FAQ (frequently asked questions) su Energia

faq #4435988

Quale aliquota IVA va applicata nella fatturazione delle forniture di beni e servizi di un'azienda di compostaggio con un impianto di produzione di biometano derivante dall’upgrading del biogas che scaturisce dalla digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU), proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nei comuni italiani?

Certamente l’impianto di cui al quesito non può fruire dell’aliquota Iva agevolata in virtù del numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che individua tra le operazioni soggette all’aliquota Iva del 10% le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria (...); …; impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; …”. Dalla lettera della norma emerge, infatti, che gli impianti di captazione del biogas non possono essere ricompresi tra gli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”, in quanto la produzione di energia, come risultato finale del processo, non deriva dalle specifiche fonti indicate dalla disposizione. A nostro avviso, tuttavia, gli impianti in esame potrebbero beneficiare dell’aliquota agevolata in discorso in quanto riconducibili alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847. In proposito è utile ricordare che il Ministero dello Sviluppo economico, con nota n. 0022376 del 24 novembre 2010, ha espresso l’avviso che l’impianto di cui trattasi, essendo “adibito alla captazione del biogas  … possa correttamente rientrare nella definizione di opere di urbanizzazione/attrezzature sanitarie di cui al n. 127 [rectius 127-quinquies], come specificato dall’art. 266, comma 1 del D.lgs n. 152 del 2006 che, con ampia dizione (“impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali”) comprende sia il caso di distruzione che quello di riutilizzo delle varie categorie di rifiuti.” Le considerazioni sopra svolte ci porterebbero quindi a concludere che gli impianti di captazione del biogas rientrano tra gli impianti di smaltimento dei rifiuti, dei quali costituiscono parte integrante e conclusiva del processo. A tali impianti risulta pertanto applicabile l’aliquota Iva agevolata del 10 % prevista dal n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Una valutazione più completa ed articolata del caso prospettato nel quesito necessiterebbe, tuttavia, di un supplemento ulteriore di indagine in ordine, soprattutto, alle caratteristiche specifiche, sia tecniche che impiantistiche, delle opere che si intendono realizzare.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4435883

Il contratto di fornitura di energia elettrica di un fabbricato residenziale garantisce il 100% di provenienza da fonti rinnovabili. Per ottenerne l'agibilità il comune chiede l'installazione di un impianto fotovoltaico ai sensi della L.10 del 9/1/91. A seguito installazione di condizionatori con inverter per raffrescamento e/o riscaldamento sarebbe possibile non installare impianto fotovoltaico?

L’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è oggi disciplinato dall’articolo 26, D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 il quale testualmente recita: “I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III del presente decreto”. La norma quindi, come correttamente evidenziato dal Comune, sottopone all’obbligo di installazione delle fonti rinnovabili gli edifici per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata del decreto, avvenuta il 15 dicembre 2021.

Non è sufficiente, per superare tali obblighi, l’installazione di inverter alimentati con energia proveniente da fonte rinnovabile. Oltre al caso di impossibilità tecnica, vi è infatti solo un'eccezione (cfr. allegato III, punto 1.4 del D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199) all’obbligo de quo, che ricorre quando l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, (così come definito dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102), ma a condizione che tale rete assicuri l'intero fabbisogno di energia.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4435474

Un'azienda con codice Ateco 25.61 (trattamento e rivestimento dei metalli) ha due contatori separati per gas e energia elettrica. I consumi inerenti uffici, spogliatoi e abitazione del custode ricadono negli usi "termoelettrici" di cui all'art. 1, comma 2, del DL 144 del 23/9/2022? Per detrarli dal totale dei consumi dell'azienda, è sufficiente e/o necessaria una perizia di un tecnico abilitato?

Riteniamo plausibile considerare come “termoelettrici” i consumi di gas ed energia elettrica inerenti gli uffici, spogliatoi e l’abitazione del custode. Non crediamo poi sia necessaria una perizia di un tecnico abilitato per il calcolo ed il relativo scorporo di tali consumi da quelli totali dell’azienda. Generalmente si ricorre ad una perizia a titolo meramente prudenziale o per casi più complessi rispetto a quello prospettato nel quesito.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4435439

L'installazione di un impianto fotovoltaico (B2B) è da fatturare in reverse charge, ai sensi art.17, c.6, a)ter DPR 633/72 oppure con IVA 10% (tabella A, parte III, 127-quinquies DPR 633/72) ?

