La legge delega di riforma degli
enti del libro primo del Codice civile soddisfa un’esigenza, non più
rinviabile, volta alla riorganizzazione complessiva della relativa disciplina.
Gli interventi compiuti nel settore dal legislatore nell’ultimo decennio hanno
infatti abrogato molte norme del codice civile del ‘42, senza tuttavia
sostituire all’originario disegno del codice, che aveva una sua intrinseca
coerenza, un nuovo assetto normativo.
Con
questi interventi sono state costituite direttamente dal legislatore un numero
rilevante di associazioni e di fondazioni, per le quali trova applicazione, per
quanto non disposto dalle leggi speciali, anche la disciplina del codice
civile. Si è così creato un sistema di regole articolato ed eterogeneo, che
mira a incentivare fiscalmente gli enti senza scopo di lucro in nome della
rilevanza sociale dell’attività da essi svolta, ma che si presenta talora
incoerente e foriero di significative disparità di trattamento, oltre a
presentare gravi incertezze sulle regole applicabili.
La
recente riforma del diritto societario, oltre a costituire un modello per
taluni profili di disciplina che la proposta in oggetto ha sostanzialmente
accolto, ha poi ulteriormente confermato che molti dei presupposti storici
accolti dal codice civile del ’42 per la regolamentazione delle persone
giuridiche e delle associazioni non riconosciute sono ormai definitivamente
superati.
Le idee
di fondo cui la legge Delega si ispira sono così sintetizzabili: 1) favorire la
trasparenza dell’azione dell’ente; 2) tutelare i terzi che con esso entrano in
contatto; 3) ampliare l’autonomia statutaria; 4) ravvicinare la disciplina
degli enti profit e di quelli non profit.
Prima di
accennare al come la realizzazione di questi obiettivi di politica del diritto
viene concepita nell’ottica del legislatore delegante, è opportuno premettere
che con la proposta di legge Delega si intende ripensare gli strumenti
giuridici che i privati hanno a disposizione per perseguire finalità sociali,
semplificandone l’accesso ma contemporaneamente garantendo i necessari
controlli sull’attività svolta (quest’ultimo problema è stato peraltro oggetto
di interventi da parte della Corte Costituzionale, con le sentenze nn.
300-301/2003).
A questo
riguardo, è opportuno anzitutto operare una distinzione tra gli enti in ordine
al controllo operato dall’Autorità indipendente, la cui costituzione è prevista
nella proposta. Ad essa dovrebbe infatti riservarsi il controllo specifico su
quegli organismi il cui patrimonio sia di apprezzabile consistenza. Anche tale
soluzione va letta nel senso di attribuire rilevanza alle ricadute
socioeconomiche che l’attività dell’ente è suscettibile di produrre. In tali
ipotesi difatti il controllo esterno costituirebbe garanzia di un corretto
utilizzo delle risorse destinate a finalità d’interesse generale.
L’art. 2
della proposta prevede inoltre la necessità di distinguere in base allo scopo,
all’interno dell’ampio genere degli enti del libro primo, tra quelli che mirano
alla realizzazione di uno scopo collettivo, e quelli la cui attività si
indirizza a favore degli stessi associati.
Scegliere
una diversa gradazione della libertà che l’ente deve possedere nella propria
organizzazione comporta l’individuazione di un criterio con cui il livello di
autonomia deve essere specificato. Sotto questo profilo la natura e il tipo
degli interessi coinvolti svolgono un ruolo fondamentale, consentendo inoltre
di escludere che il controllo pubblico possa essere interpretato come un
ritorno al dirigismo nelle attività non lucrative. Un’autonomia più marcata è
perciò maggiormente compatibile con il coinvolgimento, nell’attività dell’ente,
dei soli interessi riferibili agli associati, mentre sono necessarie regole
cogenti, anche in tema di controlli, quando ci si trovi di fronte a terzi che
ripongono il proprio affidamento sulla realizzazione di un fine di rilevanza
pubblica.
Sotto
questo profilo, sono stati individuati come indici significativi: 1) il fatto
che l'ente riceva donazioni ovvero si procuri il patrimonio facendo appello a
pubbliche sottoscrizioni; 2) il volontario assoggettamento ad un regime fiscale
speciale o di favore, qual è quello delle fattispecie agevolate e in
prospettiva dell'impresa sociale; 3) la realizzazione di forme di integrazione
dell’azione privata con la tutela di interessi pubblici; 4) lo svolgimento di
attività d’impresa.
In tutti
questi casi è indispensabile che l’ente si doti degli apparati organizzativi
necessari, al fine di assicurare la trasparenza nella propria azione e la
tutela dei terzi, ciò che non può essere disgiunto dalla previsione di adeguati
strumenti di protezione degli associati.
