Bonus Verde: come funziona, a chi spetta, quando scade
Bonus Verde: come funziona, a chi spetta, quando scade
Vademecum sul bonus verde: informazioni utili sulla detrazione Irpef del 36%, a chi spetta, quali sono gli interventi agevolabili e le scadenze previste.

Il bonus verde rientra nella schiera dei bonus casa prorogati dalla Legge di Bilancio 2022 e consiste in un'agevolazione fiscale che consente di accedere a detrazioni Irpef sulle spese effettuate per interventi di riqualificazione degli spazi verdi. Rientrano nell'agevolazione, ad esempio alcune tipologie di lavori per la sistemazione di giardini, terrazze e, più in generale, di aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante, incluso il recupero di giardini storici. L'incentivo è accessibile non solo ai proprietari di immobili ma anche ad affittuari o comodatari.
La scadenza del bonus verde, fissata inizialmente al 31 dicembre 2021, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024. Il bonus, previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sarà, dunque, previsto anche per le annualità 2022, 2023 e 2024. Una proroga che pare abbia coinvolto anche altri bonus casa, seppur in modalità differenti.
Indice
- Che cos'è
- A chi spetta la detrazione
- Bonus verde su edifici condominiali
- Gli interventi ammessi
- Gli interventi non agevolabili
- Come usufruire del bonus
- Tracciabilità dei pagamenti
- Cessione del credito
Che cos'è
Introdotta per la prima volta con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017), la misura del governo, come nel caso di altri bonus casa, è stata è prorogata di anno in anno fino al 2024. Ma nel dettaglio, di cosa si tratta? Per bonus verde, si intende la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di immobili, al fine di migliorare la qualità degli ambienti urbani. Sono agevolabili, infatti, interventi relativi la sistemazione a verde di aree scoperte, come la progettazione e realizzazione di giardini pensili e coperture a verde.
L'incentivo, prorogato fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37), prevede un tetto di spesa massimo di 5.000 euro. Quindi, su alcune tipologie di spese, indicate nel dettaglio di seguito, è possibile usufruire di una detrazione del 36%, ripartita in dieci quote annuali su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In pratica se il tetto di spesa agevolabile è di 5.000 euro, la detrazione massima che si otterrà sarà di 1.800 euro.
A chi spetta la detrazione
L'incentivo fiscale per terrazzi e aree verdi è accessibile non solo ai proprietari degli immobili, come accade per alcuni bonus, ma anche ad affittuari o comodatari. Unica prerogativa è il possedimento o la detenzione dell'immobile sulla base di un titolo idoneo.
In sintesi il bonus verde spetta a:
- proprietari di un immobile;
- nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari (come ad esempio inquilini in affitto);
- comodatari di un immobile;
- case popolari;
- enti, pubblici o privati, che corrispondono l'Ires.
Bonus verde su edifici condominiali
Come abbiamo visto, anche i condomini possono usufruire della detrazione del 36% per le parti in comune degli immobili condominiali. In questo caso l'agevolazione, che avrà sempre un tetto massimo di 5.000, sarà valida per ogni inquilino nella misura della sua quota millesimale. Unica condizione è che il singolo condomino abbia preso parte alla spesa per l'esecuzione degli interventi.
Come specifica l'Agenzia delle Entrate a proposito del bonus verde applicato agli edifici condominiali:
"In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi".
Bonus verde per condomini
L'incentivo può essere impiegato non solo dai proprietari di una singola unità immobiliare ma anche da singoli condomini intenzionati ad eseguire lavori su parti comuni esterne del condominio. Non cambia l'importo massimo di spesa che è pari a 5.000 euro per unità immobiliare abitativa appartenente al condominio.
Se si ha in progetto di effettuare lavori sia sulla propria abitazione che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus verde sarà di 5.000 euro nel primo caso e 5.000 euro nel secondo (nel limite della quota a lui amputabile), a condizione ovviamente che siano state versate correttamente tutte le rate del condominio.
Infine anche i proprietari di immobili ad uso non abitativo possono procedere a lavori su parti comuni esterne condominiali, purché il condominio sia composto almeno per la metà da immobili ad uso abitativo.
Unica eccezione è il caso di un immobile composto anche da negozi, in cui non saranno valutare le unità immobiliari che compongono il condominio ma il numero degli appartamenti.
Gli interventi ammessi
Sono ammessi alla detrazioni le seguenti tipologie di lavori:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- riqualificazione di tappeti erbosi (sono esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro);
- miglioramento o realizzazione di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di giardini pensili;
- realizzazione di coperture a verde;
- realizzazione di impianti di irrigazione;
- realizzazione di pozzi;
- lavori di restauro;
- interventi di recupero di giardini di interesse storico e artistico di pertinenza di immobili vincolati;
- spese per la progettazione e la manutenzione delle aree verdi purché siano eseguiti i relativi lavori di esecuzione.
Per quanto concerne gli interventi per la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi, l’accesso al bonus è consentito qualora siano permanenti e riferiti ad un intervento innovativo.
Gli interventi non agevolabili
Gli interventi che non rientrano nella misura fiscale e che, quindi, non sono agevolabili, riguardano tutti quei lavori svolti in proprio ("in economia"), come la sistemazione di piante in vasi e gli interventi concernenti la manutenzione ordinaria di giardini già esistenti.
La manutenzione di giardini preesistenti, infatti, come del resto anche i lavori in economia non sono agevolabili ad una condizione, ovvero che siano collegati a lavori di sistemazione realizzati ex novo o ad interventi di miglioramento delle aree verdi su unità immobiliari.
Tagliate fuori dall'agevolazione sono poi le spese per acquistare strumenti o attrezzature specifiche, come ad esempio tagliaerba, pale, forbici, rastrelli, ecc.
Infine non sono detraibili neanche gli interventi che interessano la realizzazione di un giardino costruito nell'ambito di un nuovo immobile dato in appalto.
Come usufruire del bonus
Il limite massimo di spesa previsto dal bonus è di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Quindi a fronte di una spesa di 5.000 euro, la detrazione sarà di 1.800 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo (180 euro).
Per accedere al bonus verde i lavori dovranno essere pagati con mezzi tracciabili, per far fronte ai controlli dell'Agenzia delle Entrate. Sono quindi ammesse: carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili.
L’agevolazione non si applica agli immobili con destinazione diversa da quella abitativa. Pertanto, gli edifici come negozi oppure uffici sono esclusi dal beneficio.
Tracciabilità dei pagamenti
Per accedere alla detrazione, infine, è necessario che i pagamenti siano tracciabili, attraverso l'esecuzione di un "bonifico parlante". I pagamenti, infatti, per essere passibili di detrazioni, devono essere eseguiti attraverso un sistema (bonifico bancario o postale) che tenga traccia di:
- causale del versamento
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a cui viene indirizzato il bonifico.
Oltre al bonifico parlante, le modalità per tenere traccia delle operazioni possono essere anche informatizzate, come ad esempio attraverso pagamenti digitali (bonifici, bancomat, carte di credito).
È prevista la cessione del credito?
Al contrario di altre agevolazioni come l'Ecobonus o il Superbonus 110%, per il bonus verde non è prevista la possibilità di applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura, come del resto neanche ulteriori adempimenti.
a cura di
Alice Coccia