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Aggiornamenti DPCM sulle attività aperte e chiuse
Le restrizioni del Dpcm anti Covid-19 saranno attive dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021

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Il provvedimento - le cui disposizioni si applicano a partire dal 16 gennaio 2021 e saranno efficaci fino al 5 marzo 2021 in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, e introduce nuove modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su aree del territorio nazionale a seconda che siano caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“scenario di tipo 3”) o di massima gravità (“scenario di tipo 4”) epidemiologica.
Spostamenti
È consentito lo spostamento, in ambito regionale, verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (comma 3).
È vietato, nel periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di regioni o province autonome diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (comma 4).
Zona Gialla
Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana
Le attività che restano aperte
- Tutte le attività del commercio al dettaglio possono aprire;
- Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es.sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;
- I mercati all'aperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
- Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
![]() | Apertura al pubblico dalle ore 5.00 alle ore 18.00 |
![]() | Consumo al tavolo per max 4 persone, salvo che siano tutti conviventi |
![]() | Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico |
![]() | Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto |
![]() | Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Asporto consentito fino alle 18.00 esclusivamente per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) |
![]() | Ristorazione senza limiti di orario negli alberghi e nelle strutture ricettive, per i soli clienti alloggiati |
![]() | Attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale |
![]() | Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti |
È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
- Viene fortemente raccomandato di evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4).
- Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).
Zona Arancione
Calabria, Emilia Romagna e Veneto
Art.4 comma 3 DCPM 14.01.2021
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta
Ordinanza 16.01.2021 - Efficacia dal 17.01.2021
È vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori di cui all’ordinanza, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
Le attività che restano aperte
- Tutte le attività del commercio al dettaglio possono aprire;
- Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es. sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;
- I mercati all'aperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
- Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
![]() | Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto |
![]() | Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Asporto consentito fino alle 18.00 esclusivamente per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) |
![]() | Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti |
È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
Zona Rossa
Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia
Ordinanza 16.01.2021 - Efficacia dal 17.01.2021
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Tutte le attività del commercio al dettaglio sono sospese fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 23, e dei servizi alla persona individuati nell'Allegato 24;
- Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es. sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;
- I mercati all'aperto per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
- Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
![]() | Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto |
![]() | Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) |
![]() | Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti |
È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).