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Faq
Premessa: gli effetti della riforma del titolo V della Costituzione
Le modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge Costituzionale
n. 3/2001 fissano un nuovo rapporto stato-regioni, riconoscendo a queste
ultime la potestà legislativa esclusiva sia per tutto ciò
che attiene al proprio autogoverno, sia, in via residuale, nelle materie
non attribuite alla competenza dello Stato.
Le leggi dello Stato che disciplinano materie ora di competenza esclusiva
delle Regioni (fra le quali il commercio) rimangono comunque in vigore
fintanto che una apposita e successiva legge regionale non le modifichi
o sostituisca.
Da ciò ne consegue che il d.lgs. 114/98 (c.d. legge Bersani), che
disciplina l'esercizio delle attività commerciali, pur rimanendo
un importante punto di riferimento nel settore, è oggi sostituito
dalle singole normative regionali di settore laddove le regioni si siano
avvalse delle nuove competenze.
Alcune delle risposte seguenti hanno pertanto una mera valenza di carattere
generale, essendo altresì indispensabile verificare la rispondenza
delle stesse alle specifiche disposizioni, spesso diverse tra loro,
vigenti a livello regionale.
Domande:
- Qual è il più recente riferimento normativo generale che disciplina
il settore commerciale nel suo complesso?
- Quali sono gli orari di vendita consentiti dalla legge? E cosa
prevede la legge per le aperture domenicali e nei giorni festivi?
- Qual è la procedura per iniziare un’attività commerciale?
- Che requisiti bisogna avere per poter avviare un'attività commerciale
e a chi bisogna rivolgersi?
- E' possibile vendere nell'ambito di una stessa attività
prodotti di generi diversi?
- Ci sono obblighi o requisiti particolari per la vendita di generi
alimentari?
- Quali indicazioni devono obbligatoriamente riportare i prodotti
alimentari confezionati?
- Quali sono le possibili forme di vendita straordinarie?
- Cosa si intende per "vendite sottocosto"?
- Come e dove deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico negli esercizi commerciali?
- In cosa consistono le nuove garanzie sui beni di consumo?
- Cosa devo fare per vendere prodotti via Internet?
- Ci sono finanziamenti o agevolazioni per chi intende
svolgere un'attività di e-commerce?
- C'è l'obbligo del venditore al cambio della merce
acquistata in un negozio? Quali sono i riferimenti normativi al riguardo?
- A chi ci si deve rivolgere per avere le informazioni
necessarie per avviare un'attività in franchising?
- Sono un impiegato/a del settore commercio, dove trovo
le disposizioni del contratto di categoria?
- Durante il periodo dei saldi, quali sono le regole che
devono osservare i commercianti?
- Per quanto riguarda i giovani e le donne, ci sono agevolazioni
o finanziamenti per avviare un'attività commerciale?
- Qual'è la regolamentazione relativa alla vendita
di prodotti alimentari confezionati tramite macchine automatiche (vending
machine)?
- Come si fa ad aprire un'attività di ristorazione/bar/pub/internet
cafè e simili?
- Dove trovo i recapiti e gli indirizzi delle federazioni
nazionali di categoria? E quelli delle sedi Confcommercio provinciali?
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| 1) Qual è il più recente riferimento
normativo generale che disciplina il settore commerciale nel suo complesso? |
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E' il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (noto come decreto Bersani)
che stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività
commerciale e rimanda alla normativa regionale la disciplina di attuazione.
Tale disciplina, che a seguito della citata riforma del Titolo V della
Costituzione è stata sostituita dalle normative regionali di settore
delle quali tuttavia ne integra gli aspetti che non sono stati disciplinati,
è altresì tuttora vigente in quelle regioni che non hanno
ancora adottato leggi proprie in materia.
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| 2) Quali sono gli orari
di vendita consentiti dalla legge? E cosa prevede la legge per le aperture
domenicali e nei giorni festivi? |
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Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti
al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue. Nell'ambito di questo arco
temporale spetta al negoziante fissare, anche sulla base di eventuali
criteri stabiliti dal Comune, l'orario di apertura e di chiusura del negozio
che, comunque, non può rimanere aperto per più di 13 ore
giornaliere.
Gli esercizi commerciali devono rispettare la chiusura domenicale e nei
giorni festivi, nonché, nei casi stabiliti dai Comuni, la mezza
giornata di chiusura infrasettimanale. La legge, tuttavia, consente ai
Comuni di individuare dei giorni di deroga all'obbligo di chiusura domenicale
e festiva; tali giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre
e, in più, ulteriori otto domeniche o festività nel corso
degli altri mesi dell'anno.
Nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città
d'arte gli esercenti possono liberamente determinare gli orari di apertura
e chiusura dei negozi e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale
e festiva.
Tale disciplina è tuttavia suscettibile di notevoli variazioni,
nell'ambito delle diverse normative regionali, in relazione alle caratteristiche
specifiche del territorio di riferimento.
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| 3) Qual è la procedura per iniziare
un’attività commerciale? |
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Per avviare un'attività commerciale occorre:
- Avere i requisiti morali e, per il settore alimentare, anche quelli
professionali previsti dall' art. 5 D.lgs. 114/98.
- Scegliere la forma giuridica dell'azienda (società di persone
o di capitali).
- Inviare al comune, se trattasi di esercizi con superficie fino a 150
mq nei comuni fino a 10.000 abitanti ed a 250 mq negli altri (esercizi
di vicinato), la comunicazione sul modello COM 1 (reperibile sul sito
Internet http://www.minindustria.it/)
ed attendere 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La necessaria
decorrenza di tale termine deve tuttavia essere verificata nell'ambito
delle diverse normative regionali, in considerazione delle modifiche
operate dall'art. 3 del D.L. 35/2005 alla legge 241/90 in tema di denuncia
d'inizio attività (c.d. DIA).
- Nel caso si tratti di strutture oltre i limiti suddetti e fino 1.500
mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e 2.500 mq negli altri comuni (medie
strutture), nonché per insediamenti superiori a questi limiti
(grandi strutture), deve essere presentata al comune, tramite il modello
COM 2 (reperibile sul sito Internet http://www.minindustria.it/),
domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio.
- Iscriversi, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, nel
Registro delle imprese presso la CCIAA.
- Richiedere la partita IVA, scegliendo nel contempo il regime contabile.
- Aprire la posizione Inps ed assicurativa.
- Stipulare il contratto di locazione o quello relativo all’acquisto
dell’immobile sede dell’attività.
- Se si apre un negozio con superficie di vendita superiore a 400 metri
quadri, occorre il nulla osta dei vigili del fuoco cui si sostituirà,
a partire dal gennaio 2006, il certificato prevenzione incendi.
- Per la vendita di generi alimentari (ved. domanda n. 8), occorre il
nulla osta dell' ASL ed, in alcune regioni, il libretto sanitario per
datore di lavoro e lavoratori.
- Per la vendita di gioielli, occorre l’autorizzazione di pubblica sicurezza
e la tenuta del Registro.
Talune regioni hanno altresì stabilito soglie dimensionali diverse
ai fini della classificazione di piccole, medie e grandi strutture di vendita.
Per ulteriori informazioni è pertanto opportuno rivolgersi all'associazione
commercianti della propria provincia.
^su^
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| 4) Che requisiti bisogna avere
per poter avviare un'attività commerciale e a chi bisogna rivolgersi? |
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Per avviare un’attività di vendita sono necessari i seguenti requisiti
morali:
- non essere stati dichiarati falliti;
- non aver riportato una condanna definitiva per delitto non colposo,
per cui sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre
anni;
- non aver avuto una condanna per delitti contro la Pubblica amministrazione,
l’economia, l’industria e il commercio, ovvero per ricettazione, riciclaggio,
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta,
usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;
- non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o pecuniaria,
nel quinquennio precedente all’inizio dell’attività;
- non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno,
obbligo di soggiorno);
- non essere stati dichiarati “delinquenti abituali, professionali o
per tendenza”.
Sono necessari solo per la vendita di generi alimentari (salvo
eccezioni come ad es. la regione Puglia, che richiede i requisiti professionali
anche per il settore non alimentare) i seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome
di Trento e di Bolzano;
- avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio,
l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
- avere lavorato per almeno due anni nell’ultimo quinquennio presso
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare come dipendente
qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o – in caso di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore - in
qualità di coadiutore familiare;
- essere stato iscritto negli ultimi 5 anni al registro esercenti il
commercio (REC).
I corsi professionali vengono organizzati dalle Associazioni di categoria
e dagli enti da esse costituiti, come ad esempio i Centri di assistenza
tecnica (CAT), nonché dalle Camere di commercio.
