CCNL – Il contratto collettivo del commercio

CCNL – Il contratto collettivo del commercio

Testo integrale, contenuti principali, rinnovo, scadenze e FAQ: qui trovi tutte le informazioni necessarie per conoscere nel dettaglio il Contratto collettivo nazionale del commercio per imprese e lavoratori, in vigore anche per il 2023. 

Il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, per dipendenti e dirigenti, sottoscritto da Confcommercio, si applica ad oltre 2 milioni ed 800 mila addetti.

Il contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato (distribuzione e servizi). Si intende applicabile a qualsiasi modalità, comprese vendita per corrispondenza e commercio elettronico.

Il CCNL, in virtù dell'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024, è valido è valido dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027 per quanto riguarda gli aspetti economici. Le modifiche alle normative, invece, entrano in vigore il 1° aprile 2024, ad eccezione delle decorrenze particolari previste per singoli istituti. Inoltre, per allineare la norma con i tempi di rinnovo del CCNL è stato stabilito che se il contratto non viene disdetto entro 6 mesi dalla scadenza (invece di 3 come prima), si intenderà automaticamente rinnovato.

Con il nuovo accordo è stata inoltre ridefinita la sfera di applicazione del contratto, estendendo le aree di attività sia del settore commercio che dei servizi. In particolare, è stato integrato l’ambito della distribuzione organizzata con i prodotti di parafarmacia e l’inserimento delle dark store mentre nel mondo dei servizi sono stati introdotti i servizi di noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware nonché i servizi generali amministrativi presso le università telematiche private, i centri di assistenza fiscale e le aziende di servizi di marketing operativo.   

In elenco qui di seguito gli argomenti di maggior interesse contenuti nel CCNL.

Orario di lavoro

Nel CCNL sono previste 40 ore settimanali di lavoro, ovvero 39 o 38 con assorbimento di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività. Possono essere previsti regimi di orario particolari per specifici tipi di attività.

Lavoro straordinario e notturno

Percentuali di maggiorazione sulla quota oraria della normale retribuzione:

  • straordinario: fino alla 48ª ora settimanale, 15%; oltre la 48ª, 20%;
  • festivo o domenicale, 30%;
  • notturno (non in turni) 50%.

Ferie e Permessi

Ferie: 26 giorni lavorativi (da lunedì al sabato);

Riduzione annua: 56 ore (72 per le aziende con più di 15 dipendenti). Per gli iscritti nel libro unico dopo il 1° marzo 2011, 50% del monte permessi decorsi 2 anni dall'assunzione e 100% del monte permessi decorsi 4 anni dall'assunzione.

Periodo di prova

Ex festività: 4 giornate annue.

A seconda del Livello il CCNL prevede diversi periodo di prova:

  • livelli Q-1: 6 mesi;
  • livelli 2, 3, 4 e 5: 60 gg.;
  • livelli 6-7: 45 gg.

Dimissioni/licenziamento e preavviso

Le dimissioni dal contratto a tempo indeterminato devono essere comunicate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Il preavviso stabilito dal CCNL varia a seconda dei livelli:

  • livelli Q-1: 45 gg., 60 gg., 90 gg.;
  • livelli 2-3: 20 gg., 30 gg., 45 gg.;
  • livelli 4-5: 15 gg., 20 gg., 30 gg.;
  • livelli 6-7: 10 gg., 15 gg., 15 gg.

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

Il licenziamento seguito entro un mese da nuova assunzione presso la stessa azienda si presume simulato (salvo prova contraria) ed è improduttivo di effetti. Anche in questo caso il preavviso dipende dai livelli:

  • livelli Q-1: 60 gg., 90 gg., 120 gg.;
  • livelli 2-3: 30 gg., 45 gg., 60 gg.;
  • livelli 4-5: 20 gg., 30 gg., 45 gg.;
  • livelli 6-7: 15 gg., 20 gg., 20 gg.

Tredicesima e Quattordicesima

La Tredicesima e la quattordicesima mensilità vengono erogate nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto. La Tredicesime viene erogata nel mese di dicembre, solitamente poco prima di Natale, mentre la Quattordicesima nel mese di giugno.