In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 37 del 2015, le attività di installazione di impianti fotovoltaici, comprese anche le attività di riparazione e manutenzione dei beni ivi indicati, sono assoggettati al meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi della lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4435404

La comunicazione ad Enea entro i 90 giorni dell'acquisto di tende con lo sconto in fattura va fatta anche se non ci si avvale di nessuna ditta per il montaggio, ovvero si effettua il lavoro di montaggio in proprio?

Confermiamo che sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti. Per ottenere la detrazione va presentata online una comunicazione all'ENEA, tramite il sito web, effettuando l'accesso all'Area Utenti e trasmettendo la scheda descrittiva dell'intervento, entro 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere. La predetta comunicazione è condizione abilitante per l’accesso alla detrazione. Riteniamo pertanto che essa vada effettuata anche se il lavoro di installazione verrà eseguito in proprio.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4435369

Il credito di imposta riqualificazione energetica 65% è sommabile eventualmente al 6% beni nuovi?

Esistono alcuni orientamenti che ritengono il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Noi, al contrario, propenderemmo per l’orientamento più restrittivo, ma cautelativo, in base al quale la detrazione d’imposta per la riqualificazione energetica non sia cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4435317

È vero che un impianto fotovoltaico semi integrato da 50 kw installato su capannone non può essere accatastato separatamente e, pertanto, va considerato incremento dell'immobile con conseguente perdita eventuale del credito di imposta 6% beni nuovi?

Riteniamo corretta la tesi che riconnette la perdita del diritto al credito d’imposta del 6% nel caso sia necessario procedere con un accatastamento separato dell’impianto fotovoltaico. Si ricorda, a questo proposito, che occorre segnalare i pannelli fotovoltaici al catasto solo quando questi incrementano il valore capitale dell’immobile (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore. Per una verifica del caso specifico, consigliamo comunque un’attenta verifica della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E del 2016.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4435278

È corretta la fatturazione dell'acconto con iva al 10% di un impianto fotovoltaico da 50 kw, sul tetto di un capannone, definito dal fornitore semi integrato o andava applicato il reverse?

In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 37 del 2015 – e diversamente da quanto sostenuto dal fornitore nel caso riportato nel quesito – le attività di installazione di impianti fotovoltaici, comprese anche le attività di riparazione e manutenzione dei beni ivi indicati, sono assoggettati al meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi della lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4435214

Il contributo disposto dall'Arera (delibera 467/2019/R/eel) per il rinnovamento delle colonne montanti condominiali è cumulabile con le detrazioni fiscali dedicate al recupero del patrimonio edilizio (50%) con eventuale sconto in fattura da parte del fornitore? Nel caso è detraibile l'intero importo dei lavori (spese professionali incluse) oppure solo la somma non coperta dal Bonus Arera?

Non esiste, ad oggi, alcuna disposizione che vieta il divieto di cumulo tra le detrazioni fiscali dedicate al recupero del patrimonio edilizio e il contributo sperimentale Arera per l'ammodernamento delle colonne montanti negli edifici realizzate prima del 1970 o dal 1970 al 1985 in condizioni precarie. In assenza, quindi, di esplicito divieto, riterremmo che le due misure incentivanti siano tra loro cumulabili.

In via prudenziale suggeriamo tuttavia di portare in detrazione solo la somma non coperta dal contributo di cui alla Delibera Arera 467/2019/R/eel.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4435179

L'acquisto dei così detti pannelli fotovoltaici da balcone (plug and play) beneficia delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie? Se sì, di che entità?

Per usufruire del "bonus ristrutturazioni" è necessario che l’impianto fotovoltaico (anche i così detti pannelli fotovoltaici da balcone - plug and play) sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Fino al 31 dicembre 2024, è prevista una detrazione del 50%, con limite di spesa a 96.000 euro.

Possono beneficiare dell’agevolazione solo persone fisiche che pagano l’imposta sul reddito (IRPEF). Le imprese individuali e società di persone (SS, SNC e SAS) possono accedere al bonus, mentre le aziende soggette a tassazione IRES (come le SRL, SRLS o le SPA) non possono accedere all'incentivo.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4434943

È obbligatorio installare un impianto per la produzione di energia elettrica (fotovoltaico) per chiedere l'agibilità di un fabbricato al grezzo censito in catasto in categoria A3 ed edificato con originaria licenza edilizia rilasciata nell'anno 2009, quindi precedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. 28/03/2011 n. 28?

L’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è oggi disciplinato dall’articolo 26, D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 il quale testualmente recita: “I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto”.

La norma, quindi, sottopone all’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici i progetti per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata del decreto, avvenuta il 15 dicembre 2021.

