi - comparto. Laddove i fondi pensione adottano una
gestione mono - comparto, questa e' solitamente caratterizzata da profili di
rischio/rendimento prudenziali. Peraltro, il riferimento alla garanzia della
comparabilita' del rendimento con il tasso di rivalutazione del TFR appare poco
chiaro. Va, pertanto, riconfermata la possibilita' degli statuti e dei
regolamenti dei fondi pensione di prevedere che l'investimento della
contribuzione effettuata tramite conferimento tacito del TFR avvenga verso
linee di investimento piu' prudenziali.Si chiede, pertanto, che il comma 8
venga cosi' riformulato: ''Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR,
l'investimento di tali somme nella linea a contenuto piu' prudenziale''. Al
comma 9, ultimo periodo, dopo le parole ''e qualora abbia diritto ad un
contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi'', le parti
chiedono di sostituire ''o'' con la parola ''anche'' prima di ''aziendali''.
Si chiede, pertanto, che il
comma 9, venga cosi' riformulato: ''L'adesione a una forma pensionistica
realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta
l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Il lavoratore puo' decidere, tuttavia, di destinare una parte della
retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in
assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro
l'entita' del contributo e il fondo di destinazione. Nel caso in cui il
lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora
abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ai contratti o
accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso nei limiti e secondo le modalita'
stabilite dai predetti contratti o accordi.'' Al comma 10, primo periodo, le parti chiedono di cancellare
''fino ad un massimo di sette anni''.
Si chiede, pertanto, che il comma 10, venga cosi' riformulato: ''La
contribuzione alle forme pensionistiche complementari puo' proseguire volontariamente
oltre il raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime obbligatorio
di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento,
possa far valere almeno tre anni di contribuzione a favore delle forme di
previdenza complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che decida di
proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il
momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche''. Le parti rilevano
l'incompletezza del testo relativamente al decreto per la compensazione dei
maggiori oneri per le imprese ed ai contenuti del protocollo d'intesa con
l'ABI. Un'incompletezza che rende impossibile esprimere un giudizio esaustivo
che, comunque, verra' dato non appena verranno forniti elementi concreti e
dettagliati di valutazione. In ogni caso le compensazioni devono riguardare
effettivamente tutti i datori di lavoro che conferiscono il TFR. Va, inoltre,
garantita la piena contestualita' tra la decorrenza delle norme sul
conferimento del TFR e la possibilita', per i datori di lavoro, di accedere al
beneficio delle compensazioni.
Con riferimento alla
deducibilita' dal reddito prevista dal comma 1 dell'art. 10, il meccanismo
previsto nello schema di decreto, ancorando la deducibilita' alla produzione di
''reddito d'impresa'', non e' fruibile da datori di lavoro che producano
redditi di altra natura. Al contrario la deducibilita' prevista dalla norma
deve essere fruibile da tutti i datori di lavoro che destinano il TFR dei
propri dipendenti alla previdenza complementare. Per quanto riguarda la
costituzione del fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, e'
necessario che i meccanismi di funzionamento siano gia' definiti al momento di
approvazione del presente decreto legislativo e siano rivolti a tutti i datori
di lavoro che, conferendo il TFR alla previdenza complementare, ricorrano al
finanziamento sostitutivo.Ferma restando la funzione di garanzia del
costituendo fondo pubblico, si rende opportuno coinvolgere nel meccanismo
strutture in grado di assicurare operativita' immediata e trasparenza, quali i
consorzi di garanzia collettiva ''fidi'' (o ''confidi''). La durata del fondo
deve essere fissata per un periodo congruo e, comunque, tenendo conto del ciclo
di vita medio del TFR. Gli eventuali criteri di accesso alla garanzia, definiti
a priori, devono essere tali da ridurre al minimo il rischio di esclusione.In
ogni caso, il meccanismo di accesso al credito deve basarsi su automatismi
legati alla presenza di condizioni minime per l'accesso alla garanzia,
escludendo ogni valutazione discrezionale.
Le parti sociali reputano
importante che il Governo assicuri la piena compatibilita' di tale strumento
con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Quanto alla prevista riduzione
del costo del lavoro, il decreto legislativo deve contenere riferimenti chiari
alle modalita' con cui tale riduzione sara' attuata. Su questo aspetto, le
parti sociali reputano essenziale sapere fin d'ora su quali oneri si intenda
intervenire e secondo quali meccanismi. Reputano parimenti importante che sia
verificata la disponibilita' di risorse adeguate. Va comunque assicurata la
strutturalita' dell'intervento. Per quanto riguarda l'Art. 11 (Prestazioni) le
parti propongono pur nell'ambito di una necessaria gradualita', l'avvio di una
modifica del sistema di agevolazioni fiscali finalizzato a consolidare il
regime di imposizione tributaria cosiddetto ''E - E - T'' (esenzione della
contribuzione versata alle forme pensionistiche complementari, esenzione dei rendimenti ottenuti dalle
medesime forme in fase di accumulo e
tassazione delle prestazioni finali).