Periodo di comporto (Malattia)

Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare, più eventuali 120 giorni di aspettativa e ulteriori 12 mesi per gravi patologie.

Trattamento economico. Integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto (la quota giornaliera va calcolata con i criteri adottati dall'INPS): 100%, dal 1° al 3° giorno, 75% dal 4° al 20°, 100% dal 21°.

L'integrazione dal 1° al 3° giorno è corrisposta nella misura del 100% per i primi 2 eventi morbosi, del 66% per il 3° evento e del 50% per il 4° evento e cessa di essere corrisposta a partire dal 5° evento.

Infortunio

In caso di infortunio il CCNL prevede le seguenti disposizioni:

  • Conservazione del posto: 180 giorni nell'anno solare.
  • Trattamento economico: trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto: 100% per il 1° giorno; 60% dal 2° al 4° giorno; 90% dal 5° al 20° giorno; 100% dal 21° giorno.

Congedi

I congedi sono periodi di astensione dal lavoro, retribuiti o non, che i lavoratori possono richiedere per diverse esigenze. Di seguito alcune tipologie comprese nel contratto spiegate nel dettaglio.

Congedo matrimoniale

In occasione di un matrimonio civile o concordatario o unione civile si può chiedere il congedo matrimoniale. Si tratta di un periodo di 15 giorni di calendario durante il quale il lavoratore può assentarsi dal lavoro, con la piena retribuzione, comprensiva di eventuali bonus o indennità, anche durante il periodo di congedo.

Il congedo matrimoniale può essere fruito in qualsiasi momento, a partire dal giorno antecedente la data del matrimonio. Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro la data del matrimonio e il periodo in cui intende fruire del congedo con un preavviso di almeno 6 giorni.

In caso di matrimonio civile, il congedo matrimoniale può essere fruito anche dal coniuge che non è lavoratore dipendente.

Congedo parentale

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per accudire i propri figli nei loro primi anni di vita.

La durata prevista è la seguente:

  • ciascun genitore ha diritto a un massimo di 10 mesi di congedo parentale per ogni bambino, fruibili entro i primi 12 anni di vita del bambino;
  • i primi 6 mesi di congedo parentale sono indennizzati al 30% della retribuzione, i successivi 4 mesi sono non indennizzati.

Il congedo parentale può essere richiesto in due modalità: continuativo o frazionato. È possibile richiederlo anche a ore, in alternativa alla fruizione giornaliera o mensile. Il datore di lavoro deve essere avvisato con un preavviso di almeno 5 giorni (salvo casi di oggettiva impossibilità).

I congedi parentali dei due genitori non possono essere sommati, ma si cumulano fino a un massimo di 10 mesi. Si può invece unire con altri permessi, come il congedo di maternità/paternità e quello per gravi motivi familiari.

Con il rinnovo del Contratto sono state recepite le recenti modifiche normative dell’art. 34 del d. Lgs. 151/2001 in materia di congedo parentale adeguando le previsioni contrattuali sia in relazione alla durata del congedo che alla misura dell’indennità spettante.

La stessa previsione contrattuale ha introdotto, inoltre, un’ulteriore specifica riferita all’incidenza dei singoli istituti durante la fruizione del congedo parentale. In particolare, ha previsto che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi (ROL o ex-festività), mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Maternità

Per i primi 5 mesi di assenza, integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione mensile netta.

Integrazione dell'indennità Inps fino al 100% del rateo della 13ª e 14ª mensilità relativo al periodo di assenza obbligatoria.

Congedi per le donne vittimi di violenza

In linea con quanto previsto dall’articolo 24 del Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, il presente rinnovo ha previsto in favore delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.

La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta sia a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni sia a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi in argomento.

Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps con le stesse modalità previste per i trattamenti economici di maternità.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Retribuzione

Il 12 dicembre scorso, Confcommercio ha sottoscritto un protocollo straordinario di settore con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, nell'ambito del percorso per il rinnovo del CCNL. Secondo l'accordo, ai lavoratori verranno erogati un bonus una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali a partire da aprile 2023. Entrambi saranno riparametrati per livello d'inquadramento.

