La posizione di AiFOS sul DVR Coronavirus

La posizione di AiFOS sul DVR Coronavirus

L’emergenza virologica in atto ha generato una serie di questioni interpretative nell’ambito della salute e sicurezza per una corretta applicazione del D. Lgs. 81/2008. La posizione ufficiale dell'Associazione nelle parole del presidente Vitale.

DateFormat

8 aprile 2020

L’emergenza da coronavirus ha generato una serie di questioni interpretative nel mondo del lavoro e, più specificamente, nell’ambito della salute e sicurezza per una corretta applicazione del D. Lgs. 81/2008.

La questione giuridica

In particolare si è posto il problema se il contagio da coronavirus deve essere preso in considerazione per aggiornare e modificare il Documento della Valutazione dei Rischi. In questo caso, afferma il prof. Paolo Pascucci[1], non si tratta di un rischio che grava su di una o più organizzazioni, ma sul mondo intero, a qualunque latitudine e a prescindere da ciò che si fa e da dove si è.

È pur vero che il D. Lgs. 81/2008 impone di “valutare tutti i rischi” ed il prof. Pascucci afferma che bisogna “invece considerare che il legislatore ha chiaramente indicato che deve trattarsi di ‘tutti’ i rischi presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui operano i lavoratori, vale a dire i rischi specifici che sono connessi al contesto strutturale, strumentale, procedurale e di regole che il datore di lavoro ha concepito e messo in atto per il perseguimento delle proprie finalità produttive”.
Nello studio si sottolinea come “manifestandosi attraverso il contatto tra le persone, il rischio biologico derivante dal coronavirus ben può insinuarsi nelle organizzazioni produttive in cui sono presenti persone che lavorano. Ma è indubbio che – fatte salve alcune specifiche attività lavorative, come ad esempio quelle che si svolgono nei servizi sanitari ed ospedalieri – negli altri casi, lungi dal tramutarsi in un rischio specifico professionale, si tratta di un rischio generico che non nasce dall’organizzazione messa in campo dal datore di lavoro o che necessariamente si manifesta in tale organizzazione, ma che semmai ‘approfitta’ dell’organizzazione e del complesso sistema di relazioni personali su cui essa si regge per manifestarsi e diffondersi, provenendo dall’esterno dell’organizzazione medesima: è il caso del lavoratore che si contagi in un ambiente esterno all’azienda e, andandovi a lavorare, vi introduca il virus”.

Non si può giungere – continua l’autore - alla “paradossale conseguenza per cui qualunque fatto ‘esterno’ che si rifletta sull’azienda divenga un rischio professionale. Fra l'altro, la normativa prevenzionistica di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ha natura penale, come tale soggetta a stretta interpretazione, e pertanto, quando essa obbliga a valutare i rischi insiti nell’organizzazione, delle due l’una: o si ritiene che qualunque rischio che si interfacci con l’organizzazione sia un rischio dell’organizzazione, o invece si tengono distinti i veri rischi professionali da tutti gli altri rischi”.
In questo senso “di fronte alla comparsa di un rischio biologico generico che minaccia la salute pubblica spetta alle pubbliche autorità – disponendo esse istituzionalmente dei necessari strumenti (competenze scientifiche e poteri) – rilevarlo, darne comunicazione, indicare le misure di prevenzione e farle osservare. Ad esse il datore di lavoro si dovrà adeguare, dovendo ovviamente rispettare il precetto generale di cui all’art. 2087 cc., senza che per questo debba stravolgere il proprio normale progetto prevenzionistico in azienda. Tali misure si affiancheranno provvisoriamente – per la durata della fase di emergenza – a quelle ordinarie, conservando la propria distinta natura e funzione”.