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| 5) E' possibile vendere nell'ambito
di una stessa attività prodotti di generi diversi? |
| Sì, purchè, nel caso di vendita di generi alimentari, l'esercente
sia in possesso dei requisiti professionali e abbia rispettato le disposizioni
igienico-sanitarie che disciplinano la vendita di tali prodotti.
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| 6) Ci sono obblighi o requisiti
particolari per la vendita di generi alimentari? |
Gli esercizi di vendita di alimenti e bevande non necessitano di autorizzazione
sanitaria (è sufficiente richiedere all'ASL un semplice nulla osta)
ma sono tuttavia tenuti a rispettare i requisiti igienico-sanitari e devono
essere forniti di idonei mezzi di conservazione degli alimenti (ved. D.P.R.
327/80).
L'autorizzazione sanitaria è invece necessaria per tutte le attività
che forniscono al pubblico alimenti preparati, cotti o comunque manipolati
(quali ad es. ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, panifici, latterie,
cantine, ecc.).
^su^
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| 7) Quali indicazioni devono obbligatoriamente
riportare i prodotti alimentari confezionati? |
I prodotti alimentari confezionati, destinati al consumatore, devono
riportare le seguenti indicazioni:
- La denominazione di vendita; la denominazione comporta una indicazione
relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o
al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato,
liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione
può creare confusione nell'acquirente;
- l'elenco degli ingredienti; l'elenco é costituito dalla enumerazione
di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso
decrescente al momento della loro utilizzazione;
- la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in
quantità unitarie costanti, la quantità nominale; la quantità
dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità
di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli
altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (l o L), il centilitro
(cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo
(g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche;
- il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili
dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza. Il termine minimo
di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare
conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del
giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro
la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione
del punto della confezione in cui essa figura. La data di scadenza é
la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va
indicata con la dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla
data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa
figura;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del
fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità
economica europea;
- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un
contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza
del prodotto;
- le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia
necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della
natura del prodotto;
- le istruzioni per l'uso, ove necessario;
- il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione
possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza
del prodotto.
Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana; é consentito
riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano
corrispondenti termini italiani (es. formaggio greco feta) é consentito
riportare le menzioni originarie.
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| 8) Quali sono le possibili forme
di vendita straordinarie? |
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Il decreto 114/98 elenca quali diverse forme di vendita straordinaria
quelle di liquidazione, di fine stagione e le promozionali. La norma si
limita a definire tali forme di vendita, senza dettare specifiche regolamentazioni,
che potrebbero invece essere state previste dalle regioni nelle singole
leggi emanate in materia di commercio.
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente per motivi specifici
come la cessazione dell'attività, il trasferimento dell'azienda
o del locale, la trasformazione o il rinnovo dei locali.
Le vendite di fine stagione (saldi) riguardano prodotti di carattere stagionale
o di moda che se non venduti entro un certo periodo di tempo subiscono
un deprezzamento. Per tale tipo di vendita le regioni fissano i due periodi
annuali durante i quali risulta possibile effettuare la vendita. Nell'ambito
di tale periodo i singoli comuni emanano conseguentemente un calendario
relativo sia al periodo estivo che a quello invernale. Annualmente sul
sito confcommercio sono pubblicate le date relative alle Regioni ed alle
città capoluogo di regione.
Le vendite promozionali sono quelle esercitate dall'esercizio commerciale
per tutti o per parte di prodotti merceologici per un determinato periodo
di tempo limitato. Anche in tale caso le regioni potrebbero imporre limitazioni
all'esercizio di tale tipologia di vendita fissando periodi di durata
massima o limitazioni merceologiche.
^su^
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| 9) Cosa si intende per "vendite
sottocosto"? |
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E' definita "vendita sottocosto" la vendita al pubblico di
uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle
fatture d'acquisto maggiorato dell'IVA e di ogni altra tassa o imposta
connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti e
contribuzioni riconducibili al prodotto purché documentati. La
regolamentazione delle vendite sottocosto è contenuta nel D.P.R.
6 aprile 2001 n. 218.
