Il "nodo" del regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata

Il "nodo" del regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata

Il Governo risolva con urgenza la questione del riporto delle perdite per le imprese che adottano il "regime di cassa" altrimenti oltre due milioni di piccole imprese rischiano il tracollo.

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10 settembre 2018

A partire dal primo gennaio 2017, con l'introduzione del "regime di cassa", le imprese in contabilità semplificata (oltre due milioni di piccole imprese) sono passate dall'applicazione del principio di competenza all'applicazione del principio di cassa, che prevede, tra l'altro, di non dover più tenere conto, nella determinazione del reddito d'impresa, delle rimanenze di magazzino. La novità non è di poco conto: infatti rischia di avere effetti devastanti su centinaia di migliaia di piccole imprese. In sintesi, la norma introdotta con la legge di bilancio 2017, stabilisce che - nel primo anno di applicazione del nuovo regime di cassa (quindi, nel 2017) - all'atto della determinazione del reddito d'impresa, occorre portare in diminuzione, come componente negativo di reddito, l'ammontare delle rimanenze finali determinate al 31 dicembre 2016. In questo modo, si effettua una "sterilizzazione" del magazzino, con il suo completo annullamento dal punto di vista contabile. Una prima conseguenza di tale previsione è che - per le imprese con un magazzino rilevante - ciò determina una probabile chiusura in perdita nel 2017 e, non potendo riportare tale perdita in avanti (come è previsto, invece, per le società di capitali e per le imprese in contabilità ordinaria), un trend di redditi più elevati (rispetto al trend storico dell'impresa) negli anni successivi con un evidente aggravio di imposizione. Per evitare questo problema molte piccole imprese sono costrette ad optare per la contabilità ordinaria ed a subire, di conseguenza, maggiori costi burocratici. E' opportuno precisare che gli effetti concreti del regime di cassa per tali imprese si avranno con le dichiarazioni fiscali 2019 (redditi 2018). Infatti, le imprese che hanno chiuso il 2017 in perdita (dichiarazioni fiscali 2018) a causa del nuovo regime, non saranno soggette ad imposizione, mentre subiranno una maggiore imposizione nel 2018 (dichiarazioni fiscali 2019), non potendo scomputare dal proprio reddito d'impresa le perdite subite. Una disposizione che consenta il riporto delle perdite per le imprese in contabilità semplificata potrebbe essere introdotta sia con il primo decreto che contenga misure fiscali sia con la prossima legge di bilancio, purché vengano fatte salve le perdite subite nel 2017 (primo anno di applicazione del regime di cassa). La soluzione concordata con il precedente Governo per risolvere il problema: consentire il riporto delle perdite per le imprese in contabilità semplificata.

La questione è stata subito portata dalla Confederazione all'attenzione del precedente Governo e, come soluzione a regime, è stato concordato di uniformare, semplificando, i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite. Cioè di estendere alle imprese individuali (sia a contabilità ordinaria che semplificata) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi in vigore per i soggetti IRES (società di capitali), che è caratterizzato da: riporto in avanti illimitato temporalmente; ammontare delle perdite riportabili per i primi tre anni dalla costituzione fino al 100% del reddito d'impresa, per gli anni successivi fino all'80% del reddito d'impresa; riporto limitato al solo reddito d'impresa. Conseguentemente, per le imprese individuali a contabilità ordinaria: cade il limite dei 5 anni di riportabilità in avanti, che diventa illimitata; l'ammontare delle perdite, oggi sempre al 100%, rimane al 100% per i primi tre anni dalla costituzione dell'impresa, passa all'80% dopo il terzo anno; il riporto rimane, come ora, limitato al solo reddito d'impresa. Conseguentemente, per le imprese individuali in contabilità semplificata, a cui oggi non è consentito il riporto delle perdite si applicherà il regime IRES. Per graduare il passaggio al nuovo regime e distribuire in modo più uniforme la perdita di gettito per l'Erario, è stato previsto un regime transitorio di due anni, ossia: le perdite 2017 saranno riportabili fino al 40% del reddito d'impresa; le perdite 2018 saranno riportabili fino al 60% del reddito del reddito d'impresa; le perdite dal 2019 saranno riportabili fino all'80% del reddito d'impresa. Secondo le stime fatte dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, questa soluzione comporta l'esigenza di coprire un onere finanziario di cassa che è: nullo per il 2017 ed il 2018; di circa 170 milioni di euro per il 2019; di circa 100 milioni di euro dal 2020 in poi.

Per le imprese individuali in contabilità semplificata, nelle interlocuzioni avute dalla Confederazione con il precedente Governo, è stata proposta anche una ulteriore formulazione del regime transitorio, ossia: le perdite 2017 saranno riportabili fino al 20% del reddito d'impresa; le perdite 2018 saranno riportabili fino al 30% del reddito del reddito d'impresa; le perdite dal 2019 saranno riportabili fino al 40% del reddito d'impresa. Secondo le stime fatte dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, questa soluzione comporta l'esigenza di coprire un onere finanziario di cassa che è: nullo per il 2017 ed il 2018; di circa 90 milioni di euro per il 2019; di circa 50 milioni di euro dal 2020 in poi. Per mancanza di copertura finanziaria queste soluzioni non sono state approvate nel corso dell'iter parlamentare della legge di bilancio 2018, pur ricevendo l'appoggio, trasversale, di tutte le forze politiche.

La Confederazione è fermamente convinta che questa partita debba essere necessariamente riaperta e risolta definitivamente e, al riguardo, ha già portato la questione all'attenzione del nuovo Governo affinché, con la prossima legge di bilancio, vengano uniformate le diverse discipline fiscali di riporto delle perdite, ossia che vengano estese alle imprese personali (sia a contabilità ordinaria sia a contabilità semplificata) le regole sul riporto delle perdite oggi previste per le società di capitali.

Vincenzo De Luca 

Responsabile Confcommercio Settore Fiscalità d' Impresa

 

 

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