CCNL – Contratto Collettivo

CCNL – Contratto Collettivo

Testo integrale, contenuti principali, rinnovo, scadenze e FAQ: qui trovi tutte le informazioni necessarie per conoscere nel dettaglio il Contratto collettivo nazionale del commercio per imprese e lavoratori, in vigore anche per il 2023. 

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26 luglio 2023

Il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, per dipendenti e dirigenti, sottoscritto da Confcommercio, si applica ad oltre 2 milioni ed 800 mila addetti.

Il contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato (distribuzione e servizi). Si intende applicabile a qualsiasi modalità, comprese vendita per corrispondenza e commercio elettronico.

In elenco qui di seguito gli argomenti di maggior interesse contenuti nel CCNL; mentre il testo integrale può essere scaricato da questo link PDF.

Indice

Orario di lavoro

Nel CCNL sono previste 40 ore settimanali di lavoro, ovvero 39 o 38 con assorbimento di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività. Possono essere previsti regimi di orario particolari per specifici tipi di attività.

Lavoro straordinario e notturno

Percentuali di maggiorazione sulla quota oraria della normale retribuzione:

  • straordinario: fino alla 48ª ora settimanale, 15%; oltre la 48ª, 20%;
  • festivo o domenicale, 30%;
  • notturno (non in turni) 50%.

Ferie e Permessi

Ferie: 26 giorni lavorativi (da lunedì al sabato);

Riduzione annua: 56 ore (72 per le aziende con più di 15 dipendenti). Per gli iscritti nel libro unico dopo il 1° marzo 2011, 50% del monte permessi decorsi 2 anni dall'assunzione e 100% del monte permessi decorsi 4 anni dall'assunzione.

Periodo di prova

Ex festività: 4 giornate annue.

A seconda del Livello il CCNL prevede diversi periodo di prova:

  • livelli Q-1: 6 mesi;
  • livelli 2, 3, 4 e 5: 60 gg.;
  • livelli 6-7: 45 gg.

Dimissioni/licenziamento e preavviso

Le dimissioni dal contratto a tempo indeterminato devono essere comunicate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Il preavviso stabilito dal CCNL varia a seconda dei livelli:

  • livelli Q-1: 45 gg., 60 gg., 90 gg.;
  • livelli 2-3: 20 gg., 30 gg., 45 gg.;
  • livelli 4-5: 15 gg., 20 gg., 30 gg.;
  • livelli 6-7: 10 gg., 15 gg., 15 gg..

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

Il licenziamento seguito entro un mese da nuova assunzione presso la stessa azienda si presume simulato (salvo prova contraria) ed è improduttivo di effetti. Anche in questo caso il preavviso dipende dai livelli:

  • livelli Q-1: 60 gg., 90 gg., 120 gg.;
  • livelli 2-3: 30 gg., 45 gg., 60 gg.;
  • livelli 4-5: 20 gg., 30 gg., 45 gg.;
  • livelli 6-7: 15 gg., 20 gg., 20 gg..

Tredicesima e Quattordicesima

Tredicesima e quattordicesima mensilità vengono erogate nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto.

Periodo di comporto (Malattia)

Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare, più eventuali 120 giorni di aspettativa e ulteriori 12 mesi per gravi patologie.

Trattamento economico. Integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto (la quota giornaliera va calcolata con i criteri adottati dall'INPS): 100%, dal 1° al 3° giorno, 75% dal 4° al 20°, 100% dal 21°.

L'integrazione dal 1° al 3° giorno è corrisposta nella misura del 100% per i primi 2 eventi morbosi, del 66% per il 3° evento e del 50% per il 4° evento e cessa di essere corrisposta a partire dal 5° evento.

Infortunio

Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare.

Trattamento economico. Trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto: 100% per il 1° giorno; 60% dal 2° al 4° giorno; 90% dal 5° al 20° giorno; 100% dal 21° giorno.

Maternità

Per i primi 5 mesi di assenza, integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione mensile netta.

Integrazione dell'indennità Inps fino al 100% del rateo della 13ª e 14ª mensilità relativo al periodo di assenza obbligatoria.

Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario, con decorrenza della retribuzione di fatto.

Retribuzione

Dal 1° gennaio 2020 sono valide le retribuzioni indicate nella tabella sotto. Il 12 dicembre scorso, Confcommercio ha sottoscritto un protocollo straordinario di settore con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, nell'ambito del percorso per il rinnovo del CCNL. Secondo l'accordo, ai lavoratori verranno erogati un bonus una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali a partire da aprile 2023. Entrambi saranno riparametrati per livello d'inquadramento.

