Novità fiscali dall'11 al 22 novembre 2019

Novità fiscali dall'11 al 22 novembre 2019

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25 novembre 2019

Fiscalità d'impresa


Roma, 25 novembre 2019
Prot. n. 9323
Com. n. 41


Oggetto: Novità fiscali dall'11 al 22 novembre 2019


Rassegna dei documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle finanze (MEF) e dei provvedimenti legislativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI – Omessa fatturazione – Sanzioni applicabili. Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 novembre 2019

Con il principio di diritto n. 23 dell’11 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le sanzioni applicabili nel caso di fatture elettroniche scartate dallo SDI e di omessa fatturazione.

Nello specifico, secondo quanto chiarito con il documento di prassi, la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento – comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 471 del 1997, ossia, per ciascuna violazione:

  • «fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro;
  • «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo».

L’Agenzia chiarisce, altresì, che troveranno applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti del concorso di violazioni e continuazione e del ravvedimento operoso. Infine, l’Amministrazione ha aggiunto che, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019), le sanzioni in argomento:

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all'operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile.

Regime forfetario. Plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.478 dell’11 novembre 2019
Con la Risposta n.478 dell’11 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità del regime di non imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda - da cui conseguirà un importo, in parte a titolo di corrispettivo e in parte imputabile ad avviamento - quale conseguenza dell'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2019, del regime forfetario.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha rammentato che il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di favore.

Con riferimento al corrispettivo imputabile all'avviamento, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, in tale caso non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all'impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale, in quanto tale riconducibile nell'ambito dei ricavi e per il quale, comunque, il contribuente può assoggettarlo a tassazione separata oppure farlo concorrere alla determinazione dell'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo imposta 2019, cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, infine, che alla determinazione del valore da assoggettare a imposizione non concorreranno gli eventuali plusvalori e minusvalori riguardanti gli specifici beni relativi all'impresa.

Cause esclusione ISA - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.479 dell’11 novembre 2019
Con la Risposta n. 479 dell’11 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di una Società che ha iniziato l'attività nel 2018, pur avendo aperto la partita IVA nel 2017 senza, tuttavia, aver svolto alcuna attività, potrà trovare applicazione la causa di esclusione dagli ISA per il medesimo anno 2018.
L’Agenzia delle Entrate è dell'avviso, infatti, che, per tale anno, sussistano le condizioni affinché la società sia esclusa dagli ISA, considerato che essi non si applicano ai periodi di imposta nei quali il contribuente ha iniziato la propria attività.

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.481 del 13 novembre 2019
Con la Risposta n. 481 del 13 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici, chiarendo, in particolare, se è possibile acquisire, unitamente agli altri comproprietari di un'unità abitativa facente parte di un condominio, il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un altro condomino.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che solo uno dei comproprietari dell'unità abitativa in condominio potrà ricevere, sotto forma di credito d'imposta, la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Il condomino (cessionario), una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Chiarimenti circa il corretto adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione - Consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 14 novembre 2019.
Con la Consulenza giuridica n. 19, del 14 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità dei costi.

Nello specifico, viene esaminato il caso di un ente associativo che vende carburante alle imprese di autotrasporto ad esso associate. Per regolare i reciproci rapporti di debito e credito sorti a seguito di continui rapporti d'affari, l’ente associativo e le singole imprese hanno stipulato un contratto di conto corrente in base al quale si realizza la compensazione dei reciproci debiti e crediti e, in base agli effetti del predetto contratto, la singola impresa non effettua il pagamento del carburante, ceduto dall'ente associativo, contestualmente al suo acquisto.
Tanto premesso, secondo l’Agenzia delle Entrate, non verificandosi il pagamento al momento dell'acquisto, in questa fase, l'impresa non è soggetta all'obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione della spesa ai fini delle imposte sui redditi e della detraibilità dell'Iva, ma solo successivamente con riguardo al pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati.
A tal fine, però, è necessario che:

  • l'acquisto del carburante da parte dell'ente associativo avvenga con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica;
  • i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata siano documentati con fattura elettronica;
  • i rapporti di debito e credito tra l'ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente risultino da chiare e dettagliate evidenze contabili;
  • i pagamenti degli importi eventualmente non compensati siano effettuati con mezzi tracciabili.

Credito di imposta ricerca e sviluppo - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.485 del 14 novembre 2019
Con la Risposta n.485 del 14 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso avente ad oggetto la riconducibilità, tra i costi agevolabili, dei costi sostenuti da un contribuente per remunerare un'unità di personale tecnico impiegata in attività di ricerca e sviluppo, dal 14 maggio 2018 al 15 ottobre 2018, in virtù di un contratto di "distacco" dalla società consociata. Inoltre, la società che utilizza l'unità di personale rifonde alla società dante causa del contratto i costi sostenuti per la predetta unità di personale, a fronte della prestazione lavorativa svolta sotto il proprio controllo e direzione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il costo del personale sostenuto dalla società può rientrare tra i costi agevolabili, nella misura in cui detto lavoratore partecipi effettivamente all'attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriori requisiti delle disposizioni normative primarie e delle disposizioni di attuazione.

Certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.486 del 14 novembre 2019

Con la risposta n. 486 del 14 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate, esaminando il caso di un soggetto che svolge l’attività alberghiera con ristorante, chiarisce come certificare le prestazioni rese nei confronti di clienti che prenotano il soggiorno e versano il corrispettivo tramite un'agenzia di viaggi senza, dunque, corrispondere alcun importo al momento dell'ultimazione del soggiorno.

Al riguardo, viene precisato che, quando i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato con fattura. L'operazione, inoltre, è imponibile sia quando l'agenzia acquirente è residente sia quando non è residente.
In particolare, al momento del pagamento (anche parziale) del corrispettivo, va emessa fattura elettronica tramite SdI nei confronti di tutte le agenzie di viaggio, residenti o stabilite nel territorio dello Stato, e fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l'obbligo di tracciare l'operazione mediante il cd "esterometro", salvo in ogni caso la possibilità di accordarsi con il destinatario per l'emissione tramite SdI al fine di ovviare all'esterometro.
Per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo, l'istante può utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso".

Esclusione dei soggetti residenti in Paesi extra UE dalla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo - Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 24, del 19 novembre 2019

Con il principio di diritto n. 24, del 19 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo rappresenta un istituto di matrice comunitaria.

Richiamando la propria risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale interpretazione si è resa necessaria "al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell'IVA di gruppo con il diritto comunitario", con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione.

La medesima tutela non si estende, dunque, ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, pertanto, non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.


Il responsabile
Dott. Vincenzo De Luca

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