Codice Ateco cambiato ma attività identica, il concordato resta valido

Codice Ateco cambiato ma attività identica, il concordato resta valido

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con l’aggiornamento ATECO 2025, il CPB non decade se il cambio di codice è solo formale e l’attività resta invariata.

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17 settembre 2025

Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, molte imprese si sono trovate a dover aggiornare il proprio codice attività. Questo passaggio non comporta automaticamente la cessazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 236 del 10 settembre 2025, pdf), se il codice cambia, ma l’attività effettivamente svolta resta la stessa, il Concordato rimane valido. In questo caso si parla soltanto di una riclassificazione formale, dal momento che a cambiare è solo il codice che ora la descrive meglio.

Ad esempio, una società che operava come intermediaria nel settore del noleggio di veicoli utilizzava fino al 2024 un codice ATECO non perfettamente corrispondente, associato al modello ISA CM09U. Con l’aggiornamento 2025 è stato introdotto il codice 77.51.00, più preciso, legato all’ISA EG61U. Pur cambiando codice e modello ISA, la natura dell’attività non muta: l’impresa continua a fare intermediazione nel noleggio. In questo scenario, il CPB non cessa, perché manca la modifica sostanziale dell’attività che la norma (art. 21 del D.lgs. n. 13/2024) indica come causa di cessazione.

La proposta quindi avanzata dalla società di continuare a utilizzare il vecchio codice e il relativo modello Isa per l’anno d’imposta 2024, non è condivisibile. Dovrà invece essere utilizzato il nuovo codice 77.51.00, associato al modello Isa EG61U, in conformità con le disposizioni normative e con la risoluzione n. 24/2025.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi confermato che la continuità del Concordato Preventivo Biennale non è messa in discussione da un semplice aggiornamento formale dei codici ATECO. L’importante è che non vi sia una variazione sostanziale dell’attività svolta.

In sintesi, il cambio di codice ATECO determina la cessazione del CPB solo quando:

  • riflette una variazione sostanziale dell’attività economica;
  • porta il contribuente a svolgere un’attività diversa da quella del periodo precedente;
  • modifica in concreto il settore operativo dell’impresa.

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