La crisi
d’impresa rappresenta un tema centrale nell’evoluzione dei rapporti, da un lato
tra sistema industriale e commerciale, dall’altro tra banche e mercati
finanziari.
Individuare
le regole del gioco che un Paese sì dà per affrontare un evento incerto e
patologico quale la crisi d’impresa è importante per un duplice motivo: perché
esse influiscono sul livello e sulla distribuzione dei cosiddetti costi
irrecuperabili e perché condizionano con certezza lo svolgimento quotidiano e
fisiologico della vita aziendale (ad es. le modalità con cui l’azienda riesce a
reperire capitale di rischio e di credito e fattori produttivi, lavoro
incluso).
Nella
vita di ogni impresa esiste come evento probabile quello della morte economica;
tale evento provoca costi irrecuperabili, che possono toccare
diritti e interessi di tutti coloro che, a vario titolo e con varia intensità,
sono a contatto con l’impresa stessa: azionisti, manager, banche, fornitori,
lavoratori, tutori del bene pubblico. Tali costi sono provocati dal fatto che
la liquidazione di un’azienda previene future distruzioni di reddito, ma è essa
stessa cancellazione di ricchezza, esistendo investimenti che non potranno
essere recuperati.
Quando
un’impresa muore, vi sono diritti che non potranno più essere esercitati,
interessi che necessariamente confliggono, responsabilità che vanno attribuite.
Tutti questi aspetti richiedono di essere definiti, tenendo conto che essi
influenzano sensibilmente le modalità con cui ciascun attore entra in
contatto e interagisce con l’azienda.
Ugualmente
importante è individuare le condizioni economiche, finanziarie e giuridiche che
rendono possibile — e quindi auspicabile dal punto di vista del benessere
sociale — un efficiente risanamento. Il rapporto tra regole del
gioco per le crisi e soluzioni di risanamento è infatti assai stretto, non
foss’altro perché gli incentivi dei diversi attori coinvolti nelle ipotesi di
risanamento sono fortemente condizionati dai pay off ottenibili nella situazione
alternativa, vale a dire di crisi.
Se mi si
passa la provocazione, in Italia l’analisi delle regole del gioco per le crisi
d’impresa deve partire dalla constatazione di un sostanziale “fallimento” del
diritto fallimentare, a prescindere dalle specifiche figure tecniche utilizzate
(amministrazione straordinaria, amministrazione controllata, concordato
preventivo, fallimento).
Tale
giudizio negativo emerge dalla constatazione della generale insoddisfazione di
tutti gli attori in gioco — per ragioni diverse — per il livello e la distribuzione
dei costi irrecuperabili.
Dal punto
di vista degli azionisti di maggioranza, le procedure di crisi giudiziale
appaiono creare forti barriere all’uscita, che rendono sovente impossibile la
riconversione dell’imprenditore. Da qui forti incentivi alla opacità fiscale e
contabile, allo sbilanciamento verso il capitale di credito, all’occultamento
dei sintomi di crisi.
Dal punto
di vista dei fornitori di materie prime, e in primis di credito, ma anche da quello
degli azionisti di minoranza, le procedure giudiziali appaiono insufficienti a
garantire la tutela dei propri diritti e la relativa conservazione dei valori
patrimoniali. Appaiono paralizzanti i tempi richiesti: due anni per le
procedure esecutive mobiliari, cinque per le immobiliari, sei per le fallimentari.
Per quanto concerne i tempi e le percentuali dei valori di recupero dei crediti
nelle diverse soluzioni concorsuali: per i concordati 50 mesi con il 35%; per
le procedure esecutive 64 mesi con il 55%; per i fallimenti 72 mesi con meno del
30%. Inoltre sono alti i rischi di liquidazioni inefficienti, di esproprio dei
creditori delle facoltà di controllo e monitoraggio, di eccessiva
discrezionalità applicativa.
