Gli studi di settore non sono
più un parametro certo in base al quale l’Agenzia delle Entrate può inoltrare
la cartella di accertamento fiscale sulla presunzione che lo scostamento, dai
parametri di reddito introdotti dalla legge finanziaria del 1996, nasconda
l’elusione dell’imposta dovuta. Lo sottolineano le Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 26635 destinata a rivoluzionare - a favore del
contribuente - la formazione della prova nelle cause con il fisco. D'ora in poi
- questo il senso della decisione della Suprema Corte - gli studi di settore,
anche se frutto della diretta collaborazione con le categorie interessate, sono
da considerare solo “una elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi
probabilistica che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una
presunzione semplice”.
D’ora in poi - quindi - sono da
considerarsi nulli gli accertamenti fiscali che si poggiano solo sulle
indicazioni provenienti dagli studi di settore. Anche nelle cause con il fisco
la prova si forma in dibattimento e il contribuente “ha la più ampia facoltà di
prova” per contestare “l’applicabilità degli standard al caso concreto”.
Così è stato respinto il ricorso
con il quale l’Agenzia delle Entrate sosteneva che gli studi del settore
'parrucchiere da uomo' fossero applicabili - tout-court - anche nel caso del
gestore di un piccolo salone dell’entroterra lucano che già da anni aveva
ammortizzato i costi riferiti a minime quantità di beni e servizi, acquistati
in tempi remoti e ormai obsoleti.