Biglietti aerei: Fiavet contro le nuove procedure
per la rimborsabilità
La
Fiavet ha segnalato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e al
Garante per la Sorveglianza dei Prezzi il comportamento scorretto di alcune
compagnie aeree che hanno stabilito il mancato rimborso del fuel surcharge per
biglietti aerei a tariffa speciale annullati. Con una nota del 6 Febbraio 2009,
infatti, in modo arbitrario, British Airways, Delta Airlines e Carpatair hanno
definito, senza nessuna giustificazione particolare, nuove condizioni per la
rimborsabilità di biglietti aerei a tariffa speciale. Le nuove istruzioni dei
tre vettori sopra indicati stabiliscono ora che al passeggero che decida di
annullare il biglietto potranno essere rimborsati solo le tasse governative ed
aeroportuali e non anche il supplemento di carburante.
“Si
tratta – attacca il presidente della Fiavet, Giuseppe Cassarà – dell’ennesimo
comportamento scorretto da parte dei vettori aerei. L’azione congiunta con la
quale hanno rivisto la mancata rimborsabilità del fuel surcharge è
gravissima. In primo luogo perchè la contemporaneità e l’immediatezza
dell’azione penalizzano la trasparenza del mercato con grave pregiudizio, ad
esempio, dei passeggeri che abbiano acquistato il biglietto in anticipo e non
potranno, in caso di cancellazione, ottenere un rimborso che pure era previsto
contrattualmente al momento dell’acquisto del titolo di viaggio”. “In secondo
luogo – prosegue Cassarà – perché il fuel surcharge o supplemento carburante
continua ad essere una voce di cui continuano a non essere chiare la
natura, la finalità e le ragioni stesse per le quali continua, dopo diversi
anni dalla sua stessa introduzione, ad essere trattata come voce autonoma di
costo a carico dell’utenza”.
“Il
contesto attuale di mercato – conclude Cassarà – necessita di regole certe sia
per gli operatori che per i clienti. La certezza e la trasparenza delle regole
del mercato sono elementi indispensabili affinché i rapporti fra i diversi
soggetti che operano nel turismo siano chiari a vantaggio dell’utente finale”.