Il
cattivo funzionamento delle soluzioni concorsuali ha provocato distorsioni non
solo nella classe imprenditoriale, ma anche in quella dei creditori. Le banche
hanno sempre più maturato la convinzione che, in caso di crisi d’impresa
gestita con soluzioni giudiziarie, il recupero dei crediti sia di ammontare e
durata massimamente incerta, addirittura aleatoria in alcune zone del Paese.
Allora emerge naturalmente un
incentivo per le banche a preferire forme tecniche di credito “a fuga rapida”,
garantiti da cespiti il cui solo valore contabile — non certo quello atteso di
realizzo — appare sproporzionato. L’incentivo a una condotta in qualche misura
“deresponsabilizzante” nei confronti delle possibilità di uscire dalle crisi
d’impresa è massimo —per le ragioni che abbiamo già esposto — quando il
debitore è piccolo, ovvero quando si opera in aree ad alto rischio come quelle
meridionali.
È
evidente, allora, che è di tutto interesse per le banche operare al meglio per
perseguire l’obiettivo del risanamento delle imprese e la tutela delle proprie
ragioni di credito.
Da questo punto di vista, l’esplorazione
di forme di autoregolamentazione tra banche che aumentino le probabilità di
successo delle soluzioni stragiudiziali è particolarmente innovativa e
stimolante.
I
problemi sin qui esposti non sono appannaggio esclusivo dell’Italia. Tutti i
Paesi industrializzati, pur con tempi e modalità diverse, hanno dovuto fare i
conti con gli effetti provocati dalla prolungata fase congiunturale negativa,
da shock relativi a specifici settori, dall'intensificarsi della concorrenza.
Un tratto comune delle esperienze straniere è rappresentato, in un quadro
di carenze delle soluzioni giudiziali, dal recepimento nelle riforme dei tratti
positivi sviluppati nelle esperienze extragiudiziali, inserendo cioè un
approccio elastico in un contesto di certezze e garanzie, tipico delle
procedure formali.
Da questo
punto di vista è interessante il caso della Germania: la a legge fallimentare
tedesca separa con chiarezza la procedura concorsuale volta alla liquidazione
(piano di liquidazione) da quella volta al risanamento (piano di risanamento).
Ciò vale soprattutto per quest’ultimo: il sistema deve poter consentire di
intervenire con tempestività prima che la crisi diventi irreversibile.
Nell’esperienza tedesca la tempestività viene assicurata consentendo
all’imprenditore, che nelle società è per eccellenza dotato di insider
information, di chiedere l’apertura della procedura.
L’opzione
del risanamento va considerata con molta attenzione, in quanto il proseguimento
dell’attività di impresa deve avvenire solo in presenza di solide garanzie
circa l’efficacia della strada intrapresa. Si ricordino, ad esempio, i dubbi
effetti della legislazione italiana di fine anni Settanta, volta formalmente a
far superare momentanee crisi industriali da squilibrio finanziario, ma
utilizzata in realtà anche in assenza di prospettive di reali risanamenti, con
il risultato di far diffondere il principio della “pubblicizzazione delle
perdite”.
Se,
infatti, un sistema tutela troppo determinate categorie di stakeholder (siano
pure i lavoratori) a discapito di altre (ad esempio i creditori) si rischia
indirettamente di abbassare sotto la soglia di guardia il livello dei costi
irrecuperabili attesi per shareholder e amministratori.
Chiarezza
e certezza devono connotare il ruolo e i poteri del giudice, le cui decisioni
influenzano sensibilmente l’evolversi della situazione aziendale, il
soddisfacimento dei diversi diritti, il dirimersi dei conflitti di interesse;
in definitiva il livello e la distribuzione dei costi irrecuperabili delle
crisi d’impresa.
In alcuni
Paesi (USA), (Francia) e (Spagna), la posizione del giudice assume rilievo
particolarmente forte nell’ambito della definizione dei piani di risanamento.
