Tasse sui rifiuti: tutto quello che c’è da sapere su Tarsu
e Tia
Tarsu, Tia, codice dell’ambiente… Il gran polverone da
tempo alzatosi sulle norme che dovrebbero consentire il pagamento della tassa
sui rifiuti, non accenna a diradarsi. Anzi. È di questi giorni la mancata
proroga di una norma “ponte” che consenta ai comuni di poter continuare ad
applicare la Tarsu, mentre per il passaggio alla Tia il disegno di legge
Milleproroghe ha rinviato ancora al 30 giugno prossimo le norme attuative
dell’ambiente. Si viene così a creare un vuoto normativo che mette a rischio la
legittimità delle riscossioni del 2010.
UN PO’ DI STORIA
Ma per provare a capirci qualcosa, converrà fare un po’ di
storia. La Tia, Tariffa di Igiene Ambientale, è stata prevista in sostituzione
della vecchia tassa di smaltimento rifiuti (TARSU) dal decreto legislativo n.
22 del ’97. Meglio conosciuto come decreto Ronchi, questo atto intendeva
regolamentare, per la prima volta in Italia, la gestione dei rifiuti
inquadrandola in un contesto ambientale e prevedendo un sistema tariffario che,
a differenza del vecchio meccanismo, legato unicamente alla quantità di
superficie occupata, tenesse anche conto della quantità di rifiuti prodotti.
Nuovo sistema che, fatti salvi i riferimenti di legge, doveva essere
disciplinato attraverso atti deliberativi e regolamenti dai singoli comuni.
Successivamente, la
materia è stata riformata nel 2006 dal Codice dell’Ambiente che, pur abrogando
il decreto Ronchi, ha praticamente confermato la disciplina generale da esso
introdotta. Il problema è che i nuovi criteri di determinazione della tariffa
annunciati allora, ad oggi non si sono ancora visti. Cosicché il codice è
praticamente inattivo, in quanto, relativamente alla parte riguardante la TIA,
non risulta emesso alcun regolamento. Fino al 1° gennaio 2010, una disciplina
transitoria più volte prorogata ha consentito a molti comuni di seguitare ad
applicare la Tarsu. Cosa oggi non più possibile per la mancata proroga. Quindi,
l'unica tariffa applicata ad oggi è la "tariffa Ronchi" del ‘97. Un
prelievo, però, che per effetto di proroghe legislative non è mai diventato
obbligatorio. Nei Comuni dove si paga la tariffa, l'istituzione della Tia è
stata cioè decisa volontariamente, in via sperimentale, sulla base di una specifica
previsione di legge.
LE DIFFERENZE TRA TARSU
E TIA
Precisato questo,
vediamo quali sono le differenze tra Tarsu e Tia. La principale è nei criteri
di misurazione del prelievo. In particolare, mentre la tassa rifiuti è
calcolata sulla base dei metri quadrati dei locali e delle aree occupate e
senza calcolare il numero degli occupanti, la Tariffa di Igiene Ambientale è
suddivisa in una quota fissa e in una quota variabile. La prima riguarda le
spese generali, quali le quote di ammortamento degli impianti, delle spese di
amministrazione e dei costi di gestione dei rifiuti esterni, che non variano in
funzione della quantità di rifiuti prodotti. La seconda è legata invece al
grado di fruizione del servizio pubblico da parte dell'utente. Utente che appartiene
a due categorie: le famiglie e gli operatori economici. Per le prime, l'importo
da pagare è determinato sui metri quadrati dei locali e sul numero dei
componenti del nucleo familiare. Per gli operatori economici si prendono in
esame la superficie dei locali e la produttività media di rifiuti per metro
quadrato. Un'ulteriore differenza tra Tarsu e Tia è che nella prima non esiste
l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio, essendo sufficiente
che il comune assicuri una copertura minima del 50%, obbligo invece previsto
nella Tia. Inoltre, poiché nella Tia si tiene conto anche delle spese di
amministrazione (stipendi del personale amministrativo, oneri del contenzioso,
perdite su crediti), mediamente le spese da coprire con la tariffa sono superiori
a quelle della Tarsu. Il problema è che gli aumenti non sono la conseguenza di
un corrispondente incremento della produzione dei rifiuti, ma di un’inadeguata
determinazione dei coefficienti. Pensati per indicare il potenziale produttivo
di rifiuti di ciascuna categoria, in realtà non sono fondati su studi
statistici e su campioni rappresentativi. Infatti, comparando i coefficienti
potenziali di produzione con quelli realmente riscontrati in alcuni comuni dove
si è proceduto ad una effettiva pesatura dei rifiuti, si evidenzia una
differenza di oltre il 50%.
A CHI SI APPLICA LA TIA?
La Tia si applica a
chiunque occupi o conduca locali all’interno del territorio comunale. La base
per la sua determinazione è costituita dalla tariffa di riferimento, articolata
per fasce di utenza, domestica e non domestica, e per fasce territoriali che
tengono conto delle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale
(destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, densità
abitativa, frequenza e qualità dei servizi da fornire).
L’elemento fondamentale
nella determinazione della tariffa è il piano finanziario messo a punto da ogni
singolo comune. Attraverso di esso si può verificare l’efficienza del servizio,
per garantire il quale ai comuni non è più consentito l’utilizzo di altre
risorse di bilancio. La mancanza di elementi fondamentali vanifica in molti
casi la compilazione del piano finanziario, che così che risulta non coerente con le finalità fissate dalla
legge.
COME SI CALCOLA LA DIA?
