
“In
questo clima di competizione esasperata e di rincorsa di prezzi al basso,
magari tentando inutilmente di seguire i prezzi civetta, i rischi di questo
tipo sono destinati a ripetersi. I clienti dovranno gioco forza imparare a
selezionare, a valutare l’affidabilità , e non solo a correre dietro all’ultima
promessa ineguagliabile”. Il presidente della Fiavet, Giuseppe Cassarà ,
commenta così la sospensione dell’attività di due vettori europei nell’arco di
appena due giorni.
Ma,
in pratica, come debbono comportarsi gli agenti di viaggio in questo caso? I
consigli pratici che si possono dare sono pochi e, soprattutto nella situazione
di “Club Air”, piuttosto chiari: se l’Agenzia ha intermediato la vendita del solo servizio di trasporto
aereo non può ritenersi responsabile nei confronti del cliente per la
mancata fruizione del volo acquistato presso l’Agenzia, anche perché, in base
alle informazioni in possesso della Fiavet, non risulta che negli ultimi mesi
fossero emersi elementi (cancellazioni di voli, discontinuitĂ nella operativitĂ
della compagnia) che consentissero di prevedere una sospensione dell’attivitĂ
del vettore. Naturalmente, proprio dall’obbligo dell’Agenzia di proteggere gli
interessi dei viaggiatori e di comportarsi da intermediario/mandatario
diligente discende l’opportunità che l’Agenzia individui e proponga al cliente
soluzioni che possano consentire al cliente medesimo, a spese di quest’ultimo,
di prenotare un volo con altra compagnia.
Qualora l’Agenzia abbia invece
organizzato un pacchetto turistico,
comprendendo tra i servizi inclusi un volo Club Air, e la partenza non sia
ancora avvenuta, ne deve dare immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione
del prezzo che ne consegue. Il cliente entro due giorni lavorativi deve
comunicare la propria scelta, e in caso di mancata accettazione della modifica
potrĂ recedere dal contratto. Qualora il cliente sia giĂ partito e non possa
tornare per la cancellazione dei voli Club Air, l’organizzatore dovrĂ
predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore,
oppure rimborsarlo nei limiti della differenza tra le prestazioni
originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
Per ciò che concerne le vendite effettuate on line o
telefonicamente con pagamento tramite carta di credito, sempre relative
a voli prenotati e che non saranno fruiti a causa della sospensione della
licenza di Club Air, si suggerisce di revocare, presso la societĂ emittente la
carta, la disposizione di addebito, motivando con la comunicazione di
sospensione della licenza del vettore e con la conseguente impossibilitĂ di
fruire dei voli.
Per
quanto riguarda infine le vendite
tramite BSP, la Fiavet ha richiesto alla Iata di prendere ogni
necessario provvedimento mirante ad informare opportunamente gli Agenti di
Viaggi, e a convogliare su di un conto speciale i versamenti relativi a Club
Air (è in scadenza il pagamento del BSP relativo al mese di novembre), in modo da poter garantire tutti i necessari
rimborsi.
“Siamo
certi che nel clima di collaborazione esistente la Iata vorrĂ tempestivamente
informarci circa le iniziative intraprese, fornirci tutti i dettagli del caso,
e garantire il più pronto rimborso delle spese sostenute dai clienti”, ha
concluso CassarĂ .
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