Agenzie di viaggio, respinta l'azione di revocatoria di Alitalia

Agenzie di viaggio, respinta l'azione di revocatoria di Alitalia

Il Tribunale di Roma ha escluso la revocatoria fallimentare dei pagamenti agli agenti di viaggio avvenuti secondo le modalità ordinarie del rapporto di mandato di vendita della biglietteria aerea. Fiavet: "è un precedente importante".

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4 marzo 2014

Il Tribunale di Roma ha dato torto ad Alitalia in Amministrazione Straordinaria a favore di un associato Fiavet. La vicenda risale a fine 2010, quando arrivarono alle agenzie di viaggio numerose richieste di restituzione in revocatoria di somme corrisposte a titolo di provvigioni maturate sulle vendite di biglietteria aerea nei mesi precedenti alla ammissione di Alitalia all'amministrazione straordinaria. Fiavet immediatamente si attivò predisponendo un "modello di lettera tipo" per le Adv associate per contestare totalmente il contenuto della missiva, supportando l'iniziativa con un proprio scritto al vettore. Nei mesi successivi sè sorto il contenzioso giudiziario con la notifica di molti atti di citazione da cui è scaturito un intervento a tutela delle agenzie associate interessate con il coinvolgimento dell'Ufficio Legale della Federazione. In sede giudiziale sono state ribadite le osservazioni giuridiche già oggetto della contestazione stragiudiziale e, in particolare, l'esclusione della revocatoria fallimentare dei pagamenti agli agenti di viaggio avvenuti secondo le modalità ordinarie del rapporto di mandato di vendita della biglietteria aerea. Il presidente Fiavet, Fortunato Giovannoni, commenta la sentenza come" un importante precedente per il notevole contenzioso giudiziario pendente sulla questione Alitalia in A.S. e la categoria degli agenti di viaggio in tutta Italia. Ancora una volta la nostra Federazione è riuscita ad ottenere un importante riconoscimento a tutela della categoria". 

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