Il Consiglio dei ministri ha
approvato il decreto legislativo sul risparmio nella versione voluta del
firmatario, il viceminsitro dell’Economia, Roberto Pinza. Scatta così
l'abrogazione del tetto al 30% del capitale sociale sul diritto di voto delle
fondazioni bancarie. Il decreto legislativo prevede, inoltre, modifiche alla
corporate governance delle società con la soppressione, tra l’altro, del voto a
scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali, modifiche al Tub e Tuf
e nuovi poteri all’autorità di controllo.
Ecco i punti principali previsti
dal provvedimento:Â Â Â Â Â Â Â Â
- VIA TETTO VOTO FONDAZIONI:
Viene abrogato l'articolo 7 della legge n. 262/2005 che aveva modificato
l'articolo 25, comma 3 del d. lgs. n. 253/1999, introducendo una misura di
sterilizzazione del diritto di voto delle fondazioni di origine bancaria nelle
assemblee ordinarie e straordinarie delle banche, per le azioni eccedenti il
30% del capitale. La norma abrogata, spiega il governo, presentava diversi profili
critici e di incoerenza rispetto al quadro generale della disciplina del
credito, del risparmio e delle attivita' finanziarie determinando una evidente
e ingiustificata disparita' di trattamento fra azionisti. Tale disparita',
aggiunge l'esecutivo, e' apparsa non solo ingiustificata sul piano generale, ma
anche dannosa in un contesto, come quello italiano, ove forte e' la necessita'
di assicurare un azionariato stabile agli enti creditizi e di incoraggiare le
forme di investimento istituzionale. Di fatto sono soltanto tre le fondazioni
che ancora detengono una quota superiore al 30% in una banca. Si tratta della
Fondazione Mps che controlla il 49% del capitale ordinario, dell'Ente cassa di
risparmio di Firenze che si colloca al 41% e della Fondazione Carige che ha il
43% dell'istituto genovese.
 - CORPORATE GOVERNANCE: Il voto a scrutinio segreto per l'elezione
alle cariche sociali e' soppresso. Il numero degli amministratori indipendenti
aumenta: nel consiglio ce ne deve essere sempre almeno uno e se il consiglio ha
piu' di sette componenti ce ne devono essere almeno due. Se l'amministratore
indipendente perde i requisiti di indipendenza, decade dalla carica. I limiti
alla partecipazione delle minoranze all'elezione degli amministratori diventano
piu' flessibili: la percentuale minima del capitale sociale necessaria per la
presentazione delle liste prevista viene individuata in un quarantesimo o nella
diversa misura definita dalla Consob, con un regolamento da emanare entro il 31
marzo prossimo, in funzione delle caratteristiche delle societa'. Non sara'
pero' piu' sufficiente la presentazione della lista con il sostegno della
percentuale necessaria del capitale sociale e le liste delle minoranze dovranno
ricevere effettivamente una percentuale adeguata di voti.Uno dei sindaci e'
eletto dalle minoranze, con voto di lista. Per delegare il voto non e' piu'
necessario essere iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi.  Â
- STOCK OPTION: Il Ddl chiarisce
in modo piu' preciso il contenuto delle informazioni sui piani di stock option
che le societa' sono tenute a divulgare. La Consob, coerentemente con il suo
ruolo di garante della trasparenza dell'informativa societaria, non interviene
piu' sul contenuto gestionale dei piani, ma solo sulla completezza delle informazioni
ad essi relative.
- REVISIONE CONTABILE:
L'incarico alla societa' di revisione e' approvato dall'assemblea su proposta
motivata dell'organo di controllo, anziche' dal CdA con il parere dell'organo
di controllo. La durata dell'incarico e' fissata in nove anni, senza
possibilita' di rinnovo se non siano decorsi almeno tre anni. E' previsto un
regime transitorio per gli incarichi in corso. Il potere della Consob di
conferire d'ufficio l'incarico in caso di inerzia della societa' e' stato
reintrodotto. La vigilanza della Consob sulle societa' di revisione e' stata
estesa anche all'assetto organizzativo, fermi restando i controlli periodici di
qualita'. Si precisa che anche la consulenza legale rientra tra i servizi che
non possono essere forniti dalla societa' di revisione.
 - RIVENDITA PRODOTTI FINANZIARI: Si riconduce alla piu' generale
disciplina della sollecitazione anche il caso della successiva rivendita di
prodotti finanziari da parte di soggetti abilitati. I prodotti finanziari
sottoscritti in un collocamento esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto
(ad es. un collocamento riservato a investitori professionali) non possono
essere rivenduti al pubblico senza pubblicare il prospetto. Se nei 12 mesi
successivi a un collocamento riservato a investitori professionali i prodotti
finanziari sottoscritti sono rivenduti in modo sistematico a investitori non
professionali, ferme restando le sanzioni applicabili in caso di sollecitazione
abusiva, l'acquirente non professionale puo' far valere la nullita' del
contratto e i soggetti abilitati che hanno trasferito i prodotti finanziari
rispondono del danno arrecato. Il comma non si applica ai titoli di Stato
emessi da paesi Ocse con un rating di "investment grade".
 - CICR: Il presidente del Cicr puo' estendere la partecipazione
alle riunioni ai presidenti delle altre Autorita' competenti in materia di
vigilanza su intermediari e mercati finanziari, in relazione alle competenze di
queste e agli argomenti trattati.
- RAPPORTI TRA ANTITRUST E
BANKITALIA: Il potere di autorizzare, per esigenze di funzionamento del sistema
dei pagamenti, un'intesa tra banche che restringe la liberta' di concorrenza e'
trasferito dalla Banca d'Italia all'Autorita' Garante della Concorrenza e del
Mercato, che lo esercita su proposta della Banca d'Italia. L'Antitrust, su
proposta della Banca d'Italia, puo' autorizzare concentrazioni tra banche che
creano o rafforzano posizioni dominanti sul mercato, per esigenze di
stabilita'. L'atto unico previsto tra Bankitalia e Antitrust, di complessa
gestione, e' sostituito da due atti distinti, di cui si allineano i tempi.
- LA NUOVA CONSOB: In coerenza
con il principio di ripartizione funzionale delle competenze delle Autorita'
sono stati effettuati degli interventi per ribadire in capo alla Consob le
competenze relative alla correttezza dei comportamenti e alla trasparenza in
sede di documentazione d'offerta relativamente al collocamento dei prodotti
assicurativi a contenuto finanziario coerentemente con quanto gia' previsto
dalla legge 262. Viene introdotta la definizione di prodotti assicurativi a
contenuto finanziario. L'articolo 64 del Tuf e' modificato in modo che la
procedura che sottopone l'efficacia delle decisioni del gestore del mercato
sull'ammissione e l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari e
degli operatori a condizione sospensiva per cinque giorni, durante i quali la
Consob puo' decidere di vietarne l'esecuzione, non si applichi a provvedimenti
per i quali tali decisioni non sono fondate su valutazioni di merito, ma su una
mera verifica tecnica (ad es. Titoli di Stato) al fine di semplificare e
ridurre l'onere dell'adempimento. Il potere regolamentare e di vigilanza sui
prodotti bancari che abbiano una componente di prodotto finanziario e'
attribuito alla Consob.
- STATUTI SOCIETARI DA ADEGUARE
ENTRO GIUGNO: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle societa' alle
novita' introdotte dalla legge per la tutela del risparmio e dal decreto e'
fissato al 30 giugno 2007.