^su^
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| 10) Come e dove deve essere
indicato il prezzo di vendita al pubblico negli esercizi commerciali? |
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L'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 sulla disciplina
del settore commerciale, dispone che:
- i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne
o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio
o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono
indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico,
mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo
scopo;
- quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore
é sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita
e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita
del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere
osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico;
- sono esclusi dall'obbligo di indicare il prezzo, quei prodotti sui
quali il prezzo di vendita al pubblico sia stato già impresso
direttamente dal produttore in maniera chiara e con caratteri ben leggibili,
in modo che risulti facilmente visibile al pubblico;
- i prodotti confezionati che portano sull'imballaggio l'indicazione
di un peso o di una capacità, è imposto l'obbligo di segnalare
al consumatore un doppio prezzo di vendita: il prezzo di vendita del
prodotto al pubblico ed il prezzo per unità di misura (chilo
o litro). Questa doppia indicazione facilita il confronto di prezzo
tra prodotti confezionati in misure differenti.
Norme particolari sono previste per l'indicazione dei prezzi degli oggetti
preziosi.
^su^
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| 11) In cosa consistono le nuove
garanzie sui beni di consumo? |
Il Decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 in tema di vendita e
di garanzie dei beni di consumo si applica a tutti i consumatori. Sono quindi
esclusi dalla nuova disciplina coloro che effettuano acquisti per scopi
imprenditoriali e professionali.
Il decreto sancisce l'obbligo del venditore di consegnare beni conformi
al contratto di vendita e chiarisce che tale conformità va valutata
con riferimento all'uso normale del bene, alla descrizione fatta dal venditore,
alle caratteristiche pubblicizzate ed a quelle di beni dello stesso tipo
ed anche con riferimento a particolari usi richiesti dal consumatore stesso,
purché espressi chiaramente al venditore e da questi accettati.
Appare necessario evidenziare che si sta esaminando una disposizione che
riguarda la non conformità del prodotto a quanto promesso. In merito
invece ad un prodotto difettoso, viziato, che non funziona, si continua
a far riferimento all'art. 1490 del Codice civile che impone al venditore
di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea
all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il
valore.
Le nuove disposizioni vincolano pertanto il venditore alle informazioni
pubblicitarie ed alle dichiarazioni in generale effettuate al consumatore
durante tutte le fasi precedenti all'acquisto.
In linea generale, la normativa sancisce il principio di responsabilità
del venditore in caso di difetti di conformità del prodotto venduto.
In tal caso offre al consumatore la possibilità di scegliere tra
le seguenti possibilità: la riparazione del bene acquistato, la sua
integrale sostituzione, una riduzione del prezzo od, infine, la risoluzione
del contratto.
La decisione spetta sempre al consumatore, con l'unico limite che non potrà
pretendere la sostituzione del bene qualora questa sia eccessivamente onerosa
per il venditore (in tal caso spetterà solo la riparazione). Sia
la riparazione che la sostituzione saranno comunque a carico del venditore.
Importante è anche il principio secondo il quale sia la riparazione
che la sostituzione devono avvenire entro un termine congruo dalla richiesta
e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore. Quale ulteriore
garanzia viene offerta al consumatore la possibilità di chiedere
la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto anche qualora la
riparazione o sostituzione non sia stata effettuata entro un termine congruo.
Il Decreto afferma inoltre che la responsabilità del venditore sussiste
qualora il difetto di conformità si manifesti entro due anni dalla
vendita; il periodo di garanzia, spettante per legge su ogni acquisto, viene
pertanto innalzato da uno a due anni.
In tal caso il consumatore ha comunque l'obbligo di denunciare, a pena di
decadenza, il difetto al venditore entro due mesi dalla scoperta.
Pertanto su ogni acquisto effettuato dopo l'entrata in vigore del Decreto
(23 marzo 2002), spetterà comunque una garanzia legale per due anni.
L'unico vincolo per il consumatore sarà quello di denunciare il difetto
tempestivamente, ossia entro due mesi dalla scoperta.
^su^
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| 12) Cosa devo fare
per vendere prodotti via Internet? |
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Gli adempimenti che un'impresa commerciale deve rispettare, per poter
utilizzare come canale di vendita Internet, sono previsti dall'articolo
18 del D.lgs. 114/98 e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, attuativo
della Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico:
- inviare una comunicazione di inizio attività al Comune dove
l'imprenditore individuale risiede oppure la società ha la sede
legale utilizzando il modello ministeriale COM. 6 o COM. 6 BIS per il
commercio elettronico (più due fotocopie del modello COM. completamente
compilato e firmato);
- attendere trenta giorni prima di iniziare l'attività;
- attenersi nelle vendite a quanto previsto nei Decreti Legislativi
50/92 e 185/2000, in materia di contratti a distanza, e a tutti gli
ulteriori obblighi informativi previsti dal citato decreto legislativo
70/03.
