È stata la legge 212 dell’anno
2000. Ma tutti, addetti ai lavori e non, la conoscono come lo “Statuto dei
diritti del contribuente”, un riuscito strumento di lavoro che fissa chiaramente
doveri dell'amministrazione e diritti del contribuente, riconoscendo a
quest’ultimo tutta una serie di garanzie, tra cui quella di potersi avvalere di
un "Garante del contribuente", sorta di difensore civico cui sono
affidate diverse funzioni di tutela dei diritti.
Lo Statuto dei diritti del
contribuente non nasce certo ieri. Il primo progetto in materia, presentato
alla Camera dei Deputati addirittura nel ’90, era articolato, come negli altri
che seguirono negli anni, come una proposta di legge costituzionale, che cioè
prevedeva la modifica di uno o più articoli della Costituzione, operazione
estremamente difficoltosa da portare a termine. Questo aiuta a capire perché i
vari disegni di legge finirono tutti in un nulla di fatto fino al ’96, quando
venne presentato dall’allora Ministro delle finanze una proposta di legge ordinaria,
destinata poi ad assorbire anche tutti gli altri progetti parlamentari.
Durante la gestazione dello
statuto, l’amministrazione finanziaria andava intanto compiendo una sorta di
rivoluzione, facilitata dall’uso delle nuove tecnologie. Sono gli anni in cui
nascono il fisco telematico, la dichiarazione unica, le compensazioni, un
sistema di comunicazione con i contribuenti in grado di rendere più trasparente
la liquidazione delle dichiarazioni. Inoltre, si introduce l’interpello, si
vara l’autotutela, si generalizza il ravvedimento, si porta a regime
l’accertamento con adesione, si riforma e si umanizza la disciplina delle
sanzioni.
L’obiettivo dello Statuto è
stato fin dall’inizio quello di creare un momento di mediazione tra Agenzia
delle Entrate e contribuenti. La parte in un certo senso più rivoluzionaria,
almeno per i parametri italiani dove contribuenti e consumatori vestono spesso
i panni delle vittime sacrificali, è sicuramente quella che stabilisce dei
vincoli per l’amministrazione che finiscono per caratterizzarsi come diritti
del contribuente. A tutela del quale la legge ha introdotto una serie molto
ampia di vincoli, sia nei confronti del Parlamento (chiarezza delle
disposizioni legislative, non retroattività delle norme tributarie, "neutralità"
dei primi 90 giorni ai fini dell’entrata in vigore di nuovi adempimenti,
divieto di decreti-legge per l’istituzione di nuovi tributi) sia
dell’amministrazione finanziaria. Questo incrocio di diritti-doveri ha avuto il
merito di creare un clima di reciproca collaborazione tra i due
“contendenti”. Anche grazie, occorre dirlo, all’impegno profuso dall'agenzia
delle Entrate per semplificare il proprio linguaggio, al fine di comunicare in
modo chiaro con il contribuente. Il risultato è che i testi prodotti sono ora
quasi sempre di facile lettura, scritti con una sintassi semplice e un lessico
comprensibile anche ai non esperti di cose tributarie.
Un successo si sta rivelando il
principio del diritto all'informazione e di Interpello. Riguardo al primo,
l'amministrazione fiscale ha attivato vari strumenti telematici (web mail, sms,
cassetto fiscale e rivista telematica) che hanno consentito di migliorare e
velocizzare i canali di dialogo con l'utenza. Quanto al secondo,
l'amministrazione ha accolto il bisogno del contribuente di fare chiarezza
sulle disposizioni fiscali ed ha ampliato la platea di riferimento
dell'Interpello, rendendolo più vicino alle esigenze dei contribuenti.
Ma esaminiamo ora nello
specifico lo Statuto, esaminando punto per punto che cosa prevede.
Diritto all'informazione
È compito dell’amministrazione
finanziaria garantire la circolarità delle informazioni, utilizzando ogni
possibile mezzo per diffonderle tempestivamente. Circolari, risoluzioni,
decreti e ogni altro possibile atto devono essere facilmente reperibili e
consultabili da parte del contribuente, anche attraverso un servizio di
informazione elettronica gratuito e interattivo.
Diritto alla conoscenza
degli atti e alla trasparenza
L’amministrazione deve fare in
modo che il contribuente venga a conoscenza degli atti che lo riguardano,
provvedendo a comunicarglieli nel luogo di effettivo domicilio e operando con
le dovute cautele perchè del contenuto degli atti ne venga a conoscenza il solo
contribuente interessato.
Prima di procedere a iscrizioni
a ruolo o di negare un rimborso, nel caso sussistessero incertezze
l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti
necessari entro 30 giorni dalla richiesta. In ogni caso al contribuente non
possono essere richiesti documenti già in possesso dell’amministrazione
finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.
Diritto alla
"rimessione" in termini
In caso di eventi eccezionali,
imprevedibili o di forza maggiore il ministro dell’economia può autorizzare la
sospensione o il differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi
tributari.
Diritto alla chiarezza e
alla motivazione degli atti
Tutti gli atti di accertamento o
liquidazione dei tributi devono essere motivati, indicando le ragioni che
l’hanno determinato. Nel caso la motivazione faccia riferimento ad un altro
atto non conosciuto e non ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, pena l’annullamento dell’atto, salvo che
quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Viene ribadito l’obbligo di
indicare negli atti: le autorità a cui ricorrere, i termini e le modalità del
ricorso, l’organo competente a riesaminare l’atto in sede di autotutela (organo
che peraltro si identifica, come è noto, con lo stesso ufficio che ha emesso
l’atto).