La superficie da tassare
si misura sulla base della superficie di calpestio al filo interno dei muri per
i locali sul perimetro interno per le aree. Di norma non si paga per locali
adibiti ad impianti, con altezza inferiore a certi parametri, di fatto non
utilizzabili. La Tia si compone di una parte fissa ed una variabile. La parte
fissa si paga su tutte le superfici. Dal pagamento della parte variabile sono
escluse le superfici ove si producono rifiuti speciali perché tali rifiuti
devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. La parte fissa è
determinata tenendo conto dei costi del servizio di igiene urbana (investimenti
e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.). La parte variabile copre i
costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento,
riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente
prodotti.
Le utenze non domestiche si calcolano moltiplicando la superficie dei locali per la tariffa fissa
unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la
superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza.
Facciamo l’esempio di un negozio di abbigliamento (cat. 13) di mq. 120.
L’operazione per avere la Tia annuale sarà: (120 x la tariffa fissa unitaria
della categoria 13) + (120 x tariffa variabile unitaria categoria 13).
Quanto ad esenzioni e
riduzioni, sono escluse completamente dal pagamento della tariffa i locali e le
aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o l’uso a cui sono destinati
o per il loro stato di non utilizzo o inutilizzabilità attestato da
documentazione relativa all’allacciamento ai pubblici servizi o all’eventuale
condizione di ristrutturazione.
Essendo quella legata
alla produzione di rifiuti, si può applicare una riduzione sulla quota
variabile della tariffa se:
1. l’attività stagionale
non è superiore ai 183 giorni l’anno risultante da apposita autorizzazione
amministrativa
2. il riutilizzo degli
scarti della produzione avviene all’interno dello stesso ciclo produttivo
3. la distanza
cassonetto dell’indifferenziato dal punto di accesso alla pubblica via è
superiore a 1000 metri
4. l’utente provvede a
proprie spese a smaltire i rifiuti speciali eventualmente prodotti
Le riduzioni suddette
sono cumulabili fino al limite massimo del 70% della parte variabile della
tariffa.
TIA, MA QUANTO MI COSTI?
Più che una
tariffa, una ghigliottina. Questa si è rivelata in alcuni casi l’applicazione
della Tia. Uno studio realizzato dalla Confcommercio qualche anno fa ha messo
in evidenza aumenti in alcuni casi di quasi il 500%. Ecco nel dettaglio come il
passaggio dalla Tarsu alla Tia abbia penalizzato le singole categorie.
Incrementi
Tassa 2003 – Tariffa 2004
|
Categoria merceologica |
TARSU €/mq |
TIA €/mq |
Incremento |
|
Campeggi, distributori carburanti |
2,9 € |
17 € |
486,21 % |
|
Alberghi con ristorante |
3,52 € |
19,41 € |
451,42 % |
|
Alberghi senza ristorante |
3,43 € |
6 € |
74,93 % |
|
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, |
|
|
|
|
Ferramenta e altri beni durevoli |
2,49 € |
5 € |
100,80 % |
|
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
2,49 € |
7,5 € |
201,20 % |
|
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
4,21 € |
11,59 € |
175,30 % |
|
Bar, caffè, pasticceria |
5€ |
10 € |
100 % |
|
Mense, birrerie amburgherie |
4,21 € |
18 € |
327,55 % |
|
|
|
|
|
|
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
2,49 € |
7,95 € |
219,28 % |
|
Plurilicenze alimentari e/o miste |
2,49 € |
4,16 € |
67,07 % |
|
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
4,21 € |
21 € |
398,81 % |
|
Banchi di mercato generi alimentari |
4,25 € |
8 € |
88,24 % |
|
Discoteche, night club |
4,21 € |
11,22 € |
166,51 % |
|
INCREMENTI MEDI |
|
|
220 % |
LE CATEGORIE COMMERCIALI
PREVISTE DALLA TIA
La categoria di appartenenza è quella che risulta dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Se l’attività non è tra quelle riportate qui sotto, la categoria è assegnata con il criterio dell’analogia. La categoria applicabile per ogni attività è unica, anche in presenza di una diversa destinazione d’uso (produzione, vendita, deposito, ecc.) e cpn l’ubicazione in località diverse.
Le categorie previste
sono 30:
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri
beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, estetista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense,
birrerie, hamburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato di generi alimentari
30. Discoteche, night club
Quali sono le categorie
di appartenenza previste dalla Tia
La categoria di
appartenenza è quella che risulta dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Se
l’attività non è contemplata dal decreto citato, la categoria è assegnata con
il criterio dell’analogia. La categoria applicabile per ogni attività è unica,
anche in presenza di una diversa destinazione d’uso (produzione, vendita,
deposito, ecc.) e cpn l’ubicazione in località diverse.
Le categorie previste
sono 30:
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri
beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, estetista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense,
birrerie, hamburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato di generi alimentari
30. Discoteche, night club
PAYT, CIOÈ PAGA IN BASE
A QUANTO BUTTI
In Europa, i sistemi di finanziamento mediante tariffa sono definiti con PAYT, acronimo di Pay-as-you-throw: cioè paga in base a quanto butti. La gran parte dei paesi paragonabili all’Italia per superficie e numero di abitanti, ha raggiunto un buon grado di sviluppo ed attuazione di questo sistema. Per raggiungere la fase della maturità, noi dovremmo eliminare le incongruenze e le carenza dell’attuale normativa. Innanzitutto, introducendo, al posto di quelli del ’99, nuovi coefficienti potenziali di produzione determinati con le campagne di pesatura avviate in questi anni, così da rendere effettivo il principio “chi inquina paga”. Principio che verrebbe garantito se si stabilissero i costi fissi e quelli variabili. In merito alla natura giuridica della tariffa, la legge dovrebbe stabilire una volta per tutte che si tratta di un istituto di regime privato e come tale regolato. E infine prevedere un piano finanziario rigido tale che non si verifichi che alcuni costi fissi vengano computati tra quelli variabili.