Livelli Minimo Contingenza + EDR Altri el. Totale
Q 1.896,64 540,37 260,76 2697,77
1.708,49 537,52 --- 2246,01
1.477,84 532,54 --- 2010,01
1.263,15 527,90 --- 1791,05
1.092,46 524,22 --- 1616,68
987,01 521,94 --- 1508,95
886,11 519,76 --- 1405,87
763,80 517,51 --- 1281,31

Operatori di vendita:

Prima categoria - Totale: 1561,28;
Seconda Categoria - Totale: 1390,29.

FAQ

Qui trovi le domande con relative risposte su argomenti di particolare interesse che riguardano diversi tipi di contratto di lavoro disciplinati dal Contratto Collettivo.

Come viene regolato il lavoro part time nel CCNL?

In generale l’orario di lavoro nel contratto part time varia a seconda se si tratta di settimanale, mensile o annuale:

  • part time settimanale: almeno 16 ore;
  • mensile, almeno 64 ore;
  • annuale, almeno 532 ore.

Poi nelle aziende con più di 30 dipendenti, i limiti sono, rispettivamente, 18, 72 e 600 ore.

Se si tratta di studenti, lavoratori già occupati a part time in altra azienda o giovani fino a 25 anni compiuti, il part time è di 8 ore al sabato o domenica.

Per quanto riguarda il lavoro supplementare e la percentuale di maggiorazione valgono le seguenti regole:

  • fino al limite dell'orario del personale a tempo pieno.
  • 35% sulla quota oraria della retribuzione di fatto.

Dopo la maternità è possibile richiedere il part time?

Le aziende sono tenute ad accogliere, nell'ambito del 3% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva ed in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto a tempo indeterminato da full-time a part-time, per consentire al genitore l'assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età.

Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti, tale richiesta, che verrà accolta in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, spetta ad un solo lavoratore. Nel caso di accoglimento della richiesta, il passaggio a part-time post maternità decorrerà successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.

Nel CCNL è previsto il telelavoro?

L'accordo sul telelavoro subordinato è stato sottoscritto da Confcommercio Filcams, Fisascat e Uiltucs il 20 giugno 1997.

Il rapporto di telelavoro, che può essere svolto a domicilio, da centri di telelavoro, come telelavoro mobile ovvero "hoteling", ovvero da una postazione di riferimento in azienda per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne, può essere instaurato ex novo oppure trasformato, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa.

È fatto obbligo a ciascun telelavoratore di rendersi disponibile:

  • per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda, in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale;
  • per riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa, considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

Il datore di lavoro provvede, a spese proprie, all'installazione di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.

Quale CCNL si applica ai dirigenti?

Si applica il CCNL Dirigenti terziario, distribuzione e servizi, che interessa oltre 27mila dirigenti e 9mila aziende di settori come commercio, distribuzione moderna, servizi alle imprese, digitale, moda e lusso, automotive, fiere, turismo, non profit. Il 12 aprile scorso, Confcommercio e Manageritalia hanno firmato il rinnovo della parte economica del contratto, che prevede il riconoscimento di una “una tantum” di 2mila euro nel 2023, a copertura del triennio 2020/22, e un aumento di 450 euro lordi mensili entro luglio 2025.

Il periodo di prova è pari a 6 mesi. Per quanto riguarda la Tredicesima, viene erogata nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto. Lo stesso vale per la Quattordicesima. Le ferie e i permessi ammontano a 30 giorni, le ex festività a 4 giorni annui.

Per la malattia, al dirigente spetta la conservazione del posto e la corresponsione dell'intera retribuzione per 240 giorni (prorogabili per ulteriori 180 giorni in presenza di particolari patologie), più eventuali 6 mesi di aspettativa non retribuita. Per gli infortuni sul lavoro è prevista la conservazione del posto, fino alla guarigione clinica.

Passiamo al trattamento economico: il contratto prevede una normale retribuzione per un periodo massimo di 30 mesi. Qualora sia soggetto all'assicurazione obbligatoria, trattamento integrativo fino a concorrenza dell'intera retribuzione giornaliera netta

Per la maternità: il periodo di congedo è previsto il trattamento integrativo di quanto erogato dall'Inps fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto. Per il congedo matrimoniale sono a disposizione 15 giorni di calendario retribuiti.

Per il licenziamento il preavviso deve essere di: 6 mesi (anzianità di servizio fino a 4 anni), 8 mesi (da 5 a 8 anni), 10 mesi (da 9 a 12 anni), 12 mesi (oltre i 12 anni). Per i licenziamenti dal 1.10.2011 di dirigenti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, 30 gg. Dal 1.9.2016. 6 mesi (anzianità di servizio fino a 4 anni), 8 mesi (da 5 a 10 anni), 10 mesi (da 11 a 15 anni), 12 mesi (oltre i 15 anni).

Per le dimissioni, invece, il preavviso è di 2 mesi (anzianità di servizio fino a 2 anni), 3 mesi (da 3 al 5 anni), 4 mesi (oltre i 5 anni). Il preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Come viene disciplinato il contratto a tempo determinato?