Diritto all'integrità
patrimoniale
Una volta accertato in modo
definitivo che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore di quella
accertata, il fisco è tenuto a rimborsare il costo della fideiussione che il
contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la
rateizzazione o il rimborso.
Tutela dell'affidamento e
della buona fede
I rapporti tra contribuente e
amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona
fede. Non possono essere applicate sanzioni al contribuente che ha seguito le
indicazioni dell’amministrazione o in relazione a comportamenti derivati da
ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione o quando la violazione
dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma
tributaria.
Diritto di Interpello
Al contribuente che pone quesiti
sull'applicazione di disposizioni tributarie ad un caso nel quale sussistano
obiettive condizioni di incertezza, l’amministrazione finanziaria deve rispondere
entro 120 giorni.
Diritti del contribuente
sottoposto a verifica
Le verifiche esterne devono
essere svolte sulla base di esigenze effettive, in modo da recare il minimo
intralcio all’attività del contribuente e possono durare al massimo 30 giorni, prorogabili
per altri 30 in casi di particolare complessità.
Il contribuente che ritiene che
i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge può
rivolgersi al Garante del contribuente.
Garante del contribuente
Il “Garante del contribuente”
(istituito presso la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate) è uno
strumento di tutela per i contribuenti e di mediazione tra i cittadini e
l'amministrazione finanziaria. È composto da tre membri scelti fra altrettante
categorie di soggetti particolarmente vicine ai problemi fiscali: magistrati,
docenti universitari, notai (in questa categoria viene scelto il Presidente);
dirigenti dell’amministrazione finanziaria o alti ufficiali della Guardia di
finanza, a riposo da almeno due anni; avvocati, commercialisti, ragionieri,
anch’essi a riposo e indicati dai rispettivi ordini professionali.
Il Garante, sulla base di
segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro
soggetto interessato:
può richiedere documenti e
chiarimenti agli uffici, tenuti a rispondere entro trenta giorni;
rivolge, a tutela del
contribuente, raccomandazioni ai dirigenti degli uffici, richiamandoli al
rispetto delle norme dello Statuto o dei termini dei rimborsi d’imposta;
controlla l’agibilità al pubblico
degli uffici e la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;
attiva l’autotutela;
segnala norme o comportamenti
suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;
presenta una relazione
semestrale al ministro dell’economia e una annuale a governo e parlamento
sull'attività svolta, fornendo notizie e dati sullo stato dei rapporti tra
fisco e contribuenti.
Norme interpretative
Il ricorso a norme
interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con
legge ordinaria.
Entrata in vigore
Le modifiche riguardanti i
tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore delle leggi che le prevedono.
In ogni caso, le norme non
possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60 giorni
dalla loro entrata in vigore. Non è consentito prorogare i termini di
prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta.
Decreti Legge
L’istituzione di nuovi tributi
non può essere disposta con decreto legge.
Chiarezza delle
disposizioni tributarie
Il titolo di una legge (o atto
assimilato) che contiene disposizioni tributarie deve essere esplicito e
contenere la citazione dell’oggetto nel titolo stesso. Le leggi che non hanno
un oggetto tributario non possono contenere disposizioni in materia, fatte
salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima. Se è
necessario richiamare altre disposizioni, sarà doveroso indicare sinteticamente
il contenuto della disposizione che si intende richiamare. Se vengono
introdotte delle disposizioni che modificano una legge tributaria bisognerà
adeguarsi e riportare il testo conseguentemente modificato.
Come attivare i diritti
dello Statuto
Molti dei diritti dello Statuto
possono essere attivati dal contribuente, anche rivolgendosi direttamente
all’amministrazione. Il contribuente può:
recarsi presso gli uffici
finanziari, chiedendo che venga messa a sua disposizione la normativa vigente
in materia tributaria (in questo caso gli uffici potranno assisterlo nella
ricerca delle norme che gli interessano, eventualmente consentendogli di
collegarsi al sito Internet dove la normativa è riportata); rivolgere
all’Agenzia un quesito (interpello) e, nel caso l’amministrazione non
rispondesse entro 120 giorni, procedere come da richiesta;
rivolgersi per iscritto al
direttore regionale delle Entrate e/o al Garante del contribuente, per
segnalare carenze o irregolarità nell’applicazione della normativa, nello
svolgimento delle verifiche fiscali, nell’assistenza ai contribuenti, nel
funzionamento degli uffici, nell’erogazione dei rimborsi; eccepire per iscritto
(e se necessario in giudizio davanti alle Commissioni tributarie) la nullità di
atti o cartelle di pagamento mancanti della motivazione o degli altri requisiti
prescritti dallo Statuto;
contestare le richieste da parte
dell’amministrazione finanziaria, di atti e documenti che sono già in possesso
suo o di altre amministrazioni;
contestare sanzioni che gli sono
state applicate per avere seguito le indicazioni date all’amministrazione, se
la causa del suo comportamento è dovuta a ritardi, omissioni od errori
dell’amministrazione o quando la violazione dipende da obiettive condizioni di
incertezza sull’interpretazione delle norme;
sapere, in caso di verifica
fiscale, le ragioni che l’hanno giustificata;
pretendere che delle sue
osservazioni sia dato atto nel processo verbale;
comunicare entro 60 giorni
all’Agenzia delle Entrate osservazioni sul verbale di chiusura della verifica
rilasciato dagli operatori.