
“Il buon risultato raggiunto dalla Fiavet per la realizzazione di un
ulteriore tagliando, integrativo del biglietto aereo, avente funzione
sostitutiva della certificazione fiscale per i compensi d’intermediazione
incassati dalle agenzie di viaggi, rappresenta l’ultimo tassello di una vicenda
seguita dalla Federazione con impegno, convinzione e ora anche con successo”.
E’ quanto ha dichiarato il presidente della Fiavet, Antonio Tozzi, all’indomani
dell’ottenimento della risoluzione del 29 settembre 2004, n. 125/E con la quale
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, da un lato, chiarito il regime
Iva applicabile ai compensi d’intermediazione per la prenotazione ed emissione
di biglietteria aerea e, dall’altro, ha concesso un’importante semplificazione
per i connessi adempimenti certificativi. In particolare, il Ministero ha
precisato che per le tratte nazionali, i compensi d’intermediazione percepiti
dalle agenzie di viaggi per l’attività di prenotazione ed emissione di
biglietteria aerea sono imponibili Iva, aliquota del 20%, mentre quelle
internazioni (incluse le intracomunitarie) non sono imponibili ai sensi
dell’art. 9, comma 1, punto 7, del DPR n. 633/72. Il Ministero ha inoltre ribadito
che l’emissione di un tagliando integrativo del biglietto aereo assolve agli
obblighi di certificazione fiscale delle agenzie di viaggi per i compensi
d’intermediazione corrisposti direttamente dai clienti, riconoscendo al
tagliando la stessa funzione sostitutiva di scontrino fiscale assolta dal
titolo di viaggio.
Nel rispetto delle condizioni poste dall’Ufficio Procedure fiscali del
Ministero, Galileo è stato il primo a mettere a punto uno strumento operativo
per la creazione e stampa dei tagliandi che avranno tutti gli elementi indicati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la validità fiscale del
documento: la ragione sociale, la partita Iva e il codice Iata dell’agenzia di
viaggi che emette il documento, la data di emissione, il numero del biglietto,
il compenso d’intermediazione – imponibile, imposta, aliquota applicata
nell’ipotesi di trasporto nazionale ovvero titolo di non imponibilità
nell’ipotesi di trasporto internazionale e dati relativi al trasporto, ripresi
dal biglietto aereo - a cui il compenso stesso si riferisce.
“La nuova procedura, in fase di test finale presso 10 agenzie - ha detto ancora Tozzi - non solo fa chiarezza su un aspetto fiscale fortemente controverso, ma agevola sia l’agente di viaggi nelle procedure che è chiamato a porre in essere, sia il cliente che riceve un unico documento che riepiloga le diverse voci di spesa per l’acquisto di un biglietto aereo”.
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