Alto Adige, intesa tra Unione e sindacati
Alto Adige, intesa tra Unione e sindacati
Rinnovato l’accordo integrativo territoriale di secondo livello della Provincia di Bolzano. Moser: “abbiamo negoziato a lungo, sempre in un'atmosfera di reciproca apertura”.
Unione commercio turismo servizi Alto Adige e i sindacati provinciali Asgb Commercio, Fisascat Sgb/Cisl e Uiltucs Uil/Sgk hanno firmato il nuovo accordo Integrativo territoriale terziario, distribuzione, servizi, che entrerà in vigore il primo giugno 2025 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027. Le principali novità riguardano la parte economica, i contratti part-time, i permessi in casi specifici, il diritto a formazione e studio e le clausole elastiche. Per maggiore chiarezza sono poi state introdotte alcune modifiche e precisazioni a istituti già in essere.
Le principali modifiche e novità
Elemento provinciale
L’elemento provinciale viene aumentato da € 8,00 ad € 75,00. L’aumento dell’elemento provinciale è assorbibile dalle somme riconosciute esplicitamente a titolo di acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali e avviene in 2 tranche:
· Da 8 a 45 euro a partire dal primo giugno 2025
· Da 45 a 75 a partire dal primo novembre 2026.
Trattamento economico di malattia e di infortunio
Per maggiore chiarezza viene riportato l’intero articolo del CCNL TDS. Riguardo agli infortuni viene precisato che anche in tali casi, l’azienda comunicherà al lavoratore, con almeno 7 giorni di anticipo, la data esatta di scadenza del periodo di comporto di 180 giorni, nonché la possibilità di richiedere, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’infortunio, alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
Permessi retribuiti
Per farsi riconoscere l’anzianità di servizio maturata presso un datore di lavoro precedente, ai fini della maturazione dei permessi presso il nuovo datore di lavoro, i lavoratori dovranno farne richiesta entro 6 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. In tal caso i permessi maturano dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. Se la richiesta da parte del lavoratore viene fatta dopo 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e comunque entro e non oltre 12 mesi, i permessi maturano a partire dal mese in cui viene formulata la richiesta. Il diritto alla richiesta decade trascorsi 12 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.
Permessi retribuiti in casi specifici
Su richiesta del lavoratore, in caso di malattia certificata dei figli, dovranno essere concessi da parte del datore di lavoro i permessi retribuiti che il lavoratore ha eventualmente ancora a disposizione. Anche in caso di visite mediche, su richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno 15 giorni e dietro presentazione di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, il datore di lavoro dovrà concedere i permessi retribuiti eventualmente ancora disponibili. In caso di mancata consegna di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, l’assenza del lavoratore potrà essere considerata come non giustificata.
Diritto allo studio e formazione
Ai lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 2 anni viene riconosciuto il diritto di usufruire di 4 ore di formazione annue retribuite. I corsi di formazione dovranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratore.
Contratti a tempo determinato in località turistiche
Rimane in vigore il protocollo siglato tra le parti il 21 giugno 2019 e prorogato nel 2020 che regola tale materia fino alla prima scadenza del nuovo accordo integrativo territoriale.
Part-time
Rimane la possibilità di stipulare contratti di lavoro part-time giornalieri (di 1 giornata a settimana) della durata non inferiore a 7 ore. Inoltre, sarà possibile stipulare contratti part-time con ammontare di ore settimanali inferiore a quelle previste dal CCNL TDS, però con un minimo di 3 ore giornaliere. Per la stipula di tali contratti, il datore di lavoro dovrà chiedere un parere preventivo vincolante all’EBK.
Clausole elastiche
La clausola elastica non potrà essere inserita nel corpo del contratto di lavoro, ma dovrà essere firmata come accordo separato. La clausola può avere una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente se non disdetta per iscritto da una delle parti con un preavviso di 30 giorni.
“Buone notizie per i settori del commercio e dei servizi: abbiamo negoziato a lungo, sempre in un'atmosfera di reciproca apertura. Ora siamo giunti a una conclusione che soddisfa entrambe le parti. L'anno scorso a Roma è stato firmato il contratto collettivo nazionale, ora segue il rinnovo a livello locale. Vorrei evidenziare in particolare due risultati: l'adeguamento della componente salariale locale e il proseguimento dei contratti stagionali essenziali per il nostro territorio turistico. Questo punto è stato anche la causa dei ritardi nei negoziati”, ha commentato il presidente dell’Unione, Philip Moser.