Il 19 marzo scorso il Consiglio dei Ministri
ha definitivamente approvato il decreto legislativo di recepimento della
direttiva comunitaria sui servizi nel mercato interno, la cosiddetta “direttiva
Bolkestein”. Il testo contiene alcune
importanti modifiche per alcuni settori del sistema Confcommercio rispetto alla
disciplina approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17
dicembre 2009.
Nella prima parte, di carattere
generale, è stato sostanzialmente confermato il mantenimento dell’attuale impianto
normativo in materia di distribuzione commerciale.
Tra le novità di maggior rilievo,
la precisazione che non costituisce regime autorizzatorio la DIA prevista
dall’art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 241/90, mentre
tra i motivi imperativi di
interesse generale vengono ricompresi la sicurezza stradale e “la tutela dei
lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori”. La medesima norma
chiarisce inoltre che il riferimento alla professioni regolamentate è relativo
tanto alle attività professionali riservate quanto a quelle non riservate.
Quanto poi al divieto di partecipazione di operatori professionali nell’ambito
di organismi preposti al rilascio di autorizzazioni o all’adozione di
provvedimenti rilevanti per l’esercizio dell’attività di servizi, l’articolo 18
specifica che tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le
Camere di commercio o le parti sociali, su questioni diverse dalle singole
domande di autorizzazione, né la consultazione del grande pubblico.
Passando alla seconda parte del
decreto, l’articolo 68 relativo alle vendite presso il domicilio dei
consumatori, precisa che non è soggetta a DIA l’attività di incaricato alla
vendita diretta a domicilio per conto di imprese che esercitano tale tipo di
attività.
In materia di commercio al
dettaglio su aree pubbliche, è confermata l’apertura di tale tipo di attività
anche alle imprese esercitate nella forma di società di capitali mentre viene
rimandata ad un’intesa in sede di Conferenza unificata l’individuazione dei
criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi. A tale
proposito, è opportunamente prevista la possibilità di deroga all’articolo 16
in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni nonché la definizione della
disciplina transitoria per le concessioni in essere e quelle prorogate, facendo
salvi i diritti già acquisiti dalle imprese che operano in tale settore.
Un’ulteriore, importante novità è
rappresentata dalla soppressione dell’articolo 71, relativo al sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, che prevedeva la trasformazione
in DIA dell’autorizzazione attualmente prevista per l’apertura di un punto
esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici. La disciplina
relativa alle attività di intermediazione commerciale e di affari, come quella
dei mediatori, è stata totalmente riscritta nel nuovo articolo 72 che,
differentemente dalla precedente formulazione, rinvia espressamente alla legge
3 febbraio 1989, numero 39, per l’individuazione delle diverse tipologie di
attività assoggettate alle disposizioni ivi contenute. In particolare, la norma
in questione conferma la soppressione del ruolo e l’assoggettamento a DIA delle
attività ivi disciplinate, specificando le procedure per l’accertamento dei
requisiti necessari ai fini dell’esercizio di tali attività e chiarendo che i
precedenti richiami al ruolo devono intendersi riferiti al registro delle
imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Quest’ultima precisazione viene estesa anche alle attività di agente e
rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere.
Un’altra precisazione è che le iscrizioni per i soggetti diversi dalle imprese
sono effettuate in un’apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo
del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività.
E’ stato inoltre previsto un
termine maggiore (6 mesi invece che 2) per l’emanazione del decreto che dovrà
disciplinare le nuove modalità e i termini per l’iscrizione nel registro delle
imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli soppressi.
Nell’articolo 80, infine, viene
stabilito che qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che istituisca o
attribuisca marchi o altri attestati di qualità relativi a servizi, deve
pubblicare sul proprio sito Internet le informazioni sul significato dei marchi
nonchè i criteri di attribuzione dei medesimi e degli altri attestati di
qualità, dandone avviso nello stesso tempo al Ministero dello sviluppo
economico.