E quindi sostiene il prof. Pascucci come la valutazione di quel rischio è “operata a monte dalla pubblica autorità, ai cui comandi il datore di lavoro dovrà adeguarsi adattando a tal fine la propria organizzazione alle misure di prevenzione dettate dalla stessa pubblica autorità. Tale riorganizzazione non è altro che un adeguamento alle direttive pubbliche e, come tale, non pare costituire un vero e proprio aggiornamento della valutazione dei rischi ex art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che l’inosservanza delle direttive pubbliche rileverebbe non ai sensi dell’art. 55 dello stesso decreto, quanto in relazione alle speciali sanzioni pubblicistiche sancite dalla pubblica autorità”.

Pertanto, conclude il prof. Pascucci, “anche ove non sia stato privato della libertà di intrapresa, il datore di lavoro è stato nei fatti, e non solo, esautorato dalla pubblica autorità dalla possibilità di valutazione di quel rischio giacché, trattandosi di un rischio pandemico immanente ovunque, l’eventuale sua valutazione da parte di ogni singolo datore di lavoro (che, pur potendosi avvalere del medico competente – là dove nominato – non avrebbe comunque avuto a disposizione le elevate competenze scientifiche necessarie per valutare adeguatamente un rischio di tal genere e tutte le sue conseguenze), avrebbe rischiato di far emergere misure di prevenzione o non adeguate o, addirittura, diverse da azienda ad azienda: il che, di fronte ad un rischio senza confini, che non si limita a produrre i propri effetti nei soli contesti aziendali, avrebbe potuto generare preoccupanti ripercussioni sul contesto generale”.

Indicazioni operative

All’analisi giuridica e normativa devono seguire idonei comportamenti operativi. Tra le indicazioni operative si condividono quelle espresse dalla Regione Veneto[2], emanate con documento del 26 marzo 2020.

Nel contesto sopradescritto – afferma la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria della Regione Veneto – “in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da coronavirus (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale).
Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione”.

Gli strumenti

Senza doversi inventare o costituire nuovi comitati, il D. Lgs. 81/2008 prevede già ed offre gli strumenti operativi. Prima di tutto la “riunione periodica” di cui all’art. 35 che, specifica il comma 4, può essere convocata “in ogni occasione di eventuali significative variazioni di esposizione al rischio”. E quale miglior occasione di questa – trovandosi in presenza di un evento, pandemico e straordinario – per non convocare la riunione periodica cui partecipano, ai sensi del comma 1, datore di lavoro e dirigenti aziendali, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)?
Del resto sono attività da svolgere durante la riunione periodica (comma 2) esaminare il D.V.R. alla luce della situazione dovuta all’epidemia da coronavirus, l’efficacia del dispositivi di protezione individuale ed anche le nuove modalità di formazione da svolgersi in e-learning, videoconferenza o strumenti informatici appositamente realizzati.

In questo contesto si inserisce la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro[3] nel dare le istruzioni ai propri Ispettori sul territorio nazionale sugli adempimenti che devono osservare i datori di lavoro.

L’I.N.L., sentita la Direzione centrale vigilanza e l’ufficio legislativo del Ministero del lavoro, delinea alcuni aspetti che possono essere di supporto a ciascun datore di lavoro. In particolare si sofferma sul principale obbligo del datore di lavoro che riguarda la valutazione dei rischi e la conseguente redazione del D.V. R. affermando di condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto.

Rivolgendosi ai compiti di “vigilanza” svolti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica che “non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato”.

Naturalmente, come noto, è importante che tutte le azioni svolte dal datore di lavoro siano sempre formalizzate con atti che ne diano una evidenza.

Nel caso in questione, anche per la tracciabilità delle azioni messe in campo, e considerando le specificità dell’emergenza coronavirus, è utile che, in una appendice al D.V.R., venga raccolta tutta la documentazione comprovante l’adozione delle specifiche misure di sicurezza.
Tutto ciò a dimostrazione di aver agito al meglio.

__________

[1] Paolo Pascucci, ordinario di diritto del lavoro, “Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale” in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, rivista dell’Osservatorio Olympus, dell’Università degli Studi di Urbino, marzo 2020

[2] Regione Veneto, Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, Nuovo coronavirus. Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, versione 09 del 26 marzo 2020.

Banner grande colonna destra interna

Aggregatore Risorse

ScriptAnalytics

Cerca