I limiti numerici sono i seguenti:

  • 20% annuo dei lavoratori in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva o comunque 4 contratti nelle unità fino a 15 dipendenti (6, tra contratto a termine e di somministrazione) e 6 contratti nelle unità da 16 a 30 dipendenti;
  • 28% annuo dei lavoratori in forza nell'unità (termine + somministrazione).

Per una durata di 24 mesi.

Nella somministrazione quali sono i limiti numerici previsti dal CCNL?

Nel contratto di somministrazione i limiti numerici sono:

  • il 15% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva o comunque 2 contratti nelle unità fino a 15 dipendenti (6, tra contratto a termine e di somministrazione) e 5 contratti nelle unità da 16 a 30 dipendenti;
  • il 28% annuo dei lavoratori in forza nell'unità complessivamente per assunzioni con contratto di somministrazione ed a termine.

Quali sono i contratti di apprendistato?

I contratti di apprendistato sono tre:

  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

In generale possono essere previsti contratti di lavoro in apprendistato per il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio e comunque fino a tre contratti.

Per quanto riguarda i permessi, i ROL sono riconosciuti per il 50% decorsa la metà della durata del contratto e per il 100% al termine del contratto.

Nel caso del part time, l'orario non può essere inferiore al 60% dell'orario settimanale per il tempo pieno.

In caso di malattia 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, per i primi 3 giorni di malattia e limitatamente a 6 eventi morbosi in ragione d'anno. In caso di ricovero ospedaliero l'indennità spetta per l'intera durata dello stesso, entro i limiti del comporto (180 giorni).

Per infortunio 100% (1° giorno); 60% (dal 2° al 4° giorno); 80% (dal 5° al 20° giorno); 90% (dal 21° giorno).

Apprendistato professionalizzante

Le qualifiche ammesse sono: livelli dal 2° al 6° (con le specifiche esclusioni previste dal CCNL). La durata è invece la seguente:

  • livelli 2, 3, 4 e 5, 36 mesi;
  • livelli 6, 24 mesi.

Infine, in merito alle attività formative, il CCNL prevede durate differenziate in relazione alle attività da svolgere.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La retribuzione per le ore di formazione eccedenti il piano di formazione, svolte presso l'azienda è pari alle seguenti percentuali della retribuzione dei qualificati:

  • 1°anno: 50%;
  • 2° anno: 50%;
  • 3° anno: 65%;
  • 4° anno: 70%.

L'inquadramento al momento della trasformazione in contratto a tempo indeterminato sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione per cui è stato svolto l'apprendistato, per 12 mesi.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

L'inquadramento, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle del piano di formazione svolte presso l'azienda, sarà il seguente:

  • prima metà del periodo, 2 livelli sotto quello di destinazione;
  • seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione.

Cosa prevede il contratto di lavoro stagionale?

Le OO.SS. territoriali possono, con apposito accordo, individuare località a "prevalente vocazione turistica" in cui le aziende che gestiscano picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno possano qualificarli come attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963 ed essere quindi escluse dalle limitazioni quantitative e dalle causali.

In particolare, per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici si potranno superare le limitazioni quantitative e di durata del rapporto, nonché potrà essere superato l'obbligo di causale per proroghe e rinnovi.

Cos'è il sostegno all’occupazione?

Per la vigenza del CCNL 30 marzo 2015 è stata introdotta la seguente disciplina sperimentale: possono essere stipulati contratti a termine di 12 mesi con soggetti senza impiego retribuito da almeno 6 mesi o che negli ultimi 6 mesi abbiano svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione, ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda l'apprendistato e il cui rapporto sia stato risolto al termine della formazione o infine con soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito.

I suddetti contratti possono essere stipulati una sola volta col medesimo soggetto e sono esclusi da tutti i limiti percentuali.

L'inquadramento e la retribuzione saranno, rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione:

  • 2 livelli inferiori per i primi 6 mesi;
  • 1 livello inferiore per il restante periodo.

In caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato l'inquadramento e la retribuzione saranno di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per ulteriori 24 mesi.