Livelli Minimo Contingenza + EDR Altri el. Totale
Q 1.896,64 540,37 260,76 2.697,77
1.708,49 537,52 --- 2.246,01
1.477,84 532,54 --- 2.010,01
1.263,15 527,90 --- 1.791,05
1.092,46 524,22 --- 1.616,68
987,01 521,94 --- 1.508,95
886,11 519,76 --- 1.405,87
763,80 517,51 --- 1.281,31

 

Operatori di vendita:

Prima categoria - Totale: 1.561,28;
Seconda Categoria - Totale: 1.390,29.

A seguito poi dell’accordo di rinnovo, Confcommercio e le parti sociali hanno perfezionato gli aumenti retributivi mensili, previsti all’art. 213 del CCNL, con la sistemazione degli arrotondamenti, ed hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento.

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari:

Liv. 01/04/23 01/04/24 01/03/25 01/11/25 01/11/26 01/02/27 Totale
Q € 52,08 € 121,53 € 52,08 € 60,76 € 60,76 € 69,44 € 416,65
I € 46,92 € 109,47 € 46,92 € 54,74 € 54,74 € 62,56 € 375,35
II € 40,58 € 94,69 € 40,58 € 47,35 € 47,35 € 54,11 € 324,66
III € 34,69 € 80,94 € 34,69 € 40,47 € 40,47 € 46,25 € 277,51
IV € 30,00 € 70,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 € 240,00
V € 27,10 € 63,24 € 27,10 € 31,62 € 31,62 € 36,14 € 216,82
VI € 24,33 € 56,78 € 24,33 € 28,39 € 28,39 € 32,44 € 194,66
VII € 20,83 € 48,61 € 20,83 € 24,31 € 24,31 € 27,78 € 166,67
Operatori di vendita
I categoria € 28,32 € 66,08 € 28,32 € 33,04 € 33,04 € 37,76 € 226,56
II categoria € 23,78

€ 55,48

€ 23,78 € 27,74 € 27,74 € 31,70 € 190,22

 

Liv. Paga base dal 1/4/2023 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 1948,72 260,76 540,37 2749,85
I 1755,41   537,52 2292,93
II 1518,42   532,54 2050,96
III 1297,84   527,90 1825,74
IV 1122,46   524,22 1646,68
V 1014,11   521,94 1536,05
VI 910,44   519,76 1430,20
VII 779,47 5,16 517,51 1302,14
Operatori di vendita
I categoria 1059,56   530,04 1589,60
II categoria 887,96   526,11 1414,07

 

Liv. Paga base dal 1/4/2024 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 2070,25 260,76 540,37 2871,38
I 1864,88   537,52 2402,40
II 1613,11   532,54 2145,65
III 1378,78   527,90 1906,68
IV 1192,46   524,22 1716,68
V 1077,35   521,94 1599,29
VI 967,22   519,76 1486,98
VII 828,08 5,16 517,51 1350,75
Operatori di vendita
I categoria 1125,64   530,04 1655,68
II categoria 943,44   526,11 1469,55

 

Liv. Paga base dal 1/3/2025 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 2122,33 260,76 540,37 2923,46
I 1911,80   537,52 2449,32
II 1653,69   532,54 2186,23
III 1413,47   527,90 1941,37
IV 1222,46   524,22 1746,68
V 1104,45   521,94 1626,39
VI 991,55   519,76 1511,31
VII 848,91 5,16 517,51 1371,58
Operatori di vendita

I categoria

1153,96   530,04 1684,00
II categoria 967,22   526,11 1493,33

 

Liv. Paga base dal 1/11/2025 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 2183,09 260,76 540,37 2984,22
I 1966,54   537,52 2504,06
II 1701,04   532,54 2233,58
III 1453,94   527,90 1981,84
IV 1257,46   524,22 1781,68
V 1136,07   521,94 1658,01
VI 1019,94   519,76 1539,70
VII 873,22 5,16 517,51 1395,89
Operatori di vendita

