Recupero del trattamento integrativo, pronti i nuovi codici tributo
Recupero del trattamento integrativo, pronti i nuovi codici tributo
L'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute dal sostituto di imposta.
Con la Risoluzione n. 51 del 6 ottobre 2025 (qui il documento pdf), l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta di versare, tramite i modelli F24 e F24 Enti Pubblici (F24 EP), le somme dovute a seguito del recupero del credito per trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione.
Trattamento integrativo, che cos'è il Bonus 100 euro
Il trattamento integrativo, introdotto dal decreto-legge n. 3/2020, riconosce ai lavoratori dipendenti e assimilati una somma a titolo di bonus fiscale pari a 100 euro, da qui il nome più comunemente diffuso di Bonus 100 euro. Tale importo viene erogato dal datore di lavoro, che agisce come sostituto d’imposta, e recuperato dallo stesso mediante compensazione con le ritenute e i contributi dovuti, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Può però accadere che, a seguito di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, emerga un utilizzo scorretto o parziale del credito. In questi casi, le somme devono essere restituite attraverso le modalità stabilite dall’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973, che regola la riscossione dei crediti indebitamente compensati.
I nuovi codici tributo nel modello F24
Per rendere operativa la procedura di recupero, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24:
- 7909 per il versamento del credito indebitamente utilizzato e dei relativi interessi;
- 7910 per il versamento delle sanzioni connesse al controllo sostanziale.
In fase di compilazione, i codici devono essere riportati nella sezione "Erario", colonna "importi a debito versati". Nei campi "codice ufficio" e "codice atto" vanno indicati i riferimenti contenuti nel provvedimento notificato, mentre l’anno di riferimento deve corrispondere a quello in cui è stata effettuata l’indebita compensazione. Gli altri campi non devono essere compilati.
Codici per gli enti pubblici nel modello F24 EP
Per gli enti pubblici che utilizzano il modello F24 EP, sono stati istituiti i codici:
- 700E per il recupero del credito e degli interessi;
- 701E per le relative sanzioni.
I codici vanno inseriti nella sezione "Erario (valore F)", con le stesse modalità di indicazione dei dati: nei campi "codice ufficio" e "codice atto" si riportano le informazioni del provvedimento e nel campo "riferimento B" l’anno dell’indebita compensazione.
Modalità di versamento e divieto di compensazione
Un aspetto importante riguarda il pagamento: le somme richieste devono essere versate per intero e non possono essere compensate con altri crediti fiscali. Questa regola deriva direttamente dall’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973, che impone il pagamento integrale entro il termine per la presentazione del ricorso.
Ciò significa che il pagamento deve avvenire integralmente, senza poter utilizzare altri crediti fiscali in compensazione.




























