NOTA
SINTETICA DEI CONTENUTI DELL’ACCORDO
L’accordo
siglato tra ENI R&M e le organizza-zioni di categoria dei Gestori - FIGISC
Confcommercio e FAIB Confesercenti – sostituisce il precedente accordo il cui
termine era spirato il 31 dicembre 2006. Il nuovo accordo ha valore dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.
Tra
i punti salienti dell’accordo si segnalano elementi di natura economica ed
elementi di natura contrattuale.
ELEMENTI
ECONOMICI
ü
vengono
liquidati degli importi una tantum, per scaglioni di im-pianti sulla
base dei litri venduti nel 2008, a titolo di compen-sazione del periodo di
contrattazione vacante dopo la scadenza naturale del contratto, e cioè
relativamente alle annualità 2007 e 2008
ü
viene
incrementato lievemente il margine lordo operativo del Ge-store a far data dal
1° gennaio 2009, con la previsione di suc-cessivi aggiornamenti a far data dal
1° gennaio 2010 e dal 1° gennaio 2011
ELEMENTI
CONTRATTUALI
ü
ENI
conferma la centralità del Gestore nel sistema distributivo della rete di
marchio, procedendo ad un rinnovo generalizzato – indipendentemente dalla
scadenza naturale di quelli in corso - dei contratti di affidamento gratuito
degli impianti agli attuali Gestori per sei anni + sei alla scadenza
ü
ENI
si impegna a non ricorrere allo strumento del contratto di as-sociazione in
partecipazione per la gestione degli impianti (uno strumento che spossesserebbe
il Gestore delle sue attuali fun-zioni imprenditoriali), “congelando”
l’attuale situazione di queste tipologie di impianti (che oggi consiste in
circa 200 unità su 4.400 complessive della rete di marchio)
ü
le
Associazioni di categoria firmatarie dell’accordo accedono alla richiesta di
ENI di introdurre nel contratto di affidamento gratuito degli impianti una
clausola di recesso anticipato con indennizzo, che prevede la facoltà di
interrompere il rapporto con il Gestore (dietro corresponsione di un
indennizzo) nel caso la gestione do-po due anni consecutivi, ed a prescindere
da fatti e compor-tamenti addebitabili direttamente al Gestore, si discosti
significa-tivamente dal conseguimento di obiettivi qualitativi e quantitativi
concordati tra le due parti in un un piano base annuale
ü
le
modalità di costruzione degli obiettivi qualitativi e quantitativi, le
procedure di consultazione e contestazione, le circostanze che possono alterare
significativamente il conseguimento degli obiet-tivi e dovute alle
modificazioni del mercato, sono regolate punti-gliosamente nel testo
dell’accordo tra le parti, con meccanismi trasparenti ed oggettivi che ne consentono
una gestione condi-visibile tra azienda, Gestore ed Associazioni di categoria,
attra-verso un percorso di verifiche quadrimestrali ed annuali
ü
i
contenuti contrattuali innovativi saranno oggetto di una fase di
sperimentazione nel corso della durata dell’accordo e la loro ridi-scussione,
revisione ed aggiornamento saranno portati ad un tavolo di confronto che
include il Ministero per lo sviluppo eco-nomico
ü
proprio
per la natura sperimentale di questi contenuti è stato concordato nel testo che
i recessi che eventualmente dovesse produrre la clausola (ferma restando che la
ratio non è quella di perdere i Gestori) siano contenuti per un biennio (2012 – 2013) in un tetto
massimo non superiore al 5 % delle gestioni.
I
termini dell’accordo prevedono, inoltre, la realizzazione di intese specifiche
per la realizzazione di coperture assicurative per la sanità e la sicurezza a
carico dell’azienda, il riconoscimento del diritto di prelazione al Gestore per
l’eventuale cessione degli impianti in affidamento ed un nuovo piano strategico
per le attività non oil degli impianti.