Volendo
distinguere invece tra persone giuridiche ed enti non riconosciuti, la proposta
di legge Delega, per garantire maggiore celerità alle procedure di riconoscimento
della personalità giuridica, ha espressamente previsto l’adozione di un sistema
di riconoscimento analogo a quello dettato per le società. Venute meno le
ragioni storiche che avevano indotto a distinguere un riconoscimento normativo
per le società, e un sistema discrezionale con cui la Pubblica Amministrazione
valutava la meritevolezza degli scopi perseguiti dagli enti del primo libro,
celerità e pronta disponibilità sono gli scopi che ci si prefigge di ottenere
nell’utilizzo da parte dei privati degli schemi associativi. Ciò è tanto più
auspicabile nel momento in cui il rilancio normativo di associazioni e
fondazioni sembra costituire la presa d’atto, da parte del legislatore, della
sempre maggiore attività di supplenza che i privati svolgono in ordine ad
attività un tempo tipicamente riservate al Welfare State.
Venendo
alle novità relative ai singoli enti, sarà sufficiente qui accennare, in tema
di associazioni riconosciute, alla previsione di un’accentuata autonomia
organizzativa e all’accento che la proposta appone sulla necessità di garantire
il metodo democratico nelle decisioni maggiormente rilevanti per gli associati.
Da segnalare inoltre, tra le tante novità, la severa sanzione che riceve il
mancato rispetto da parte degli amministratori di taluni obblighi gestionali
sostanzialmente coincidenti con aspetti della disciplina societaria riformata
(si pensi ad esempio alla previsione, all’interno del consiglio di
amministrazione, di un comitato interno di controllo sulla gestione ovvero di un
organo autonomo incaricato del controllo contabile e sull’amministrazione, la
quale replica l’alternativa tra modello monista e dualista ora accolta nel
codice civile).
Le
associazioni non riconosciute, di cui si conferma la natura di «forma residuale
e generale dell’esercizio collettivo di un’attività non societaria», presentano
nella proposta un significativo rilievo per quanto attiene alla responsabilità
per le obbligazioni nascenti da fatto illecito, di cui si chiede un’opportuna
precisazione.
Tra gli
enti per i quali appare più urgente la necessità di radicali riforme, la
fondazione è senz’altro l’istituto che si propone con maggiore evidenza
all’attenzione del legislatore riformante. Oltre al significativo impulso che
l’istituto ha ricevuto a seguito dell’attività delle fondazioni bancarie, preme
sottolineare come, nell’ambito della concorrenza tra ordinamenti giuridici, sia
essenziale approntare schemi competitivi nel diritto interno, i quali possano
confrontarsi con successo con i più consolidati istituti stranieri.
La fondazione appare, sotto
questo profilo, bisognosa di un più efficiente assetto di regole, che dovrebbe
coordinarsi con la valorizzazione di taluni strumenti normativi previsti nelle
disposizioni vigenti ma mai adeguatamente incentivati (si pensi, nell’ottica
del confronto con il trust, a quanto previsto nell’art. 32 del Codice
Civile in ordine ai beni lasciati o donati ad una persona giuridica per uno
scopo diverso da quello suo proprio).
Altro profilo di notevole
interesse è la distinzione, recepita dalla proposta di legge Delega, tra
fondazioni di utilità privata e fondazioni di utilità collettiva, la quale
costituisce l’innovazione di carattere più significativo rinvenibile sul punto.
Specie per quanto concerne le
fondazioni di utilità privata, è possibile riprendere quanto poc’anzi si diceva
sulla competizione tra istituti, poiché le esigenze che la futura disciplina
dovrà soddisfare sono spesso legate all’ampiezza dell’autonomia statutaria, i
cui vincoli in passato hanno costituito un impedimento alla piena esplicazione
delle potenzialità insite nello schema fondazionale, determinando il ricorso a
strumenti giuridici di altri ordinamenti. La libertà di determinare l’assetto
organizzativo della fondazione viene perciò significativamente riconosciuta
nella proposta.
Inoltre, la possibilità dei
privati di perseguire tramite la fondazione scopi assistenziali riceve poi un
significativo sostegno dalla previsione relativa alla deroga all’esercizio
dell’azione di riduzione, qualora sia stata costituita una fondazione allo
scopo di amministrare un patrimonio a favore di soggetti deboli, incapaci di
curare i propri interessi, predeterminati in maniera definitiva e le cui
rendite siano individuate e destinate al loro mantenimento.
Quanto alle fondazioni di utilità collettiva, le
regole proposte sono dirette a contemperare la necessità di un assetto
organizzativo funzionale all’efficace perseguimento dello scopo statutario con
criteri di amministrazione informati alla trasparenza nell’azione dell’ente.