I Tempi di pagamenti e i tassi
di interessi, in caso di ritardo, non possono essere contrari a quanto
stabilito dalle leggi in vigore. Dice questo in sintesi il recente
pronunciamento del Consiglio di stato che ha confermato una sentenza del
tribunale amministrativo del Piemonte.
A fare ricorso era stata l’Angem
(Associazione nazionale ristorazione collettiva) per protestare contro alcune
clausole previste dal bando di
gara per l’assegnazione della gestione del servizio di mensa all’ospedale Le
Molinette di Torino. Clausole considerate inaccettabili dall’associazione che
rappresenta le aziende.
Di fatto, Le Molinette per
assegnare il servizio di ristorazione ai degenti avrebbero imposto il pagamento
del corrispettivo a 60 giorni dal ricevimento della fattura (anziché a 30) e la
decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno (invece che dal 30°) giorno
successivo alla scadenza del termine di pagamento con un saggio dell’interesse
dell’1% (anziché dell’8%).
Dopo aver perso la causa al Tar,
le Molinette si sono appellate al Consiglio di Stato, che ha dato torto
all’ospedale, chiedendo l’immediata applicazione della sua sentenza. Nonostante
questo, Le Molinette hanno modificato il nuovo bando di gara, prevedendo che i
termini di pagamento e la misura degli interessi siano contrattati dopo
l’aggiudicazione della gara.
Anche tale bando adesso è al
vaglio del Tar Piemonte a cui si è rivolta nuovamente Angem.
«Quanto fatto dall’ANGEM – ha
commentato il presidente dell’associazione, Ilario Perotto – va anche a
vantaggio degli altri innumerevoli fornitori del sistema sanitario piemontese
che si spera cambi rotta con la nuova amministrazione. Non escludiamo la
possibilità per le aziende danneggiate di potersi rivolgere all’associazione
che potrebbe indire una causa contro l’amministrazione ospedaliera sulla
filosofia della class-action».