Riforma degli assetti
contrattuali: firmato l’accordo tra governo e parti sociali
Governo, imprese e sindacati hanno siglato a Palazzo Chigi
l’accordo quadro che detta le linee per le nuove relazioni industriali nel
pubblico e nel privato. Dopo anni di tentativi, sempre falliti, e di bracci di
ferro tra imprese e rappresentanti del mondo del lavoro, si chiude così una
partita che rivoluziona le relazioni industriali, a 16 anni dallo storico
accordo del luglio del ‘93. Il testo riprende, nella sua globalità, l’accordo
firmato da Confcommercio e sindacati il 17 dicembre scorso. Di seguito la
versione integrale:
Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente
accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita
occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica
retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche
amministrazioni, convengono di realizzare - con carattere sperimentale e per la
durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della
negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione
del regime vigente.
Le parti fanno espresso rinvio
agli accordi interconfederali sottoscritti al fine di definire specifiche
modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi, di
seguito indicati, per un modello contrattuale comune nel settore pubblico e nel
settore privato:
1. l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di
secondo livello come definita dalle specifiche intese;
2. il contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria:
avrà durata triennale tanto
per la parte economica che normativa;
avrà la funzione di garantire
la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori
del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
per la dinamica degli effetti
economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo
assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata
- un nuovo indice revisionale costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei
prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla
dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L’elaborazione della
previsione sarà affidata ad un soggetto terzo;
si procederà alla verifica
circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale
effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei
prodotti energetici importati;
la verifica circa la
significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in
sede paritetica a livello interconfederale, sede che opera con finalità
di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo
accordo;
il recupero degli eventuali
scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale;
il nuovo indice previsionale
sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese;
nel settore del lavoro
pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi
salariali sarà demandata ai Ministeri competenti, previa concertazione con le
Organizzazioni sindacali, nel rispetto e nei limiti della necessaria
programmazione prevista dalla legge finanziaria, assumendo l’indice (IPCA),
effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale
parametro di
riferimento per l’individuazione dell’ indice previsionale, il quale viene
applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale
e mantenuto
invariato per il triennio di programmazione;
nel settore del lavoro
pubblico, la verifica degli eventuali scostamenti sarà effettuata alla scadenza
del triennio contrattuale, previo confronto con le parti sociali, ai fini
dell’eventuale recupero nell’ambito del successivo triennio, tenendo conto
dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto dell’intero settore;
3. la contrattazione collettiva
nazionale di categoria o confederale regola il sistema di relazioni industriali
a livello nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica
amministrazione;
4. la contrattazione collettiva
nazionale o confederale può definire ulteriori forme di bilateralità per il
funzionamento di servizi integrativi di welfare;
5. per evitare situazioni di
eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi,
le specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione
delle richieste sindacali, l’avvio e lo svolgimento delle trattative stesse;
6. al rispetto dei tempi e delle
procedure definite è condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla
data di scadenza del contratto precedente, riconosca una
copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a
favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo;
7. nei casi di crisi del
negoziato le specifiche intese possono prevedere anche l’interessamento del
livello interconfederale;
8. saranno definite le modalità
per garantire l’effettività del periodo di “tregua sindacale” utile per
consentire il regolare svolgimento del negoziato;
9. per il secondo livello di
contrattazione come definito dalle specifiche intese - parimenti a vigenza
triennale - le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese
strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad
incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione
di secondo
livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di
produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi
rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati
legati all’andamento
economico delle imprese, concordati fra le parti;
10. nel settore del lavoro
pubblico l’incentivo fiscalecontributivo sarà concesso, gradualmente e
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai premi legati al
conseguimento di obiettivi quantificati di miglioramento della produttività e
qualità dei servizi offerti, tenendo conto degli obiettivi e dei vincoli di
finanza pubblica;
11. salvo quanto espressamente
previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si
esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto
nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già
stati negoziati in altri livelli di contrattazione;
12. eventuali controversie nella
applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall’autonomia
collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato;
13. la contrattazione di secondo
livello di cui al punto 9, deve avere caratteristiche tali da consentire
l’applicazione degli sgravi di legge;
14. per la diffusione della
contrattazione di secondo livello nelle PMI, con le incentivazioni previste
dalla legge, gli specifici accordi possono prevedere, in ragione delle
caratteristiche dimensionali, apposite modalità e condizioni;
15. salvo quanto già definito in
specifici comparti produttivi, ai fini della effettività della diffusione della
contrattazione di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare le
soluzioni più idonee non esclusa l’adozione di elementi economici di garanzia o
forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate
nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di
difficoltà economico-produttiva;
16. per consentire il raggiungimento
di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio o in azienda,
situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico
ed occupazionale, le specifiche intese potranno definire apposite procedure,
modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via
sperimentale e
temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di categoria;
17. salvo quanto già definito in
specifici comparti produttivi, i successivi accordi dovranno definire, entro 3
mesi, nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella
contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi che possono essere
adottate con accordo, ivi compresa la certificazione all’INPS dei dati di
iscrizione
sindacale;
18. le nuove regole possono
determinare, limitatamente alla contrattazione di secondo livello nelle aziende
di servizi pubblici locali, l’insieme dei sindacati, rappresentativi
della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al
termine della tregua sindacale predefinita;
19. le parti convengono
sull’obiettivo di semplificare e ridurre il numero dei contratti collettivi
nazionali di lavoro nei diversi comparti.
Le parti confermano che
obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo
occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento
dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di
riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli
obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.