Confcommercio su competitività: basta discriminazioni tra settori produttivi

Confcommercio su competitività: basta discriminazioni tra settori produttivi

Emendamento crea incertezza normativa, non liberalizza, non favorisce la crescita

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Roma, 18.07.2014


Il settore della distribuzione, già ampiamente liberalizzato dalla Bersani in poi, ha subito nel corso degli anni molte penalizzazioni,  i negozi continuano a chiudere, per via della recessione che dispiega i suoi effetti ancora oggi (nei primi 5 mesi di quest'anno hanno chiuso 54.894 esercizi commerciali) e le prospettive di ripresa dei consumi si fanno sempre più fragili e incerte, confermando che gli imprenditori del commercio, che vivono di domanda interna, sono destinati nei prossimi mesi a svolgere le proprie attività in una situazione economica drammatica.

In questo quadro, l'emendamento riguardante l'estensione agli agricoltori della vendita diretta al di fuori della propria azienda, presentato nell'ambito del dl sulla competitività, in discussione nelle Commissioni riunite Attività Produttive e Ambiente del Senato, rischia di creare un'ulteriore ingiustificata discriminazione contro il commercio regolare, favorendo, cosa ben più grave, una parte del sistema produttivo a scapito di un'altra. Rimane, dunque, inaccettabile che si possa avallare per legge la possibilità per gli agricoltori di fare i commercianti al di fuori delle regole del commercio e della tutela dei consumatori, consentendo, di fatto, di creare le basi per la costruzione di vere e proprie reti distributive parallele degli agricoltori, anche di dimensioni nazionali, senza alcun tipo di controllo.

A questo proposito è bene ricordare che nel corso degli anni si è stratificata una politica sistematica e continuativa di miglior favore per gli agricoltori in termini di regole amministrative, igienico sanitarie e fiscali. Prime fra tutte la disciplina della vendita diretta che, nel suo complesso, attribuisce agli agricoltori una serie di vantaggi competitivi nell'esercizio, di fatto, di un'autentica attività di intermediazione commerciale, potendo vendere anche prodotti non di propria produzione. A ciò si aggiunge che i comuni fino a 5.000 abitanti potrebbero, secondo quanto previsto dal testo base sui piccoli comuni in discussione alla Camera, destinare le stazioni ferroviarie disabilitate e le case cantoniere dell'Anas a sedi di promozione e vendita dei prodotti tipici locali privilegiando la vendita diretta.

In sintesi, la moltiplicazione di norme illogiche, incoerenti e contraddittorie, di fatto, rende labili i confini tra attività produttive, non aiuta le imprese, non fornisce impulsi alla crescita ma aumenta l'incertezza sulle garanzie, elemento indispensabile per chi fa impresa. Il commercio si fa con le regole del commercio e non con i sussidi all'agricoltura.

 

I VANTAGGI DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI

Fisco

  1. I ricavi della vendita diretta possono essere considerati come parte del reddito agrario, alla pari dei ricavi derivanti dalla normale attività agricola esercitata dall'impresa agricola, e quindi gli agricoltori possono beneficiare delle varie agevolazioni fiscali che riguardano, in particolare, la determinazione del reddito imponibile dell'azienda, le aliquote IRPEF e IRAP applicabili, il regime IVA applicato.
  2. Inoltre, nel caso in cui il volume d'affari sia inferiore ai € 7.000 annui, l'agricoltore può optare per il regime di esonero Iva con la possibilità di essere esentato dall'emissione di fatture per le vendite, dalla registrazione delle fatture e tenuta della contabilità, dalla presentazione delle dichiarazioni annuali Iva. Gli unici adempimenti obbligatori per l'agricoltore consisterebbero solo nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture emesse dagli acquirenti (in possesso di P. IVA).
  3. Le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo non sono poi assoggettate all'obbligo di emissione dello scontrino, purché tali soggetti rientrino nel regime speciale di detrazione d'imposta previsto dall'art. 34 del DPR n. 633 del 1972.  E gli imprenditori agricoli possono anche vendere prodotti non provenienti dai propri campi a patto che non siano "prevalenti" sul totale della merce commercializzata. Ciò significa che ciascun soggetto che opera nella vendita diretta deve commercializzare almeno il 51% di prodotti propri.

Regole amministrative

  1. Gli agricoltori che effettuano la vendita diretta non sono oggi obbligati a rispettare le norme stabilite per le normali attività commerciali previste dal decreto legislativo 114/1998. In questo senso, non sono obbligati ad avere i requisiti professionali normalmente richiesti per chi apre un'attività commerciale nel settore alimentare (es. aver frequentato un corso professionale per il commercio alimentare o aver lavorato almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio nel settore della distribuzione alimentare). Non sono obbligati a rispettare la normativa comunitaria igienico sanitaria, potendo vendere direttamente al dettaglio sia i propri prodotti che i prodotti trasformati in azienda (es. frutta a pezzetti, insalate pronte, formaggi, carne macellata, etc.), ottenuti a seguito di un'attività di manipolazione delle materie prime, senza tuttavia l'obbligo di formazione, a cui è invece soggetto l'operatore commerciale.
  2. Il prodotto posto in vendita dall'imprenditore agricolo non deve riportare il prezzo, né indicare il prezzo per unità di misura. Al contrario, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di indicare, in modo chiaro, univoco e  leggibile, per ogni prodotto offerto in vendita il prezzo di vendita e per unità di misura.
  3. Al consumatore che acquista nei mercati agricoli non vengono fornite una serie di informazioni quali ad esempio: la varietà, l'origine, il calibro e la categoria dei prodotti che sono, invece, obbligatorie  nel caso di  vendita di prodotti sfusi. Gli imprenditori agricoli che partecipano alla vendita diretta su "aree pubbliche"  non sono soggetti al pagamento dei contribuiti e degli oneri (ad es. raccolta rifiuti, allacciamento elettrico) cui sono soggetti, invece, gli operatori ambulanti.

 

I VANTAGGI DEGLI AGRICOLTORI NEL SETTORE TURISTICO E DELLA RISTORAZIONE

Il turismo e la ristorazione sono sempre più stretti nella morsa di abusivismo e concorrenza sleale nella quale si contraddistinguono sia gli agriturismi che le innumerevoli sagre (oltre 40 mila all'anno) che si svolgono in Italia. Un fenomeno che amplifica gli effetti della crisi sul settore che negli ultimi quattro anni ha registrato un saldo negativo tra aperture e chiusure di pubblici esercizi pari a -37 mila imprese.

Cambio destinazione d'uso degli immobili

L'attività agrituristica può essere svolta nei locali di abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché in edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. In determinati comuni, indicati in sede regionale, l'agricoltore può utilizzare a fini agrituristici l'abitazione anche se collocata in un contesto urbano, a condizione che sul fondo non abbia fabbricati.

In definitiva solo all'imprenditore agricolo è consentito di cambiare destinazione d'uso degli immobili senza particolari procedure di carattere urbanistico.

Irpef

La determinazione [1] del reddito imponibile si ottiene applicando all'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività agrituristica il coefficiente di redditività del 25%.

Se, ad esempio, un imprenditore ha incassato dall'attività agrituristica, complessivamente, al netto dell'Iva, 10 mila euro, pagherà su 2.500 euro.

Questo regime determina alcuni effetti collaterali a cominciare dallo scarso interesse dei contribuenti a tracciare sia gli acquisti che le vendite.

Iva

Anche per l'Iva il regime è di tipo forfettario.

L'imposta non si paga per differenza tra Iva incassata ed Iva pagata, ma è pari al 50% di quella relativa alle operazioni imponibili, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e del volume di affari.

Sostanzialmente l'Iva da pagare è pari alla metà di quella che risulta riscossa in base alle ricevute fiscali.

Il regime forfettario si applica nei confronti di tutti i contribuenti compresi cooperative, società di capitali ed enti commerciali.

Lavoro

Le imprese agrituristiche dovrebbero utilizzare i lavoratori del fondo agricolo ed applicare, pertanto, il contratto di lavoro di categoria. La retribuzione di un lavoratore impiegato come cuoco in un agriturismo è del 20% inferiore alla stessa operativa in un ristorante.

La complementarietà dell'attività agrituristica

Il concetto della "complementarietà" dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è alla base della disciplina legislativa che regola la materia. Ed è proprio su questo concetto che il sistema delle leggi regionali e i relativi controlli ufficiali sul settore mostrano la corda, invocando surrettiziamente presunte difficoltà interpretative.

Il tempo di lavoro, ad esempio, è uno dei criteri più rigorosi per valutare la complementarietà dell'attività agrituristica a quella agricola.

I dati sull'utilizzo del lavoro nell'ambito delle aziende agricole italiane indicano in 151 le giornate lavorate mediamente in un anno per ciascuna impresa.

Questi dati danno immediatamente conto della difficoltà con cui gli agriturismo riescono a mantenersi nell'ambito dei confini di complementarietà e subalternità previsti dalla norma.

Anche le performances economiche aiutano a capire come oggi complementarietà e subalternità dell'attività agrituristica (rispetto a quella agricola) esistano solo sulla carta. Il valore della produzione di un'azienda agricola ammonta, in media, a 26.293 euro.

Nel caso dell'attività agrituristica il ricavo medio per azienda ammonta, anche solo in riferimento ai valori dichiarati dalle associazioni agricole, a 87.000 euro.

 


 [1] Dal regime forfettario sono escluse le società di capitali e società cooperative, nonché gli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Si applica, pertanto, alle persone fisiche, comunioni familiari, società di persone, enti non commerciali, nonché per le società e gli enti di ogni tipo non residenti.

 

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