Aggiornamenti sulle attività consentite

Aggiornamenti sulle attività consentite

Le restrizioni dei provvedimenti anti Covid-19 aggiornati in base all'andamento epidemiologico

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21 dicembre 2021
QUESTA PAGINA VERRÀ AGGIORNATA A SEGUITO DELLE NUOVE NORMATIVE

Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).

Inoltre si ricorda che, per le attività aperte, le regole da seguire sono indicate nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.

Il DL 221/2021 (art. 4, comma 1) impone l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto in zona bianca, fino al 31 gennaio 2022.
 

È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).

 

Tabella Attività Consentite

Accesso attività Specifiche Consentito Senza Green Pass Consentito con Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, tampone) Consentito con Green Pass Rafforzato (vaccinazione e guarigione)
Impianti di risalita nei comprensori sciistici       Attività zona giallaAttività zone arancio
Servizi alla persona     Attività zona giallaAttività zone arancio Attività zona giallaAttività zone arancio
Negozi al di fuori dei centri commerciali     Attività zona giallaAttività zone arancio Attività zona giallaAttività zone arancio
Negozi nei centri commerciali giorni feriali (esclusi prefestivi)     Attività zona giallaAttività zone arancio Attività zona giallaAttività zone arancio
Negozi presenti nei centri commerciali giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, farmacie)     Attività zona gialla Attività zona giallaAttività zone arancio
Corsi di formazione in presenza     Attività zona gialla Attività zona giallaAttività zone arancio
Bar e Ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive) Consumazione al banco e al tavolo. All'aperto e al chiuso.     Attività zona giallaAttività zone arancio
Strutture ricettive (inclusi bar e ristoranti della struttura) Alloggio e Servizio di ristorazione per clienti alloggianti ed esterni. All'aperto e al chiuso.     Attività zona giallaAttività zone arancio
Attività sportiva o motoria In palestre, piscine, centri natatori. All'aperto e al chiuso.     Attività zona giallaAttività zone arancio
Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) Al chiuso     Attività zona giallaAttività zone arancio
Concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti Al chiuso      
Mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche) All'aperto e al chiuso     Attività zona giallaAttività zone arancio
Sagre e fiere, anche su aree pubbliche       Attività zona giallaAttività zone arancio
Convegni e congressi       Attività zona giallaAttività zone arancio
Centri benessere All'aperto e al chiuso     Attività zona giallaAttività zone arancio
Centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche) All'aperto e al chiuso     Attività zona giallaAttività zone arancio
Parchi tematici e divertimento       Attività zona giallaAttività zone arancio
Centri culturali, centri sociali e ricreativi All'aperto e al chiuso     Attività zona giallaAttività zone arancio
Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò       Attività zona giallaAttività zone arancio

Fonte Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non sarà richiesto il green pass dal  1° Febbraio:

  • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Il DPCM 21 gennaio 2022 specifica, inoltre, che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi sopra citati, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
Il DPCM acquista efficacia dal 1° febbraio 2022, così confermando la data di entrata in vigore dell’obbligo già prevista dal D.L. 1/2022.

 

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Zona Bianca

Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2), in zona bianca non ci sono limiti agli spostamenti
 

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto


Attività zona gialla Zona Gialla

Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2), in zona bianca non ci sono limiti agli spostamenti
 


Calabria, Lazio, Marche, Sardegna

Le attività che possono restare aperte sono:
  • tutte le attività del commercio al dettaglio
  • centri commerciali
  • mercati
  • le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

In particolare:

Attività zona gialla Consegna a domicilio e asporto consentiti sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto

Attività zona gialla
Sono aperte le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale

 


Attività zone arancio Zona Arancione


Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2) gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9” (ogni tipo di Green Pass)

Si ricorda che, per le attività aperte, le regole da seguire sono indicate nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.

Le attività che possono restare aperte sono:
  • tutte le attività del commercio al dettaglio
  • nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, ad esempio sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno
  • mercati all'aperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi
  • le attività dei servizi di ristorazione (ad esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 

In particolare:

Attività zone arancio Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto
Attività zone arancio Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

Asporto consentito fino alle 18.00 esclusivamente per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche)
Attività zone arancio Esercizi di somministrazione nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

 


Attività zona rossaZona Rossa

Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2) gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori, sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9” (ogni tipo di Green Pass)


Le attività sospese e quelle che possono restare aperte anche in zona rossa sono:
  • Tutte le attività del commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 23, e dei servizi alla persona individuati nell'Allegato 24
  • Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es. sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno
  • I mercati all'aperto per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi
  • Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
Attività zona rossa Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto
Attività zona rossa Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina)
Attività zona rossa Esercizi di somministrazione nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

 

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