Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato una
circolare che illustra a Regioni, Comuni, Camere di commercio e Associazioni
imprenditoriali le principali innovazioni introdotte nei settori di competenza
dal decreto legislativo 59/2010 di recepimento della “Direttiva servizi”, la
cosiddetta Bolkestein. Vediamone in dettaglio i punti principali.
Nel nostro ordinamento, nella quasi totalità dei casi, la
legittimazione all’avvio di una attività è indissolubilmente correlata al
possesso dei requisiti soggettivi od oggettivi prescritti. Ciò significa che
sono i requisiti e i presupposti a determinare la sussistenza in capo al
soggetto aspirante del diritto all’avvio dell’attività e al relativo esercizio.
Il decreto è intervenuto eliminando la differenziazione esistente nelle varie
Regioni e unificando, su tutto il territorio nazionale, i requisiti di
onorabilità e quelli di professionalità.
Nel caso dell’apertura degli esercizi di vicinato (+ 150
mq. nei comuni con meno di 10.000 abitanti; + di 250 mq. nei comuni con meno di
10.000 abitanti ), nonché per le forme speciali di vendita (spacci interni,
apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione, vendite presso il domicilio dei consumatori) è stata prevista
la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della
comunicazione. La DIA immediata consente l’avvio dell’attività contestualmente
all’invio della
comunicazione al comune competente per territorio. La
precedente disciplina obbligava l’aspirante commerciante ad attendere il
decorso di trenta giorni a far data dalla comunicazione.
Somministrazione di alimenti e bevande (bar
e ristoranti)
Il decreto prevede il mantenimento del provvedimento di autorizzazione nel caso di aperture vista la necessità di garantire particolari tutele di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità ed ordine pubblico, nonché di tutela di zone di pregio storico ed artistico. In caso di trasferimento di sede e di titolarità e di gestione dell’attività (subingressi) è prevista la dichiarazione di inizio di attività rispettivamente ad efficacia
differita a trenta giorni e immediata. La scelta consente
di favorire l'iniziativa imprenditoriale nelle zone non vincolate alleggerendo
la spinta alla localizzazione nelle zone centrali dei centri urbani ormai
sature. Nelle zone da sottoporre a tutela i Comuni possono adottare
provvedimenti di programmazione delle aperture. Tale
programmazione può prevedere, divieti o limitazioni
all’apertura di nuovi esercizi; deve limitarsi, però, ai casi in cui ragioni
non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità
rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico. In ogni caso,
resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio
artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati
alla verifica di natura
economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno
economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite
di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
Il decreto interviene, nel caso dell’apertura delle
attività di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, semplificando
l’accesso all’attività. Viene pertanto prevista la dichiarazione di inizio
attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della autorizzazione. La DIA
immediata consente l’avvio dell’attività contestualmente all’invio della
comunicazione al comune competente per territorio. La precedente disciplina
obbligava l’aspirante artigiano ad ottenere l’autorizzazione.
Nel caso delle attività di intermediazione commerciale e
di affari, di agente e rappresentante dì commercio e di mediatore marittimo, il
decreto ha eliminato ruoli ed elenchi quale presupposto per l’avvio
dell’attività. Va evidenziato che le suddette eliminazioni non modificano in
alcun modo i requisiti per l’accesso all’attività, né tantomeno la potestà di
verificarne il possesso da parte delle autorità competenti. La scelta risulta
quindi in linea con i criteri di semplificazione della Direttiva e non inficia
in alcun modo il livello di professionalità richiesto ai soggetti aspiranti.