L’equità
della distribuzione dei costi irrecuperabili implica un’attenta analisi delle caratteristiche
dei soggetti coinvolti. L’esperienza anglosassone mostra i vantaggi di
suddividere in classi il più possibile omogenee i creditori, in relazione alla
diversità degli interessi coinvolti nella crisi.
Occorre
inoltre definire il grado desiderabile di consenso tra i creditori, in presenza
di soluzioni alternative alla liquidazione. Da questo punto di vista vi sono
alcune legislazioni (americana e francese) che danno un peso non decisivo
all’eventuale dissenso, aumentando il peso del giudice; il contrario può dirsi
per l’attuale legislazione italiana. Un punto intermedio è rappresentato dal
caso tedesco, in cui si richiede l’approvazione di tutte le classi di
creditori, ciascuna delle quali, però, decide a maggioranza.
Un
discorso a parte meritano le banche; di particolare rilevanza è l’esperienza
inglese nel London
Approach che rappresenta un esempio di autoregolamentazione, in
forza del quale le banche si impegnano ad affrontare in modo cooperativo le
situazioni rilevanti di crisi aziendale. In tal modo si cercano di massimizzare
i vantaggi degli accordi stragiudiziali (rapidità ed efficienza) con quelli
della garanzia di regole accettate e credibili, soprattutto per la presenza
della Bank of England come deus ex machina di tutta la procedura.
L’esperienza
inglese di soluzioni extragiudiziali incentrate sull’autoregolazione delle
banche trova la sua chiave di successo proprio nell’aver individuato una
autorità garante dei patti.
Le
soluzioni extragiudiziali, in quanto accordo cooperativo tra soggetti non
perfettamente omogenei, hanno il loro punto debole in quel fenomeno che la
teoria economica ha battezzato incoerenza (o incompatibilità) temporale di
condotte prestabilite. In altri termini: per una o più banche, o creditore, a
cui è proposto un piano di risanamento può essere ottimale, anche per ragioni
strategiche, accettarlo ex ante, per poi ricusarlo, o tentare di
rinegoziarlo, ex post. Questo rende gli accordi intrinsecamente instabili,
o addirittura improponibili. La presenza di un’autorità indipendente può
rendere gli accordi temporalmente sostenibili e realizzabili.
Al di là
della discussione sull’esportabilità di un tale modello, il caso inglese mostra
che aumentano le probabilità di successo dei patti stragiudiziali in presenza
di un’autorità:
- volontariamente
accettata da tutti i contraenti del patto;
- assolutamente
indipendente;
- autorevole
in quanto competente;
- in grado potenzialmente di esercitare, seppur
in modo implicito e/o indiretto, forme di pressione e di censura.
Non è
certamente un identikit facile da soddisfare.
La logica
— tipica della legislazione italiana — che pare destinare al piccolo e medio
imprenditore la sola scelta tra insolvenza e non insolvenza è assente negli
altri ordinamenti. Le procedure giudiziali devono lasciare aperta anche ai
piccoli la possibilità di risanamento.
La
posizione del debitore è particolarmente importante nella legislazione
statunitense Al debitore si riconoscono, in virtù del suo patrimonio
informativo privilegiato, le maggiori probabilità di successo nel definire un
piano di risanamento della propria azienda. Il debitore, “congelata” la sua
posizione, viene messo nelle migliori condizioni per non interrompere
l’attività ordinaria e tentare di superare la crisi, sotto il continuo monitoraggio
dei rappresentanti dei crediti, dell’Office of the United States Trustee, del
tribunale.
In
generale, l’esperienza dei Paesi anglosassoni può essere di qualche stimolo: il
debitore esente da colpe viene messo in condizione di riprovare l’intrapresa,
anche se occorre evitare il rischio di far sorgere la figura del “fallito
professionale”, vigilando sul fatto che i costi irrecuperabili a carico
dell’imprenditore non vadano sotto la soglia di guardia.
