CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera

CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera

Focus sull'Ipotesi di Accordo di rinnovo per il CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, sottoscritto da Anapa, con l’assistenza di Confcommercio, e le organizzazioni sindacali First Cisl, Fisac Cgil, Fna e Uilca.

Dopo circa 8 anni dall’ultima sottoscrizione, il 13 gennaio 2025 Anapa, con l’assistenza di Confcommercio-Imprese per l’Italia, e le organizzazioni sindacali First Cisl, Fisac Cgil, Fna e Uilca, hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo di rinnovo per il CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera (Codice Archivio Contratti CNEL-INPS J153).

Il Contratto, scaduto il 30 giugno 2020, sarà valido dal 13 gennaio 2025 fino al 30 giugno 2026, sia per la parte economica che normativa. L'accordo introduce diverse modifiche e innovazioni.

Di seguito le principali novità derivanti dal rinnovo del CCNL.

Ambito di applicazione e relazioni sindacali

Nell'articolo 1 dell'Ipotesi di rinnovo è stato confermato l’ambito di applicazione ai rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione. Qualora emergano modifiche strutturali nei compiti svolti dalle Agenzie, con ricadute sui lavoratori, l’Ente Bilaterale sarà incaricato di analizzare e proporre soluzioni alle Parti sociali.

È inoltre previsto un confronto annuale a livello territoriale sull’occupazione, sugli inquadramenti, anche in riferimento alle condizioni del personale femminile, sulla formazione professionale e sui regimi d'orario.

Le parti poi si impegnano, durante il periodo di validità del Contratto, a discutere eventuali disposizioni di legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti, che abbiano significativi riflessi su specifiche norme contrattuali.

Aumenti retributivi e premio di produttività: cosa cambia

Per quanto riguarda la parte economica, è stato riconosciuto un aumento tabellare di 99 euro per il terzo livello a partire da giugno 2024. Gli arretrati saranno calcolati al netto di eventuali anticipi già versati.

Di seguito le nuove tabelle retributive:

TABELLE RETRIBUTIVE
Livelli retributivi 6 5 4 3 2 1
Stipendio mensile fino a maggio 2024 € 1.857,31 € 1.621,73 € 1.499,62 € 1.367,75 € 1.280,73 € 1.251,30
             
Stipendio mensile da giugno 2024 € 1.992,31 € 1.738,73 € 1.607,62 € 1.466,75 € 1.372,98 € 1.341,30

È stata anche prevista una somma di 950 euro una tantum, in due tranche a febbraio 2025 e gennaio 2026 per tutto il personale in forza alla data del 30 giugno 2024. L’importo spetta in relazione all’intero periodo di anzianità maturata dai dipendenti nei 48 mesi che intercorrono dal 1° luglio 2020 fino al 31 maggio 2024.

Per i casi di anzianità inferiore ai 48 mesi, l’importo una tantum verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi interi di anzianità di servizio effettivamente maturata durante il periodo appena indicato. Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà invece con criteri di proporzionalità. L’importo una tantum non risulta utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del TFR.

Inquadramento del personale

Per aggiornare il sistema classificatorio, entro il 31 marzo 2025 verrà istituita una commissione per definire la nuova figura professionale di "impiegato commerciale", a cui saranno attribuiti specifici compiti e relative economie di sviluppo dell’attività di intermediazione. La commissione dovrà terminare i lavori entro il termine di vigenza del presente contratto.

Allo stesso tempo è stata consolidata la precedente classificazione dei lavoratori, i principi di cambiamento alle mansioni in relazione alle esigenze agenziali (a mansioni diverse da quelle inerenti alla categoria purché non comportino peggioramento economico o menomazione morale né mutamento sostanziale della posizione) e il principio di fungibilità delle mansioni comprese nei profili del 3°, 4° e 5° livello che devono intendersi comprese in un’unica Area Professionale (eccezion fatta per le specifiche funzioni, responsabilità e mansioni riguardanti i profili di Capo ufficio e Vice capo ufficio).