I categoria

1187,00   530,04 1717,04
II categoria 994,96   526,11 1521,07

 

Liv. Paga base dal 1/11/2026 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 2243,85 260,76 540,37 3044,98
I 2021,28   537,52 2558,80
II 1748,39   532,54 2280,93
III 1494,41   527,90 2022,31
IV 1292,46   524,22 1816,68
V 1167,69   521,94 1689,63
VI 1048,33   519,76 1568,09
VII 897,53 5,16 517,51 1420,20
Operatori di vendita
I categoria 1220,04   530,04 1750,08
II categoria 1022,70   526,11 1548,81

 

Liv. Paga base dal 1/2/2027 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 2313,29 260,76 540,37 3114,42
I 2083,84   537,52 2621,36
II 1802,50   532,54 2335,04
III 1540,66   527,90 2068,56
IV 1332,46   524,22 1856,68
V 1203,83   521,94 1725,77
VI 1080,77   519,76 1600,53
VII 925,31 5,16 517,51 1447,98

Operatori di vendita

I categoria 1257,80   530,04 1787,84
II categoria 1054,40   526,11 1580,51

 

Una Tantum

Con il nuovo accordo è stato riconosciuto un ulteriore importo "una tantum" pari a 350 euro per il IV livello, da riparametrare sugli altri. Tale importo, riconosciuto esclusivamente ai lavoratori in attività alla data del 22 marzo 2024, sarà così erogato:

  • 175 euro a luglio 2024;
  • 175 euro a luglio 2025.

Inoltre, l’importo andrà riproporzionato sulla base dell’effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 e sarà poi ridotto proporzionalmente per:

  • i casi di assenze o aspettative non retribuite;
  • part time;
  • sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale;
  • instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il suddetto periodo.

Per il calcolo pro quota si dovrà però tener conto delle modifiche intercorse nel rapporto di lavoro (come ad esempio la modifica del livello di inquadramento oppure la trasformazione del lavoro in part-time/full-time) durante il periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023.

Inoltre, ai fini della maturazione di un mese di diritto della quota di "una tantum", si applica il criterio di computo ormai consolidato nel nostro CCNL che considera come mese intero anche la frazione superiore o uguale a 15 giorni. Nel caso di cambio del contratto collettivo applicato nel periodo di riferimento, per il calcolo dell’importo saranno presi in considerazione solo i periodi nei quali al lavoratore si applicava il CCNL TDS.

Agli apprendisti l’importo sarà riconosciuto in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019 con le medesime decorrenze di luglio 2024 e luglio 2025. Anche ai lavoratori part time l’importo sarà riproporzionato in virtù dell’art. 86 del CCNL.

L'importo non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il TFR.

Gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum". Resta inteso che non è considerata tale la quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali stabilita con il Protocollo Straordinario, in quanto attualmente è divenuta una tranche di aumento contrattuale a tutti gli effetti come previsto dall’art. 213 del CCNL.

Tabella importi

Di seguito la tabella con tutti gli importi aggiornati divisi per livello e le date di decorrenza:

Livello 01/07/2024 01/07/2025
Quadro € 303,81 € 303,81
I € 273,67 € 273,67
II € 236,73 € 236,73
III € 202,34 € 202,34
IV € 175,00 € 175,00
V € 158,11 € 158,11
VI € 141,95 € 141,95
VII € 121,53 € 121,53
Operatori di vendita
I categoria € 165,20 € 165,20
II categoria € 138,69 € 138,69

 

Assorbimenti

Rispetto ai criteri di assorbimento previsti all’art. 216 del CCNL, viene stabilito che, per gli importi erogati dalle aziende, che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, gli aumenti contrattuali di cui all’art. 213 del CCNL sono assorbibili in uno dei due seguenti casi:

  • gli aumenti erogati dalle aziende sono previsti come assorbibili da un accordo sindacale;
  • gli aumenti erogati dalle aziende siano da atto unilaterale purché espressamente stabilito all’atto della concessione ed erogati dal 1° gennaio 2022 a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali (AFAC).

