Il Credito d’imposta 4.0 è un incentivo destinato a sostenere le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, utili alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Il beneficio è riconosciuto per investimenti effettuati in strutture produttive sul territorio nazionale e l’ammontare del credito varia in base all’anno e all’entità della spesa sostenuta.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che definisce il sistema di prenotazione e le modalità di comunicazione per accedere al credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, o fino al 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 è stato versato un acconto di almeno il 20%. La misura è concessa nei limiti delle risorse stanziate, pari a 2,2 miliardi di euro.
In questa guida troverai informazioni utili su come prenotare gli incentivi, le modalità per accedere al credito.
Quali imprese possono accedere all’agevolazione
La misura è rivolta a tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfettario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.
Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, ma anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (come da articolo 9, comma 2, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231).
Prenotazione degli incentivi: errori da evitare e casi di esclusione
Il MIMIT ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.
L'iter per la prenotazione è il seguente:
- comunicazione preventiva da inviare entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d'imposta;
- entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione per attestare il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento;
- al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026;
- in caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi.
L'ordine cronologico di invio determinerà la priorità nella prenotazione delle risorse.
Per le imprese che al 15 maggio 2025 hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, è previsto un percorso specifico. Ai fini della prenotazione delle risorse per il credito d’imposta 4.0, è determinante l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva. Tuttavia, per mantenerlo, le imprese che hanno già trasmesso i modelli previsti dal decreto del 24 aprile 2024 devono inviare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo modello, una nuova comunicazione:
- preventiva, se già avevano trasmesso quella iniziale;
- di completamento, indicando data e importo dell’ultimo acconto (almeno il 20% delle spese), se avevano già inviato il modello di completamento.
Le imprese che inviano la nuova comunicazione devono inoltre:
- confermare l’avvenuto versamento dell’acconto entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva;
- completare gli investimenti nei tempi previsti.
Chi non si adegua entro i 30 giorni dovrà ripresentare la comunicazione secondo le nuove regole, perdendo la priorità acquisita con le comunicazioni inviate secondo il decreto del 24 aprile 2024.
Per gli investimenti come l'acquisto o l'acquisizione in leasing di macchinati, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali è invece disponibile l'agevolazione Beni strumentali, conosciuta anche come "Nuova Sabatini".
Investimenti esclusi
Per gli investimenti completati nel 2024 e nel 2025, per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto direttoriale 24 aprile 2024.
In particolare, il modello va inviato:
- sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
- solo in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
Perizia tecnica
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata, fatta quindi da un tecnico abilitato come un ingegnere o un perito industriale oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi presenti negli allegati A e B, ma che siano anche interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni con costo unitario di acquisizione non superiore a 300mila euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
Percentuali del credito d’imposta e come si calcola
Il credito d’imposta per le imprese varia in base alla tipologia di investimento effettuato, suddivisa in quattro categorie:
- beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati;
- beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0;
- altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento);
- altri beni strumentali immateriali.
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
Come si legge nell'Allegato A (scarica qui il link pdf) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento, per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", la percentuale del credito d'imposta è diviso alle seguenti condizioni:
- 2021:
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50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
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30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
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10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
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È riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore, con il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
- 2022:
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40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
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20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
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10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
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È riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- Dal 2023 al 2024:
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20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
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10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
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5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
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5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR.
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2025:
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20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
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10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
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5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
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5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR.
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Riconosciuto nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026, a patto che entro la data del 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Il limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024 l'ordine risulti accettato dal venditore, con pagamento pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati
Come si legge nell'Allegato B (scarica qui il file pdf) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono compresi anche gli investimenti per Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
In questo caso la percentuale del credito d'imposta, per un massimo di 1 milione di euro, è la seguente:
- 2021, 20% del costo;
- 2022, 50% del costo;
- 2023, 20% del costo;
- 2024, 15% del costo.
È riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento almeno del 20% del costo di acquisizione.
Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento)
Per gli investimenti in altri beni strumentali materiali diversi da quelli compresi nell'Allegato A, la percentuale sarà così ripartita:
- 2021: 10% su una spesa massima di 2 milioni di euro;
- 2022: 6% su una spesa massima di 2 milioni di euro.
In questo caso la misura è riconosciuta per le spese effettuate fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento almeno del 20% del costo di acquisizione. Per il periodo d’imposta 2022, il termine fissato al 30 giugno è stato posticipato al 30 novembre.
Altri beni strumentali immateriali
Per gli investimenti che comprendono beni strumentali immateriali diversi da quelli dell'Allegato B, la percentuale prevista è la seguente:
- 2021: 10% su una spesa massima pari a 1 milione di euro;
- 2022: 6%su una spesa massima pari a 1 milione di euro.
È infine riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso l'ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento d'acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per il periodo d’imposta 2022, il termine fissato al 30 giugno è stato posticipato al 30 novembre.
Normativa
Di seguito l'elenco con i pdf con la normativa vigente e passata che disciplina il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali:
- Decreto direttoriale 15 maggio 2025 – Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse;
- Decreto direttoriale 24 aprile 2024 - Modello di comunicazione;
- Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (art. 6) - Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali (Misure per il monitoraggio di transizione 4.0);
- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (articolo 10) – Decreto Sostegni-ter;
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- Decreto legge 17 maggio 2022, n.50 (articolo 21) - Decreto aiuti;
- Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate-MiSE - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “ super ammortamento” e introduzione del cosiddetto Iper ammortamento;
- Circolare n. 177355 del 23 maggio 2018 del MiSE – Ulteriori chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione;
- Circolare n. 48610 1 marzo 2019 del MiSE - Applicazione della disciplina nel settore della sanità – Ulteriori chiarimenti;
- Circolare n. 295485 del primo agosto 2018 del MiSE - Ulteriori chiarimenti concernenti il requisito dell’interconnessione per taluni beni del primo gruppo dell’allegato A;
- Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate – Risposte a quesiti;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62 (commi 29-36);
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57 (commi 8-11);
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (commi 91-94).