Il Consiglio dei Ministri ha
approvato in via definitiva il decreto legislativo sull’attribuzione a Regioni
ed Enti locali di un loro patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della
legge 42 del 2009. Si tratta del primo decreto legislativo di attuazione della
legge sul federalismo fiscale. Oggetto dell'attribuzione a Regioni ed Enti
locali sono i beni del demanio marittimo, idrico, gli aeroporti di interesse
regionale o locale, le miniere e gli altri beni immobili dello Stato e i beni
mobili ad essi collegati; sono comunque esclusi dall’attribuzione i fiumi e i
laghi di ambito sovraregionale, salvo per questi ultimi che vi sia intesa tra
le Regioni interessate; i beni della Difesa e i beni culturali, nei termini già
previsti dalla normativa vigente; la dotazione della Presidenza della
Repubblica e i beni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale;
gli immobili per uso istituzionale dello Stato, i porti e gli aeroporti di
rilevanza economica nazionale ed internazionale, le reti di interesse statale,
le strade ferrate dello Stato, i parchi nazionali e le riserve naturali
statali; sono attribuiti alle Regioni i beni del demanio marittimo e del
demanio idrico, con la sola eccezione dei laghi chiusi che sono attribuiti alle
Province, così come le miniere. Alle Province sarà inoltre garantita una quota
dei canoni del demanio idrico trasferito alle Regioni.Ai Comuni sono attribuiti
in particolare beni immobili non demaniali; l’attribuzione dei beni non
demaniali ha luogo sulla base delle richieste degli enti territoriali, che
debbono indicare le modalità e i tempi di utilizzo; i beni non richiesti
confluiscono in un patrimonio vincolato e sono valorizzati e alienati, sulla
base di accordi tra Stato e Regioni o Enti locali, entro 36 mesi; mantengono comunque
il carattere demaniale, a maggior garanzia dell’interesse pubblico, i beni
trasferiti del demanio marittimo, idrico e aeroportuale. Per gli altri beni
trasferiti può essere disposto dallo Stato il mantenimento nel demanio o nel
patrimonio indisponibile; in ogni caso, l’eventuale “sdemanializzazione”
continua ad essere dichiarata dallo Stato.
I beni attribuiti al patrimonio
disponibile degli Enti territoriali possono essere alienati solo dopo la loro
valorizzazione attraverso le varianti allo strumento urbanistico; i beni
trasferiti agli enti territoriali possono, dopo l’approvazione delle varianti
urbanistiche, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento
immobiliare. Con cadenza biennale possono essere attribuiti ulteriori beni;
attraverso consultazioni tra Regioni, Enti locali e Amministrazioni periferiche
statali sarà garantito l’utilizzo ottimale dei beni pubblici;
Non vi saranno oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche; sarà garantita la corrispondenza tra dotazione di risorse e personale e attribuzione di funzioni, in modo da evitare duplicazioni di strutture e incremento di spese; le maggiori risorse derivanti a Regioni ed Enti locali dall’alienazione o dalle quote dei fondi immobiliari saranno destinate, per il 75%, alla riduzione del debito dell’ente, e per la parte residua alla riduzione del debito statale. Ogni alienazione di immobili da parte delle Regioni o degli Enti locali sarà preceduta dall’attestazione della congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio.