ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche

ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO delle attività economiche, che verrà adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025. 

Il Codice ATECO è un sistema di classificazione utilizzato per identificare in modo univoco le attività economiche delle imprese e dei liberi professionisti. L’Istat ha sviluppato una nuova classificazione ATECO in vigore dal 1° gennaio 2025 che sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – aggiornamento 2022. 

La nuova classificazione sarà operativa dal 1° aprile 2025. Questo periodo di transizione dovrebbe permettere alle diverse amministrazioni di adeguarsi al nuovo sistema. La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale. 

Il processo di revisione delle classificazioni statistiche è un’attività ordinaria, sebbene non ricorrente, con aggiornamenti mediamente ogni 10-15 anni. La classificazione ATECO deriva dalla NACE (dal francese Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), che a sua volta ha origine dalla ISIC (International Standard Industrial Classification), il sistema di riferimento a livello mondiale.

Questa revisione ha richiesto un aggiornamento simultaneo sia della NACE, la nomenclatura delle attività economiche adottata da Eurostat, sia della ATECO, che rappresenta la sua declinazione nazionale. 

Entrambe sono classificazioni delle attività economiche pensate e articolate per finalità esclusivamente statistiche. Chiarito questo si capisce perché non può essere influenzata da profili giuridici (leggi, decreti) o amministrativi come l’iscrizione ad albi, ordini professionali ecc. per non vincolarla ad atti che sono soggetti a variare nel tempo (in Italia anche molto frequentemente) e che comprometterebbero la stabilità della rappresentazione della realtà economica. 

Principali novità della classificazione ATECO

La modifica più rilevante, in sede ISIC, riguarda il commercio al dettaglio, dove viene eliminato il criterio del canale di vendita (Sezione G della classificazione ATECO). Il nuovo sistema classificherà le attività in base al tipo di prodotto venduto, superando la precedente distinzione tra commercio in sede fissa e altre forme di vendita.

L’ISIC ha motivato così la decisione dell’eliminazione:

  • la maggior parte delle attività al dettaglio opera sia in sede fissa che online ed è quindi diventato difficile differenziare tra i due canali distributivi;
  • la dimensione delle vendite online e in sede fissa può variare nel tempo inficiando la stabilità della classificazione.

Il criterio di classificazione per il commercio al dettaglio sarà quindi basato su cosa è venduto e non più sul canale di vendita.

Effetti della revisione

Eliminando la distinzione tra commercio al dettaglio in sede fissa e online, i gruppi 47.8 (commercio al dettaglio ambulante che include il commercio al dettaglio di articoli nuovi o usati in banchi, di solito smontabili, collocati su una strada pubblica oppure in un posto fisso all’interno di un mercato) e 47.9 (commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati che include le attività di vendita la dettaglio tramite corrispondenza, via internet, vendita porta a porta, distributori automatici, ecc.) presenti nell’attuale classificazione ATECO 2007, sono stati cancellati insieme a tutte le loro articolazioni e saranno riclassificati, a seconda del prodotto venduto, nel commercio al dettaglio.

In particolare, la nuova classificazione ATECO 2025 non conterrà più le seguenti voci: 

47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande;

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici;

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di carne;

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande n.c.a.
 

47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie;

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;

47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;

47.82.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici, saponi, detersivi e altri detergenti per qualsiasi uso;

47.82.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;

47.82.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino, mobili, tappeti e stuoie, articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico;

47.82.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a. (tappeti e scendiletto, libri, giochi e giocattoli, registrazioni musicali e video, articoli usati).
 

47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet;

47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;

47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (vendita effettuata tramite aste su internet);

47.91.2 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;

47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (vendita diretta effettuata per televisione);

47.91.3 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;

47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono (vendita diretta effettuata per corrispondenza, radio, telefono);

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati;

47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta);

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato in modi che non rientrano nelle classi precedenti: vendita diretta o effettuata porta a porta;

47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Sarà poi eliminata la differenziazione basata sulla superficie di vendita nel commercio al dettaglio non specializzato (cod. 47.11) che farà venire meno le attuali articolazioni in:

  • Ipermercati (47.11.1);
  • supermercati (47.11.2);
  • discount di alimentari (47.11.3);
  • minimercati ed altri esercizi non specializzati in alimentari vari (47.11.4);
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati (47.11.5).

Queste attività saranno riclassificate nel commercio al dettaglio non specializzato sia con prevalenza alimentare che di altri prodotti.

Infine potrebbero verificarsi effetti anche relativamente alla riclassificazione parziale della classe relativa agli intermediari del commercio (cod. 46.1) cioè agenti, rappresentanti di commercio, procacciatori d’affari e mediatori, come spiegato nel paragrafo "Impatti fiscali della nuova classificazione ATECO 2025".

Sia le imprese che i liberi professionisti potranno partecipare al processo di ricodifica a partire dal 1 aprile 2025 per verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica con le modalità descritte nei seguenti paragrafi.

Finalità statistiche

Gli eventuali adempimenti si riferiscono alle sole imprese coinvolte come Unità di rilevazione nelle indagini campionarie congiunturali e/o nelle indagini annuali o pluriennali predisposte di volta in volta nei Programmi statistici nazionali (PSN).

Tali imprese dovranno poi verificare la propria classificazione ATECO 2025 attraverso il Portale Statistica&Imprese. Accedendo con apposite credenziali, potranno confermare la nuova classificazione o, in caso di discrepanze, segnalare la necessità di una modifica tramite il canale di segnalazione disponibile sulla piattaforma.

Quindi il Portale è riservato soltanto alle imprese coinvolte nelle rilevazioni delle indagini campionarie e non per la generalità delle imprese rispetto alla possibile riclassificazione derivante dall’ATECO 2025.

Finalità amministrative presso il sistema camerale

Unioncamere, in collaborazione con il MIMIT, sta lavorando all’implementazione della nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese. Stando al comunicato dell’Istat, a partire dal 1° aprile 2025, il processo di riclassificazione sarà automatico e le imprese interessate riceveranno una notifica dalla Camera di Commercio di appartenenza

Come si legge sempre dal comunicato dell’Istituto, per garantire una transizione graduale la visura camerale riporterà, per un periodo transitorio, sia i nuovi codici ATECO che quelli precedenti. La riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa italia.

Sebbene la classificazione ATECO abbia una finalità statistica, nella prassi i codici associati alle imprese vengono utilizzati dalla Pubblica Amministrazione per gare, bandi, concessioni, accesso a finanziamenti e benefici, contributi a fondo perduto e in passato anche per individuare le attività autorizzate durante il lockdown

Occorre quindi evitare che il venir meno dell’assegnazione di un codice ATECO specifico per le attività sopra evidenziate si traduca nel venir meno anche delle informazioni relative al canale di vendita che, si ricorda, nel nostro Paese è soggetto anche a differenti regimi amministrativi e differenti requisiti per l’accesso.

Per evitare problemi legati alla modifica dei codici, le associazioni possono segnalare eventuali criticità a ateco2025@confcommercio.it, contribuendo così a un confronto con le istituzioni.

Impatti fiscali della nuova classificazione ATECO 2025

La nuova classificazione dei Codici ATECO 2025 comporta alcune conseguenze anche sul piano fiscale, dal momento che i soggetti IVA dovranno aggiornare i codici nelle dichiarazioni dell'Agenzia delle Entrate

Tuttavia, non sarà necessario presentare una variazione dei dati, a meno che l’attività non venga ridefinita con un nuovo codice. In tal caso, l’aggiornamento dovrà essere comunicato tramite:

  • i contribuenti iscritti al Registro delle imprese delle Camere di Commercio dovranno comunicare tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), messa a disposizione da Unioncamere;
  • per chi non è iscritto bisogna utilizzare i modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate: 
    • AA7/10 per società, enti, associazioni etc.;
    • AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti etc.;
    • AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, etc.;
    • ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente.

La nuova classificazione ha poi determinato effetti diretti anche nell’ambito degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche, l’Agenzia delle Entrate ha avviato un processo di revisione degli ISA andando a sopprimere i codici non più operativi. 

Un processo che ha portato alla revisione anticipata di 15 ISA già approvati per il periodo d’imposta 2023, di cui 14 relativi al comparto del commercio e 1 al comparto dei servizi.

Per quanto riguarda gli ISA relativi al comparto del commercio, in base alla nuova classificazione ATECO 2025, la divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio, è stata aggiornata eliminando alcuni codici attività. 

Il nuovo sistema classifica infatti il commercio al dettaglio in base alla tipologia di prodotti venduti, senza più distinguere tra esercizi in sede fissa e modalità di vendita alternative come commercio ambulante, vendita per corrispondenza, porta a porta, distributori automatici o e-commerce.

Di conseguenza, a partire dal periodo d’imposta 2024, l'Agenzia delle Entrate ha eliminato gli ISA specifici per il commercio ambulante, accorpandoli a quelli relativi al commercio al dettaglio

Ad esempio, chi esercitava l’attività di commercio ambulante di carne che fino al 2023 applicava l’ISA CM03U, dal 2024 dovrà invece applicare l’ISA M02U - Commercio al dettaglio di carni.

Riferimenti normativi: le regole europee e italiane

La normativa di riferimento della nuova classificazione è il Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione europea che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720. ATECO 2025 è quindi coerente con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.  

A livello europeo il complesso processo decisionale di revisione della classificazione economica è stato avviato nel 2018 con la revisione della NACE Rev. 2.  

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