Orario di lavoro

L’articolo 29 del rinnovo ha fissato l'orario settimanale a 37 ore e 30 minuti, distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. L'orario giornaliero non potrà superare le 8 ore, suddivise in due turni, uno antimeridiano e uno pomeridiano, con la chiusura delle agenzie e il termine delle attività lavorative fissati entro le ore 19. Sono escluse le eventuali chiusure anticipate o differenti accordi definiti a livello territoriale.

È possibile una flessibilità oraria nelle seguenti modalità:

  • l’uso del sabato per gestire variazioni nell'intensità lavorativa. L'orario settimanale potrà essere distribuito su 6 giorni, dal lunedì al sabato, per un massimo di 8 settimane all'anno. Il turno del sabato terminerà entro le ore 13;
  • articolazione plurisettimanale su cinque giorni: in particolari periodi dell'anno, l'orario contrattuale potrà essere superato, arrivando fino a 44 ore settimanali, per un massimo di 6 settimane. Le ore aggiuntive, programmate annualmente, saranno compensate con una pari riduzione delle ore lavorative in periodi di minore intensità durante l'anno.

Vengono confermate le 90 ore annue di straordinario per ciascun dipendente che dovrà essere retribuita con le maggiorazioni del 25% per lavoro straordinario diurno feriale, 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo e/o di giornata non lavorativa -sabato- semifestivo e notturno.

Festività

Riconosciute come festività anche la Vigilia di Natale e il Venerdì Santo. Per le giornate semifestive (Vigilia dell’Assunzione di Maria Vergine il 14 agosto e l’ultimo giorno dell’anno il 31 dicembre), fermo restando l’orario stabilito, il lavoro sarà limitato al turno mattutino con termine alle ore 13. I lavoratori con turni esclusivamente pomeridiani saranno esonerati in queste giornate.

Bilateralità e gestione del contratto

Per garantire la formazione e la gestione del CCNL, oltre al funzionamento degli strumenti istituzionali previsti, chiunque applichi il CCNL Anapa è tenuto ad aderire all’Ente Bilaterale e a versare un contributo di assistenza contrattuale di 2 euro al mese per ogni lavoratore, compresi gli apprendisti, e pari a 6 euro e 50 al mese per ogni datore di lavoro, per un totale di 12 mensilità. Le somme raccolte sono destinate all’Ente Bilaterale per finanziare prestazioni di assistenza contrattuale sanitaria.

I datori di lavoro che applicano il CCNL sono inoltre tenuti a versare ulteriori contributi:

  • lo 0,55% sull’imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al rimborso per le assenze per malattia previste dall'art. 51 del CCNL;
  • lo 0,30% sull’imponibile previdenziale INPS per finanziare gli strumenti contrattuali relativi al RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

In aggiunta, l’Ente Bilaterale Enbass sarà impegnato a promuovere, attivare e sostenere programmi e iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione del segmento delle agenzie in appalto. Le sue funzioni sono state anche rafforzate, prevedendo la possibilità di erogare forme di assistenza contrattuale sanitaria sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, attraverso regolamenti specifici.

Rapporto di lavoro e tipologie contrattuali

In materia di rapporto di lavoro sono stati confermati i principi predisposti dal precedente rinnovo contrattuale, come la possibilità di assunzioni a termine, come stabilito dall’articolo 11 del CCNL. È inoltre previsto un risarcimento standard di 15 giorni in caso di dimissioni anticipate del lavoratore senza giusta causa.

Stabiliti anche i periodi di prova:

  • sei mesi per quadri e capi ufficio di quinto livello;
  • tre mesi per gli altri livelli.

Gli articoli 22 e 25 hanno infine confermato la possibilità di assumere con contratto di apprendistato, contratto a tempo parziale e somministrazione di lavoro.

Preavviso e risoluzione del rapporto di lavoro

Sono stati modificati i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, escluso il caso di giusta causa. 

