Compro oro, i sei quesiti di Federpreziosi sulla nuova norma

Compro oro, i sei quesiti di Federpreziosi sulla nuova norma

Dal 5 luglio in vigore la nuova disciplina sulla compravendita di preziosi usati: la Federazione punta i riflettori sulle questioni non risolte dal decreto. "Se questa doveva essere la soluzione per un reale problema, c'è da chiedersi dove i nostri legislatori abbiano visto la soluzione".

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23 giugno 2017

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 92 sulla compravendita di oggetti preziosi usati, alla quale dovranno adeguarsi anche i gioiellieri. Una riorganizzazione della disciplina molto attesa soprattutto dagli operatori professionali, anche se, secondo Federpreziosi Confcommercio, all'indomani della lettura approfondita il testo lascia ancora più di una questione irrisolta.

Nelle prime ore seguite alla pubblicazione del decreto, infatti, la Federazione ha ricevuto dagli associati numerose sollecitazioni e richieste di chiarimento. "Se questa doveva essere la soluzione per un reale problema, c'è da chiedersi dove i nostri legislatori abbiano visto la soluzione, soprattutto dopo avere sentito i pareri delle Commissioni preposte, che avevano indicato vie sicuramente più adeguate sulla base di dati e di puntuale documentazione fornita dagli operatori che lavorano sul campo", fa sapere Federpreziosi, che ha riassunto in sei punti i dubbi più ricorrenti. Le risposte, naturalmente, spetterebbero al legislatore.

  1. Iscrizione per via telematica al registro dell'OAM, un registro attualmente inesistente a pochi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e che l'OAM ha tempo tre mesi per avviare a un costo ancora da stabilire. E nel frattempo dove ci si iscrive? Come ci comportiamo per la presa in carico di preziosi usati? Fermiamo le nostre attività?
  1. E per le modalità tecniche di inoltro dei dati e di alimentazione del registro dobbiamo aspettare anche in questo caso tre mesi per il decreto del MEF?
  1. Utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva a queste operazioni, con un ulteriore maggiore costo per le aziende (come se già non fossero abbastanza cariche di spese) e guadagno per banche & C.
  1. Indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti da rilevarsi attraverso una fonte affidabile e indipendente. Qualcuno ci indicherà questa fonte oppure la sceglieremo sul web, visto che siamo nell'era del 4.0 e tutto è così facile? Se poi l'oggetto ha anche qualche pietra ….
  1. Segnalazione all'UIF delle operazioni sospette nel momento stesso in cui si sta per effettuare l'operazione, il che richiede una notevole abilità da parte degli operatori nello stabilire in maniera puntuale i parametri di un'operazione sospetta e soprattutto di procedere in contemporanea.
  1. Come la mettiamo con il fermo amministrativo o cautelare per le operazioni tra operatori.Dobbiamo attendere 10 giorni anche in questo caso?

"Negli ultimi mesi – ha detto Steven Tranquilli, Direttore di Federpreziosi Confcommercio – la riorganizzazione della disciplina riguardante la compravendita di oggetti preziosi usati è stata oggetto di un'intensa attività della nostra Federazione, unitamente a Confcommercio Imprese per l'Italia, volta a salvaguardare da una serie di adempimenti gli operatori del settore che svolgono tale attività in maniera secondaria o occasionale rispetto a quella principale di vendita al dettaglio di oggetti realizzati in tutto o in parte in metalli preziosi: le note informative diffuse sull'argomento la illustrano in maniera ampia e dettagliata". Le Commissioni Parlamentari avevano espresso parere favorevole sul testo, a condizione che il Governo nell'ambito dell'intervento legislativo prevedesse meccanismi tali da distinguere efficacemente, attraverso un codice ATECO specifico, i soggetti che svolgono prevalentemente attività di compro oro. Ma il testo del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, fa sapere Federpreziosi, disattende tale previsione ritenendo, che "il riferimento in definizione al codice ATECO è improprio, nella misura in cui si tratta di un codice del tutto privo di valenza definitoria e utilizzato per fini strettamente statistici. Per tale motivo e al fine di eliminare possibili equivoci in ordine alla possibilità che la disciplina dettata dal legislatore delegato trovi applicazione unicamente agli operatori commerciali cui è attribuito un determinato codice ATECO, prestandosi a utilizzi elusivi della normativa, si è provveduto a stralciarne la previsione. D'altra parte l'individuazione e il censimento degli operatori compro oro avverrà a regime attraverso i dati contenuti nel registro dei compro oro istituito dallo schema di decreto delegato".

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