Come funziona il Bonus donne, l’esonero contributivo INPS

Come funziona il Bonus donne, l’esonero contributivo INPS

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate potranno beneficiare di un esonero del 100% dei contributi previdenziali: quali sono le regole e come fare domanda.

Il Bonus donne è un incentivo introdotto dal Decreto Coesione (DL n. 60/2024) per favorire l’occupazione delle lavoratrici svantaggiate. La misura è rivolta a tutti i datori di lavoro privati e prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali, per un massimo di 24 mesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne disoccupate effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Il modulo per le domande è disponibile sul sito istituzionale dal 16 maggio 2025.
Con la circolare INPS del 12 maggio 2025, n. 91, l'Istituto ha fornito le istruzioni operative per il Bonus donne. In questo approfondimento troverai tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti, oltre ai dettagli su requisiti, scadenze e termini dell’incentivo.

Requisiti per accedere al Bonus donne

Possono richiedere il beneficio tutti i datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato donne di qualsiasi età che siano, al momento dell’assunzione, alternativamente:

  • svantaggiate perché svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. L’elenco di questi settori e professioni, individuati ogni anno dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base dei dati ISTAT, è disponibile qui;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dall’area di residenza;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.  Le regioni in questione sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il beneficio si applica anche in caso di contratti a tempo parziale o stipulati tramite cooperativa; sono invece esclusi i rapporti di apprendistato, lavoro intermittente o a chiamata (anche se a tempo indeterminato) e le prestazioni di lavoro occasionale. L’esonero spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche quando le stesse siano rese verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Per le assunzioni di donne residenti in una delle regioni della ZES, la residenza non è un vincolo: il rapporto di lavoro potrà svolgersi anche al di fuori delle regioni della ZES, a patto che la donna vi risulti residente al momento dell’assunzione.
L’esonero per lavoratrici residenti nella ZES si configura inoltre come aiuto di stato, quindi per accedervi il datore di lavoro deve rispettare le condizioni previste;  resta, inoltre, ferma l’applicazione dei principi generali di fruizione degli incentivi.

Dato che il Bonus donne risponde, come gli altri incentivi alle assunzioni, all’esigenza di aumentare e migliorare l’occupazione, un requisito fondamentale per accedere all’esonero da parte dei datori di lavoro è che si realizzi un incremento occupazionale netto con riguardo alla forza lavoro.

 

Importi, decorrenza e durata

Il Bonus donne consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro privati, con un tetto massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. Quanto a decorrenza e durata, le applicazioni sono diverse in base ai tre tipi possibili di idoneità, cioè:

  1. impiego in settori a forte disparità occupazionale;
  2. mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza;
  3. mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenza in una delle regioni della ZES.

L’esonero ha una durata di 24 mesi dall’assunzione se si applica alle lavoratrici dei casi 2 e 3, mentre per le lavoratrici del caso 1, cioè quelle impiegate in settori a forte disparità occupazionale, la durata della misura è di 12 mesi. La decorrenza, invece, è per assunzioni a partire dal 1° settembre 2024 per le lavoratrici dei casi 1 e 2, mentre nel caso 3 – ZES Mezzogiorno –  si applica solo ad assunzioni a partire dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della Commissione Europea. Il beneficio può essere sospeso esclusivamente in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, incluse le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro; l’esonero a quel punto viene differito temporalmente e i mesi di sospensione vengono poi recuperati nel momento in cui la beneficiaria riprende a lavorare.

Scadenze e termini per la presentazione delle domande

Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro deve presentare la domanda con il modulo online disponibile dal 16 maggio sul sito dell’INPS, tramite la pagina del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)   entro il 31 dicembre 2025.
In caso si faccia richiesta dell’esonero nella modalità prevista per la ZES Mezzogiorno, è importante che la domanda venga fatta prima di procedere all’assunzione; negli altri due casi, la domanda può essere presentata in qualsiasi momento, a patto che la lavoratrice sia stata assunta dopo il 1° settembre 2024.

Compatibilità con altre agevolazioni

Il Bonus donne non è cumulabile con altri esoneri, ma è compatibile con le seguenti agevolazioni:

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