Le nuove disposizioni prevedono:

  • per i lavoratori che, superato il periodo di prova, non hanno compiuto un anno di servizio: 1 mese (precedentemente 2 mesi);
  • per i lavoratori che hanno compiuto da un anno a cinque anni di servizio: 2 mesi (precedentemente 3 mesi);
  • per i lavoratori oltre il quinto anno di servizio: 3 mesi (precedentemente 4 mesi);
  • in caso di dimissioni da parte del lavoratore: 1 mese.

Retribuzione

È stato parzialmente modificato l’articolo 32 in materia di composizione e modalità di corresponsione della retribuzione. Nello specifico sono state chiarite le modalità di corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità, prevedendo che in caso di assunzione o cessazione del rapporto in corso di anno il lavoratore maturi tanti dodicesimi di tredicesima per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l'Azienda con computo del mese intero per i periodi di lavoro pari o superiori ai 15 (quindici) giorni. Stessa regola per la quattordicesima mensilità.

Sono stati inoltre stabilite le giornate in cui deve essere effettuata dal datore di lavoro la corresponsione delle mensilità aggiuntive: entro il 15 dicembre per la tredicesima e il 15 giugno per la quattordicesima.

Premi aziendali di produttività

È stato modificato l’istituto del premio aziendale di produttività correlato al raggiungimento di un obiettivo aziendale unico per tutti i dipendenti ed un obiettivo individuale, entrambi da definirsi annualmente entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.

Le Parti hanno stabilito che gli obiettivi siano:

  • incremento medio in percentuale del monte ore aziendali complessive lavorate (escluso lavoro straordinario);
  • livello di customer care satisfaction incrementale e/o riduzione dei reclami di Agenzia;
  • mantenimento volume del portafoglio clienti e sviluppo;
  • lavorazione digitale anagrafiche clienti ed aggiornamento puntuale delle stesse, compreso profilo cliente e adeguamento a nuovi gestionali delle Compagnie;
  • formazione professionale inerente all’attività svolta, incrementale rispetto agli obblighi di legge, svolta esclusivamente durante l’orario di lavoro, e sotto l’egida esclusiva del datore di lavoro.

Per le agenzie con un solo dipendente il premio scatta al raggiungimento di uno solo dei parametri sopra descritti con le identiche modalità. Gli obiettivi devono essere concordati con il lavoratore/la lavoratrice e devono essere di possibile realizzazione e di facile determinazione alla data prestabilita.

Al raggiungimento completo degli obiettivi fissati con cadenza annuale, alla/al lavoratrice/tore spetta un premio aziendale, comprensivo di tutti gli istituti contrattuali differiti, nella misura di:

  • € 454,55 - livello retributivo 1;
  • € 465,91 - livello retributivo 2;
  • € 500,00 - livello retributivo 3;
  • € 545,45 - livello retributivo 4;
  • € 590,91 - livello retributivo 5;
  • € 681,82 - livello retributivo 6.

Questi importi devono essere corrisposti in misura proporzionalmente ridotta al personale dipendente a tempo parziale e sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali e non saranno utili per la determinazione del TFR.

Il dipendente potrà anche optare per la welfarizzazione del premio di risultato. 

Malattie e infortuni sul lavoro

L’articolo 48, relativo alla malattia, conferma i principi generali già previsti dal precedente accordo, ma è stato aggiornato per includere nuove disposizioni. È stabilito che, per calcolare i periodi di comporto, le assenze legate alla stessa malattia o alle sue conseguenze vengono sommate, a meno che non siano separate da almeno sei mesi di servizio effettivo. Inoltre, il dipendente malato, prima della scadenza del periodo di comporto, deve presentare una certificazione medica che attesti, senza violare la privacy, di aver sofferto della stessa patologia o di patologie diverse. In mancanza di tale documentazione, l’agente può recedere dal contratto rispettando i termini previsti per i casi di malattia.

L’articolo 49 stabilisce inoltre che il certificato medico deve giustificare anche il primo giorno di malattia se questo coincide con un prefestivo o con il giorno che precede il riposo settimanale.

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