Un decreto di fine luglio del governo ha permesso di
recepire nel nostro ordinamento la direttiva dell’Unione Europea sul credito al
consumo. Credito al consumo che non ha mai avuto grande fortuna da noi. È un
fatto che gli italiani non hanno avuto mai un gran feeling con questo strumento
finanziario. Durante un’audizione alla Commissione Finanze della Camera
dei deputati, il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi ha rilevato che
il credito al consumo finalizzato all’acquisto di beni e servizi è pari al 6%
del credito alle famiglie concesso dalle banche e che nell’ultimo periodo ha
segnato un forte rallentamento. Il Governatore ha fatto anche notare che
l’indebitamento privato è in Italia considerevolmente inferiore a quello di
altri paesi. I debiti finanziari delle famiglie, benché cresciuti rispetto al
passato, sono infatti il 49% del reddito disponibile, contro oltre il 90
dell’area dell’euro e il 150 del Regno Unito e degli Stati Uniti. Dati del
Ministero dell’Economia dicono che il valore delle operazioni di credito al
consumo in Italia è cresciuto in questi anni dell’1,4%, toccando i 60,6
miliardi di euro, mentre il
rapporto tra credito al consumo e Pil in Italia, pari al 6%, rimane inferiore
rispetto a quanto registrato negli altri paesi europei: Francia 7%, Germania
11%, Regno Unito 15%.
Cos’è il credito al consumo
Ma vediamo di andare con ordine.
Il credito al consumo, che si presenta sotto forma di dilazione del pagamento
dei beni comprati, di prestito o altra analoga facilitazione finanziaria, è un
credito che può essere concesso solo per esigenze di natura personale (tipo
prestito personale o cessione del quinto dello stipendio) e non di carattere
professionale (come, ad esempio, l’acquisto di un’autovettura da utilizzare per
il trasporto dei dipendenti della propria impresa).
Sono previste due opzioni: nel
caso di dilazione di pagamento, il consumatore può corrispondere il prezzo al
venditore alla data convenuta; se invece si tratta della concessione di un
prestito, può restituire in versamenti periodici (cioè le rate) l’importo
concesso, maggiorato di una cifra calcolata sulla base del tasso di interesse.
Un contratto di credito al
consumo deve essere redatto per iscritto, indicare il tasso di interesse ed
ogni altro costo dell’operazione, le clausole informative su ammontare e
modalità del finanziamento, con il dettaglio delle condizioni contrattuali
economiche e di recesso.
È
forse utile chiarire il significato di due parole chiave quali Taeg e Tan. Il
Tan (cioè il Tasso annuo nominale), di fatto il tasso d'interesse da
corrispondere annualmente, indica in pratica gli interessi da restituire. E
solo questi. Quindi, l’eventuale offerta di un acquisto a “tasso zero” riguarda
il Tan e non tocca le altre voci di spesa. Le quali sono invece tutte incluse
nel TAEG (cioè il Tasso effettivo globale) il quale proprio per questo deve
essere espressamente indicato nel contratto. Solo il Taeg, che indica il costo
totale, consente al consumatore di valutare il vantaggio o meno dell’intera
operazione. Cioè non solo gli interessi, ma anche ogni altro onere da
sostenere, tra cui le spese di mediazione (che incidono notevolmente qualora
non ci si rivolga direttamente all’intermediario finanziario che eroga il
prestito) i costi assicurativi, le spese di istruttoria ecc.
Resta da capire con chi se la
deve vedere il consumatore. Chi siano, cioè, i suoi interlocutori. La dilazione
di pagamento viene concessa dall’operatore commerciale, mentre il prestito è
accordato dalle banche o dagli intermediari finanziari che, come le banche,
possono per legge concedere finanziamenti in diverse forme. Il credito al
consumo possono erogarlo solo intermediari iscritti all’albo della Banca
d’Italia consultabile sul sito della Banca.
Il credito al consumo ha una durata normalmente variabile tra i 12 e i 72 mesi
e non richiede da parte di chi lo sottoscrive garanzie quali, ad esempio, il
pegno sul bene acquistato o una fideiussione. Il contratto può essere concluso
presso gli esercizi commerciali convenzionati con le banche o gli intermediari
finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali l’ultima busta paga.
Cosa cambierà con la nuova direttiva
Si accennava all’inizio all’inchiesta di Altroconsumo, che denuncia come il
credito al consumo presenti attualmente diversi elementi di rischio: primo tra
tutti l’informazione incompleta che a volte spesso riceve il consumatore. Con
il pericolo che questi finisca per eccedere in un ottimismo, spesso volutamente
indotto, che lo porta a pensare che potrà facilmente onorare il proprio debito.
Giunge dunque a proposito, anche
se per la verità un po’ in ritardo, il decreto del governo che
recepisce la direttiva europea del 2008 sul credito al consumo. La direttiva,
resa necessaria dai comportamenti delle famiglie europee che, sulla
scia di un’attitudine ormai diffusa a livello internazionale, tendono ad
indebitarsi sempre di più, che dovrebbe garantire una maggiore
tutela per chi acquista. Gli elementi più importanti riguardano
i temi della comunicazione. Non potranno più comparire avvisi pubblicitari
generici, ci dovranno essere informazioni dettagliate, graficamente chiare, e
sarà obbligatorio riportare a quanto ammonta il prezzo finale del prodotto
pagato a rate. La direttiva specifica inoltre tutte le spese che devono essere incluse
quando si pubblicizza il Taeg, che tornerebbe così a rispondere al suo ruolo di
vero indicatore del costo del prestito. Ruolo che perde, se nel suo calcolo ci
si "dimentica" di includere qualche spesa, come spesso avviene.
Il consumatore avrà diritto di recedere dal
contratto di credito senza dover fornire alcuna motivazione, entro
14 giorni di calendario, decorrenti dalla data di conclusione del contratto,
oppure da quando ha ricevuto le condizioni contrattuali, restituendo il
capitale e pagando gli interessi maturati fino al momento della restituzione,
calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Nel caso decidesse di
recedere anticipatamente, ha diritto ad una riduzione del costo totale del
credito (compresi gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del
contratto). Se manca più di un anno alla fine del contratto, la penale
d’estinzione anticipata che il creditore gli può addebitare non dovrà superare
l’1% del credito rimborsato in anticipo. Che scende allo 0,5 % se manca un anno
(o meno) alla scadenza. Il creditore ha inoltre l’obbligo di fornire al
consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto o da un'offerta di
credito, le
informazioni necessarie per confrontare le varie offerte.