Quindi, secondo i nuovi criteri previsti per le erogazioni unilaterali, per ritenersi assorbibili dagli aumenti contrattuali, gli importi sono soggetti a una duplice condizione, ovvero devono essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali e, inoltre, devono essere erogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con l’accordo integrativo è stato confermato che quest’ultimo punto sia da interpretare nel senso che, l’anticipo sui futuri aumenti contrattuali di 30 euro riferiti al IV livello, in quanto incremento della paga base, e gli importi una tantum di 350 euro riferiti al IV livello previsti dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall’importo a titolo di una tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.

Classificazione

Tra gli interventi adottati troviamo anche una dettagliata attività di revisione e aggiornamento delle figure professionali contenute nella classificazione del personale.

A tal proposito si precisa che la dichiarazione a verbale all’art. 113 e 115 del presente CCNL ha previsto che gli aggiornamenti delle figure professionali inseriti nei sopra citati articoli si applicano al personale assunto dal 22 marzo 2024 mentre per le figure in forza a tale data dovranno essere effettuati eventuali coordinamenti in sede aziendale.

Entrando nel merito le principali novità hanno riguardato l’eliminazione di alcune figure professionali ritenute ormai obsolete. Allo stesso tempo ne sono state introdotte altre nuove tra cui il capo dei processi formativi e relativa filiera nonché l’optometrista e il farmacista di parafarmacia unitamente all’inserimento di figure più attuali come l’addetto della vendita a distanza e l’addetto e commerce (questi ultimi inseriti al V° livello nei primi 18 mesi dall’assunzione).

Inoltre, nell’ambito della distribuzione del farmaco Confcommercio e le altre parti sociali si sono impegnate a disciplinare, entro la fine di dicembre 2025, la permanenza della figura dell’allestitore di commissioni nei magazzini d’ingrosso medicinali con l’ausilio di supporti informatici attualmente inquadrato al V° livello della classificazione.

Tra le nuove figure vi è stata la riorganizzazione del sistema di classificazione per il personale dipendente da imprese dell’area servizi dove sono state definite le esemplificazioni delle figure professionali che operano nelle macroaree pubblicità, marketing e comunicazione/eventi, ricerche di mercato nonché revisione e consulenza aziendale, considerate di riferimento anche per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL. È stata, infine, aggiornata tutta la macroarea ICT.

Ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione partirà dal 1°giugno 2024 e quindi fino alla stessa data e solo per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.

È stata, inoltre, prevista l’istituzione di un’apposita commissione tecnica che entro la vigenza contrattuale ha il compito di definire ulteriori figure operanti nel settore, comprese le imprese creative e culturali.

Le altre novità del CCNL

Di seguito le altre importanti novità inserite nel CCNL con il nuovo accordo tra Confcommercio e le parti sociali stipulato il 22 marzo 2024.

Causali di assunzione con contratto a tempo determinato

Con riferimento alla delega di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2015, Confcommercio e le Parti sociali hanno definito le causali di legittima apposizione del termine del contratto individuale di lavoro di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, stabilendo che ciò possa avvenire nei seguenti casi:

  • Saldi - Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
  • Fiere - Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
  • Festività natalizie - Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti durante le festività natalizie, più nello specifico nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
  • Festività pasquali - Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti durante le festività pasquali, più specificatamente nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
  • Riduzione impatto ambientale - Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e\o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
  • Terziario avanzato - Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato. A tal riguardo, in tale casistica rientrano tutte quelle attività connesse a tutte le fasi di sviluppo – anche una sola di esse – di un prodotto che sia innovativo, come ad esempio prodotti di alta tecnologia, oppure nuovi materiali o servizi che contribuiscano a migliorare il livello delle prestazioni e rendano più efficienti i processi;
  • Digitalizzazione - Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
  • Nuove aperture - Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti. Si evidenzia che la casistica ricomprende altresì i processi di ristrutturazione - oltre alle nuove aperture di unità produttive ed operative - intendendo come tali, a titolo meramente esemplificativo, anche la diversificazione o l’espansione dei servizi offerti da un’impresa.