Nel caso di vendita di generi alimentari sono necessari i requisiti professionali
(ved. domanda n. 4) e il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie
(ved. domanda n. 8).
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| 13) Ci sono finanziamenti
o agevolazioni per chi intende svolgere un'attività di e-commerce? |
| Le agevolazioni previste attualmente sono quelle di cui all'art. 103 della
legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modifiche ed integrazioni, e
dalla legge 5 marzo 2001 n. 57. Sulla base di diverse circolari del Ministero
per le Attività Produttive sono stati aperti 3 bandi (ved. sito Internet
http://www.minindustria.it/) successivamente
scaduti. Allo stato attuale non si registrano bandi aperti.
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| 14) C'è l'obbligo
del venditore al cambio della merce acquistata in un negozio? Quali sono
i riferimenti normativi al riguardo? |
Sussiste un obbligo di cambiare la merce solo in caso di difetto di conformità
del bene rispetto al contratto, ovvero l'esistenza di un difetto che rende
il bene inidoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso
tipo.
Ciò in in base alle previsioni del d.lgs. 2 febbraio 2002 n.24 ,
che dà attuazione alla direttiva 44/1999 in materia di garanzie sulla
vendita dei beni di consumo.
Peraltro la sostituzione del bene è solo una tra le opzioni risarcitorie
previste.
Al di fuori da questo caso, e cioè nei casi in cui non ci siano difetti
di conformità, la possibilità di cambiare la merce è
un atto di cortesia ed è quindi a discrezione dell'esercente.
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| 15) A chi ci si
deve rivolgere per avere le informazioni necessarie per avviare un'attività
in franchising? |
E' possibile contattare l'Assofranchising (Associazione italiana del franchising),
aderente a Federdistribuzione-Confcommercio, ai numeri 02/29003779 oppure
02/36569461.
E' possibile anche consultare il sito internet: http://www.federdistribuzione.it/associazioni/assofranchising.htm
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| 16) Sono un impiegato/a
del settore commercio, dove trovo le disposizioni del contratto di categoria? |
| Sul sito di Confcommercio sono consultabili sia il Ccnl dei dipendenti
aziende terziario, distribuzione e servizi, sia quello dei dirigenti del
terziario. I documenti sono presenti nella sezione "Contratti
nazionali".
^su^
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| 17) Durante il periodo
dei saldi, quali sono le regole che devono osservare i commercianti? |
| Per il corretto acquisto degli articoli in saldo si ricordano alcuni principi
di base:
Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo averlo acquistato
è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante,
a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter
cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso il negoziante
ha l'obbligo della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso
in cui ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione
del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare
il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità
del negoziante.
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte
del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta
la relativa convenzione.
Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono
avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole
deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia
è possibile porre in vendita anche capi appartenenti alla stagione
non in corso.
Indicazione del prezzo: il negoziante è obbligato ad indicare
il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
^su^
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| 18) Per quanto riguarda i
giovani e le donne, ci sono agevolazioni o finanziamenti per avviare un'attività commerciale? |
| E' possibile avere informazioni in proposito contattando le strutture
di Confcommercio: Gruppo Giovani Imprenditori (tel. 06-5866409) e Terziario
Donna (tel. 06-5866306).
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| 19) Qual'è
la regolamentazione relativa alla vendita di prodotti alimentari confezionati
tramite macchine automatiche (vending machine)? |
| E' possibile contattare la Confida - Associazione Italiana Distribuzione
Automatica, federazione nazionale aderente a Confcommercio, ai seguenti
recapiti: tel. 02-33106427, internet www.confida.com.
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| 20) Come si fa ad
aprire un'attività di ristorazione/bar/pub/internet cafè e
simili? |
| Tutte le indicazioni necessarie sono contenute nel sito della Fipe-Confcommercio
(Federazione Italiana Pubblici Esercizi, www.fipe.it),
nella sezione "Quesiti
frequenti".
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| 21) Dove trovo i
recapiti e gli indirizzi delle federazioni nazionali di categoria? E quelli
delle sedi Confcommercio provinciali? |
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Nella sezione "Il sistema" del sito di Confcommercio sono presenti
i link a tutte le componenti del sistema confederale:
- Unioni regionali;
- Organizzazioni provinciali;
- Organizzazioni nazionali di categoria;
- Gruppo Giovani Imprenditori;
- Terziario Donna.
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