La crisi
d’impresa implica distruzione di valore, il cui livello e distribuzione
dipende, dunque, dalle regole del gioco che in ogni sistema-Paese governano le
procedure di gestione e uscita dalle crisi; a tali regole si chiede di creare
una cornice che governi in modo efficiente ed equo la tutela dei diritti
contrapposti e i relativi conflitti di interesse. Se ciò avviene, ne trae
beneficio tutto il sistema che regola i rapporti dell’impresa con i suoi
principali interlocutori, rappresentati dai fornitori degli input produttivi:
il capitale di credito, il capitale lavoro, gli altri input.
L’analisi
puntuale delle carenze sul piano delle finalità e degli strumenti, dimostrate
nel tempo non solo dal fallimento ma anche delle procedure concorsuali
alternative, dimostra l’esigenza di conferire alle soluzioni giudiziarie una
caratteristica di elasticità, conservando però un contesto di certezze e di
garanzie, in linea con i modelli di altri ordinamenti europei e cercando di
favorire in questo modo il pur lento e faticoso processo di convergenza verso
regole uniformi.
Dopo anni
di dibattiti e di sollecitazioni, il legislatore ha finalmente posto mano alla
riforma del diritto fallimentare la cui disciplina originaria risale al 1942.
Il
disegno di legge di riforma delle procedure concorsuali, presentato
recentemente dal Governo (27 ottobre), costituisce per il mondo imprenditoriale
una innovazione di rilevante importanza, non soltanto come soluzione
all’inadeguatezza delle norme del 1942, ma anche perché, determinando un
cambiamento complessivo del sistema, dovrebbe porre fine alle fuorvianti
valutazioni per cui l’imprenditore fallito rimane colpito a vita da una sorta
di marchio infamante che ne compromette ogni successiva iniziativa economica.
Occorre
dunque porre al centro del sistema normativo l’impresa, per conservarne il
valore aziendale e per tutelare gli interessi della collettività, in
particolare dei creditori e delle persone che lavorano nell’impresa.
Questa
sembra essere la strada seguita dal progetto di riforma, all’interno del quale
perde rilevanza la finalità semplicemente liquidatoria, mentre diventa un
obiettivo prioritario il recupero dell’impresa in crisi.
Il
tentativo è quello di operare una scissione tra la procedura di gestione
dell’insolvenza in senso tecnico e la fase preliminare a tale stadio, nella
quale, pur manifestandosi i segni premonitori della crisi d’impresa, lo stato
di insolvenza non si presenta ancora in modo conclamato.
Lo stesso
rapporto del giudice con una materia così magmatica dovrebbe pertanto ispirarsi
a una saggia armonizzazione di giurisdizione e di autonomia privata, e cioè
all’utilizzo della procedura verso scopi di riorganizzazione dell’impresa,
gestendo i singoli casi nella duplice consapevolezza che risanare l’impresa è
un compito a lui estraneo, ma che egli può gestire le forme e i ritmi delle
procedure, consentendo alle forze che agiscono nel mercato di decidere sulla
irreversibilità o meno della crisi di una data azienda.
Capisaldi
di tale decisione sono il concorso delle volontà di proprietà, management,
banche e altri creditori con azioni trasparenti e tempestive.
Strumenti
indispensabili: definizione del piano di intervento con l’utilizzo di idonee
competenze, sia finanziarie che industriali; predisposizione di un piano di
ristrutturazione secondo criteri di equità sostanziale; cooperazione tra le
diverse categorie di creditori; corretta gestione della comunicazione
nell’attuazione del piano.
Capisaldi
e strumenti verranno discussi, con un approccio comparativo alle esperienze
europee e statunitensi, dagli autorevoli relatori, che ringrazio fin d'ora per
il contributo portato a questo odierno convegno dell'Ecol, la cui ambizione è,
in definitiva, quella di potere concorrere - con questa occasione di
discussione ed approfondimento - ad una fase di confronto decisiva per la
maturazione, anche nel nostro paese, di un nuovo approccio culturale e
normativo alle questioni del rischio d'impresa e del fallimento.
Grazie e
buon lavoro.