Conseguentemente, la disciplina
fiscale delle prestazioni dovra' essere armonizzata con il sistema fiscale
generale, ripristinando elementi di progressivita' della tassazione in base al
reddito. Al comma 4, dopo le parole ''anticipo massimo di cinque anni rispetto
ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di
appartenenza'', le parti chiedono di aggiungere le seguenti: ''E' fatta salva
la diversa disciplina stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 3,
comma 1, del presente decreto''.
Si chiede, pertanto, che il
comma 4, venga cosi' riformulato: Le forme pensionistiche complementari
prevedono che, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni
pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo
massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel
regime obbligatorio di appartenenza. E' fatta salva la diversa disciplina
stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
decreto.'' Al comma 7, primo periodo,
dopo le parole ''Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari'', e
prima delle parole ''possono richiedere un'anticipazione della posizione
individuale maturata'', chiedono di cancellare l'inciso: ''ferme restando
condizioni di maggior favore fissate dalle singole forme pensionistiche'' Si
chiede, pertanto, che il comma 7, primo periodo, venga cosi' riformulato: ''Gli
aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere
un'anticipazione della posizione individuale maturata''.Al comma 8, e'
necessario per le parti sociali modificare il riferimento al limite massimo del
cinquanta per cento della posizione maturata dopo la modifica effettuata che
innalza al 75% l'anticipazione per l'acquisto della prima casa o per interventi
di ristrutturazione e riqualificazione della stessa. Si chiede, poi, che il
comma 10 venga cosi' riformulato: ''Ferma restando l'intangibilita' delle
posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari
nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e
le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi
limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le
pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti
dall'articolo 128 del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935 n.1827 e dall'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
successive modificazioni e integrazioni. I crediti relativi alle somme oggetto
di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al
comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di
cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'''. Nell'Art. 14 - Permanenza nella forma pensionistica
complementare. Cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilita', le
parti chiedono che venga ripristinata
la causale di riscatto prevista dall'art.10 , comma 1, lett. c) del d.lgs.
n.124/1993, consentendo al lavoratore, per le situazioni in cui vengano meno i
requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare di richiedere
il riscatto totale ovvero, in alternativa, il riscatto parziale. Secondo le
parti sociali, poi, e' evidente che occorre distinguere le diverse forme
pensionistiche complementari attuate tramite fondi pensione o contratti di
assicurazione sulla vita, in relazione al diverso funzionamento di tali
strumenti. Pertanto occorrerebbe prevedere: il ripristino, limitatamente ai
fondi pensione di cui agli artt. 3 e 12, della normativa vigente, prevedendo
che in mancanza di eredi ovvero di destinatari diversi designati dal lavoratore
iscritto la posizione resti acquisita al fondo pensione; per le forme
pensionistiche complementari di cui all'art. 13
(contratti di assicurazione
sulla vita) , la devoluzione a
finalita' sociali di detta posizione pensionistica, in caso di assenza di eredi
o di destinatari diversi designati dal lavoratore iscritto, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole ''e dell'eventuale
contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalita'
stabilite'' sostituire le parole ''dagli accordi collettivi o sindacali
aziendali'' con le parole ''dai contratti o accordi collettivi anche
aziendali''. Il comma 8 prevede, infine, che gli adempimenti a carico delle
forme pensionistiche complementari previsti dal medesimo art. 14 siano
effettuati entro il termine massimo di due mesi dall'esercizio stesso. Tale
previsione contrasta con alcune prassi consolidate e con norme contrattuali che
prevedono differenti modalita' di versamento del datore di lavoro. Pertanto, va
previsto un termine massimo piu' ampio che consenta al fondo l'esatta
liquidazione della posizione pensionistica, Si chiede, pertanto, che il comma
8, venga cosi' riformulato: ''Gli adempimenti a carico delle forme
pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facolta' di cui al
presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi
dall'esercizio stesso''. Nell'Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari) Al comma 1, dopo le
parole ''Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali'' cancellare ''vigila
sulla COVIP''. Si chiede, pertanto, che il comma 1, venga cosi' riformulato:
''1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l'attivita' di
alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive
generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di
previdenza complementare''.