Per quanto riguarda le nuove aperture, le Parti hanno stabilito altresì di escludere tali rapporti di lavoro dai limiti di contingentamento – come previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 – solo i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura. Inoltre, si evidenzia che tale disciplina non ricomprende le operazioni di avvio/inizio di nuove attività che, invece, sono già disciplinate all’art. 76 del CCNL.

  • Incremento temporaneo. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

Le suddette causali potranno essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata) e dovranno essere dettagliate per giustificarne le ragioni in rapporto alla durata, al di là del mero “titolo”, per evitare il rischio contenzioso.

È importante sottolineare che tali causali sono utilizzabili da tutte le imprese applicanti il CCNL TDS, senza alcuna distinzione tra settori produttivi.

Oltre ad esse, la contrattazione di secondo livello, territoriale e/o aziendale, potrà individuare ulteriori causali. Tale contrattazione potrà altresì: concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati; verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal presente articolo possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive; individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di manifestazioni/fiere/eventi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la manifestazione/fiera/l’evento. Tale causale potrà essere legittimamente apposta ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata).

Si rammenta che, per effetto delle vigenti disposizioni, dalla data di efficacia del CCNL (1° aprile 2024) non sarà più possibile apporre le causali a livello individuale per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, previste fino al 31 dicembre 2024 (art. 19, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2015), poiché subentrano in via suppletiva quelle di natura collettiva.

Le precedenti clausole a livello individuale, inserite in contratti precedentemente instaurati e ancora vigenti, continueranno a produrre i loro effetti fino a scadenza naturale degli stessi.

Ipotesi di stagionalità in località turistiche

Riguardo alla stagionalità contrattuale, è stato eseguito un aggiornamento normativo alla disciplina prevista. Innanzitutto, è stato stabilito che si tratta di “ipotesi di stagionalità”, coerentemente all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015. È stato inoltre previsto che al secondo livello territoriale occorrerà concordare, oltre alle località a vocazione turistica, anche le specifiche attività e i relativi periodi.

Gli accordi territoriali attualmente in vigore continuano a produrre i loro effetti fino alla loro scadenza. Quindi, per quanto riguarda gli accordi territoriali già in vigore, la rinegoziazione non sarà obbligatoria.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per attività

Confcommercio ha molti associati in diversi settori; per ogni settore è stato redatto un approfondimento dedicato al CCNL:

I seguenti contratti CCNL verranno aggiornati con un contenuto "ad hoc":

  • CCNL Pulizie e multiservizi;
  • CCNL Dipendenti da aziende del settore turismo;
  • CCNL Personale artistico turismo;
  • CCNL Imprese di viaggi e turismo;
  • CCNL Dipendenti da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private;
  • CCNL Autoscuole e studi di consulenza automobilistica;
  • CCNL Agenzie di assicurazione in gestione libera;
  • CCNL Pompe funebri;
  • Accordo economico collettivo agenti e rappresentanti di commercio;
  • Accordo collaborazioni coordinate e continuative per call center;
  • CCNL Imprese radiofoniche, televisive locali, agenzie di informazione e concessionarie pubblicitarie radiotelevisive;
  • CCNL per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai teatri;
  • CCNL per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai teatri nazionali;
  • CCNL Fondazioni lirico sinfoniche;
  • CCNL Esercizi cinematografici;
  • CCNL Aziende ortofrutticole e agrumarie.

Bilateralità, welfare e formazione

La bilateralità ha avuto un ruolo fondamentale nel settore e ha rappresentato un percorso di relazioni sindacali sempre meno conflittuale che, attraverso un crescente impegno su formazione e qualificazione professionale, su tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla previdenza complementare e sull’assistenza sanitaria integrativa, ha dato luogo ad un'evoluzione significativa del welfare contrattuale, cioè sviluppato dalla contrattazione collettiva, a qualsiasi livello, che non si esaurisce nella fonte contrattuale, ma si caratterizza per la costruzione di un sistema strutturato di enti e fondi bilaterali che erogano i servizi e le prestazioni negoziati.