Per le assunzioni al 6° livello l'inquadramento e la retribuzione saranno al 7° livello per i primi 6 mesi ed al 6° livello per i restanti 6 mesi, nonché per gli eventuali ulteriori 24 mesi in caso di conversione a tempo indeterminato.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per Attività

Confcommercio ha molti associati in diversi settori; per ogni settore è stato redatto un approfondimento dedicato al CCNL:

I seguenti contratti CCNL verranno aggiornati con un contenuto "ad hoc":

  • CCNL Pulizie e multiservizi;
  • CCNL Dipendenti da aziende del settore turismo;
  • CCNL Personale artistico turismo;
  • CCNL Imprese di viaggi e turismo;
  • CCNL Dipendenti da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private;
  • CCNL Autoscuole e studi di consulenza automobilistica;
  • CCNL Agenzie di assicurazione in gestione libera;
  • CCNL Pompe funebri;
  • Accordo economico collettivo agenti e rappresentanti di commercio;
  • Accordo collaborazioni coordinate e continuative per call center;
  • CCNL Imprese radiofoniche, televisive locali, agenzie di informazione e concessionarie pubblicitarie radiotelevisive;
  • CCNL per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai teatri;
  • CCNL per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai teatri nazionali;
  • CCNL Fondazioni lirico sinfoniche;
  • CCNL Esercizi cinematografici;
  • CCNL Aziende ortofrutticole e agrumarie.

BILATERALITÀ, WELFARE E FORMAZIONE

La bilateralità ha avuto un ruolo fondamentale nel settore e ha rappresentato un percorso di relazioni sindacali sempre meno conflittuale che, attraverso un crescente impegno su formazione e qualificazione professionale, su tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla previdenza complementare e sull’assistenza sanitaria integrativa, ha dato luogo ad un'evoluzione significativa del welfare contrattuale, cioè sviluppato dalla contrattazione collettiva, a qualsiasi livello, che non si esaurisce nella fonte contrattuale, ma si caratterizza per la costruzione di un sistema strutturato di enti e fondi bilaterali che erogano i servizi e le prestazioni negoziati.

Bilateralità

Ente bilaterale

È un organismo paritetico che ha tra i suoi obiettivi di incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore terziario, di promuovere iniziative in materia di formazione continua e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee, internazionali, di attuare procedure per accedere ai programmi comunitari finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo. Si diffonde sul territorio nazionale attraverso gli Enti Bilaterali territoriali.

Fon.Te

La previdenza complementare è realizzata mediante l'adesione al Fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore (Fon.Te). Sono destinatari del Fondo tutti i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, gli apprendisti, nonché i lavoratori a tempo determinato o stagionale di durata non inferiore a 3 mesi.

Per maggiori informazioni consulta il sito Fon.te - Fondo Pensione Complementare.

Fondo EST

Il Fondo EST fornisce l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, gli apprendisti, e sono esclusi i quadri, ai quali si applica una specifica normativa.

Per maggiori informazioni consulta il sito Fondo Est e la nostra pagina dedicata all'Ente di assistenza.

Qu.A.S.

A favore dei lavoratori con qualifica di quadro è obbligatoriamente dovuto alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa (Qu.A.S.) un contributo di 350 euro annui e uno di 340 da corrispondere all'atto dell'iscrizione, entrambi a carico del datore di lavoro, più 56 euro annui a carico del lavoratore. Gli importi comprendono il contributo per la promozione dell'assistenza sanitaria integrativa. Per maggiori informazioni consulta il sito Quas - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri.

Formazione

Formazione Continua For.Te

Fondo di riferimento delle imprese per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

Per maggiori informazioni consulta il sito Fondo for.te.

Formazione professionale Quadri

Il contributo annuo a favore di QUADRIFOR (Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del Terziario) è pari a 75 euro, di cui 50 a carico dell'azienda e 25 del Quadro.

Per maggiori informazioni consulta il sito QUADRIFOR.

Il ruolo di Confcommercio nella definizione del Contratto Collettivo Nazionale del commercio

Confcommercio Imprese per l'Italia sottoscrive con le segreterie generali di FilcamsCgil, FisascatCisl e Uiltucs il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi che ha durata quadriennale sia per la parte economica che per quella normativa.

Tuttavia è prevista nel contratto una clausola cosiddetta "di ultrattività"che assicura la permanenza delle discipline scadute fino al successivo rinnovo.

Le parti firmatarie, il 30 luglio 2019, hanno sottoscritto il verbale di accordo di conclusione dei lavori di stesura del "Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi", che ha riunito in un’unica fonte i diversi rinnovi succedutesi negli anni.

Gli uffici confederali, inoltre, prestano assistenza tecnica, ma anche coordinamento e supervisione ai diversi contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Federazioni e Associazioni del sistema, per la sottoscrizione congiunta da sottoporre agli organi confederali.

Il 12 dicembre 2022, Confcommercio ha firmato un protocollo straordinario di settore con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, nell'ambito del percorso per il rinnovo del CCNL. Secondo l'accordo, ai lavoratori verrà erogato un bonus una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali a partire da aprile 2023. Entrambi saranno riparametrati per livello d'inquadramento.

Il CCNL ha durata quadriennale (Decorrenza: 1° aprile 2015 - Scadenza: 31 dicembre 2019) ma, come già anticipato, il contratto riporta una cosiddetta clausola "di ultrattività", in grado di garantire la continuità delle attività cessate fino alla nuova proroga.

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