
E’ partita il 2 gennaio a Napoli, Potenza e Trieste “la
caccia” allo sconto per i saldi invernali. A ruota Roma, Milano e Palermo il 3
gennaio, mentre Cagliari ed Aosta saranno le ultime città a partire e dovranno
attendere rispettivamente l’8 e il 10 del mese.
Saranno circa 16 milioni, le famiglie italiane che
acquisteranno prodotti in saldo. Ogni famiglia spenderà, in media, poco meno di
450 euro per abbigliamento e accessori facendo lievitare a quasi 7 miliardi di
euro il valore dei saldi invernali 2009 con un’incidenza del 19,5% sul
fatturato annuo del settore.
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SALDI INVERNALI 2009 |
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Valore dei saldi invernali
(miliardi di euro) |
6,8 |
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Incidenza % dei saldi
invernali sul fatturato totale dell'anno |
19,5 |
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Numero delle famiglie italiane
(milioni) |
24,3 |
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Numero delle famiglie che
acquistano prodotti a saldo (milioni) |
15,8 |
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Acquisto medio di prodotti a
saldo per famiglia (euro) |
432 |
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Numero medio componenti di una
famiglia |
2,5 |
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Acquisto medio di prodotti a
saldo per persona (euro) |
173 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo
Confcommercio ricorda alcuni principi di base:
Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è
generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il
prodotto non sia danneggiato o non conforme (artt. 128 e ss. del Codice del
Consumo d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206). In questo caso scatta l’obbligo per il
negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò
risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il
compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla
data della scoperta del difetto.
Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del
negoziante.
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del
negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la
relativa convenzione.
Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere
carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento
se non venduti entro un certo periodo di tempo. Salve specifiche disposizioni
regionali, è possibile porre in vendita capi non appartenenti alla stagione in
corso.
Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo
normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
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