Bilateralità

Ente bilaterale

È un organismo paritetico che ha tra i suoi obiettivi di incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore terziario, di promuovere iniziative in materia di formazione continua e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee, internazionali, di attuare procedure per accedere ai programmi comunitari finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo. Si diffonde sul territorio nazionale attraverso gli Enti Bilaterali territoriali.

Fon.Te

La previdenza complementare è realizzata mediante l'adesione al Fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore (Fon.Te). Sono destinatari del Fondo tutti i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, gli apprendisti, nonché i lavoratori a tempo determinato o stagionale di durata non inferiore a 3 mesi. 

Per maggiori informazioni consulta il sito Fon.te - Fondo Pensione Complementare.

Fondo EST

Il Fondo EST fornisce l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, gli apprendisti, e sono esclusi i quadri, ai quali si applica una specifica normativa.

Novità ultimo rinnovo: troviamo anche un aumento pari ad euro 3,00 del contributo a carico del datore di lavoro su Fondo EST, a decorrere dal 1° aprile 2025.

Per maggiori informazioni consulta il sito Fondo Est e la nostra pagina dedicata all'Ente di assistenza.

Qu.A.S.

A favore dei lavoratori con qualifica di quadro è obbligatoriamente dovuto alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa (Qu.A.S.) un contributo di 350 euro annui e uno di 340 da corrispondere all'atto dell'iscrizione, entrambi a carico del datore di lavoro, più 56 euro annui a carico del lavoratore. Gli importi comprendono il contributo per la promozione dell'assistenza sanitaria integrativa. Per maggiori informazioni consulta il sito Quas - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri.

Novità ultimo rinnovo: per la Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S." è stato stabilito un aumento pari a 40 euro del contributo a carico del datore di lavoro, di cui 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Formazione

Formazione Continua For.Te

Fondo di riferimento delle imprese per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

Per maggiori informazioni consulta il sito Fondo for.te.

Formazione professionale Quadri

Il contributo annuo a favore di QUADRIFOR (Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del Terziario) è pari a 75 euro, di cui 50 a carico dell'azienda e 25 del Quadro.

Novità ultimo rinnovo: Quadrifor può consentire l’iscrizione di aziende del Terziario, i cui CCNL di riferimento, sottoscritti quale parte sindacale da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, contengano il richiamo all’Istituto quale strumento di valorizzazione della formazione continua dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri, con conseguente comunicazione ai soci costituenti.

Per maggiori informazioni consulta il sito QUADRIFOR.

Il ruolo di Confcommercio nella definizione del Contratto Collettivo Nazionale del commercio

Confcommercio Imprese per l'Italia sottoscrive con le segreterie generali di FilcamsCgil, FisascatCisl e Uiltucs il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi che ha durata quadriennale sia per la parte economica che per quella normativa.

Tuttavia è prevista nel contratto una clausola cosiddetta "di ultrattività"che assicura la permanenza delle discipline scadute fino al successivo rinnovo.

Le parti firmatarie, il 30 luglio 2019, hanno sottoscritto il verbale di accordo di conclusione dei lavori di stesura del "Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi", che ha riunito in un’unica fonte i diversi rinnovi succedutesi negli anni.

Gli uffici confederali, inoltre, prestano assistenza tecnica, ma anche coordinamento e supervisione ai diversi contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Federazioni e Associazioni del sistema, per la sottoscrizione congiunta da sottoporre agli organi confederali.

Il 12 dicembre 2022, Confcommercio ha firmato un protocollo straordinario di settore con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, nell'ambito del percorso per il rinnovo del CCNL. Secondo l'accordo, ai lavoratori verrà erogato un bonus una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali a partire da aprile 2023. Entrambi saranno riparametrati per livello d'inquadramento.

Il 22 marzo 2024 Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL della distribuzione, del terziario e dei servizi, con validità dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2027,

Il CCNL ha durata quadriennale (Decorrenza: 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027) ma, come già anticipato, il contratto riporta una cosiddetta clausola "di ultrattività", in grado di garantire la continuità delle attività cessate fino alla nuova proroga.

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