Nel caso evidenziato nel quesito si evince che la licenza edilizia è stata rilasciata nel 2009 – quindi precedentemente alle disposizioni normative in esame – mentre deve essere ancora richiesta l’agibilità. Il punto è, pertanto, quello di chiarire se quest’ultima (l’agibilità) costituisca giuridicamente “titolo edilizio”, la cui richiesta faccia quindi rientrare la fattispecie di cui al quesito negli obblighi di cui all’articolo 26 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

Al riguardo la giurisprudenza non è unanime. L’orientamento che ci appare tuttavia più meritevole di attenzione è quello che differenzia chiaramente tra titoli abilitativi edilizi (quali il permesso di costruire) e certificato di agibilità.

La funzione di quest'ultimo è, infatti, accertare che l'immobile, al quale si riferisce, è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene; invece, funzione specifica dei titoli edilizi cui si riferisce l’articolo 26 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 – come del permesso di costruire – è il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche.

L’ontologica differenza fra i due istituti ci fa quindi propendere per l’esclusione del fabbricato in oggetto dalla normativa richiamata. Fatta salva, evidentemente, l’eventuale esistenza di ulteriori titoli edilizi non espressamente menzionati nel quesito.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4434411

La Soprintendenza ha negato, per motivi di estetica, il permesso a eseguire lavori rientranti nel superbonus 110 per installare pannelli fotovoltaici sul tetto di un condominio di un edificio vincolato alle Belle arti. Alla luce delle recenti norme di semplificazione e di incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, è possibile che tale limite sia stato superato?

In virtù dell’articolo 9 della legge 27 aprile 2022, n. 34 (cfr. conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) la posa in opera dei pannelli solari è oggi equiparata a manutenzione ordinaria.

Più nello specifico, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici, non sono più subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati (ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio).

Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, e complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici).

Da evidenziare che le misure di semplificazione appena descritte si applicano anche in presenza di “vincoli ricadenti sui complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

Pertanto, nell’ipotesi in cui il condominio di cui al quesito rientri nelle fattispecie declinate dall’articolo 9 della legge 27 aprile 2022, n. 34, si ritiene tecnicamente plausibile procedere all’installazione dei pannelli.

Infine, in virtù del comma 2, dell’articolo 119 del Dl 34/2020 (convertito in legge 77/2020), qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus 110% si applica alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di efficientamento energetico indicati nel medesimo comma 2, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (così, tra l’altro, l'agenzia delle Entrate, con risposta a interpello del 23 giugno 2022, n. 341).

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4434387

Una recente legge europea introduce degli obblighi di risparmio energetico per far fronte ai prezzi elevati dell’energia elettrica. Di cosa si tratta? È già in vigore?

Si tratta del Regolamento 2022/1854 del Consiglio Europeo recante “intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia elettrica”, in vigore dal giorno 8 ottobre 2022.

Il Regolamento prevede, in primo luogo, che gli Stati membri provvedano, su base volontaria, ad attuare talune misure per ridurre i consumi elettrici del 10% rispetto alla media dei consumi del periodo che va dal 1° novembre al 31 marzo degli ultimi cinque anni (articolo 3).

È prevista anche una riduzione, stavolta obbligatoria, del 5% dei consumi elettrici nelle ore c.d. “di punta” (articolo 4). Tali riduzioni della domanda di energia dovranno essere effettuate a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 marzo 2023. Il Regolamento inoltre dispone – dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 –un tetto obbligatorio sui ricavi di mercato per i produttori di energia elettrica che utilizzano le tecnologie c.d. “infra-marginali” (es. rinnovabili, nucleare, lignite) di 180 €/MWh (articolo 6).

Tale tetto si applica ai ricavi di mercato ottenuti sia attraverso negoziazioni bilaterali che sul mercato centralizzato. Si evidenzia, tuttavia, che gli Stati membri possono mantenere (o introdurre) misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che generano elettricità dagli impianti “infra-marginali” di cui sopra, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4435083

In base al nuovo Decreto Mite n. 297 del 2/8/2022, si può installare un impianto fotovoltaico a terra su un terreno edificabile di circa 100Kw, quale intervento di manutenzione ordinaria?

Il modello unico semplificato di cui al decreto 2 agosto 2022, n. 297 si riferisce all'installazione di impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. In sostanza, l'iter semplificato per impianti tra i 50 kW e i 200 kW riguarderebbe queste "superfici" e non i "moduli a terra" (ossia impianti i cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline).

Per quanto riguarda l'installazione dei "moduli a terra" occorre far riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto-legge 8 novembre 2021, n. 199, per le quali, peraltro, mancano ancora i decreti attuativi. Interessante in ogni caso far notare come il comma 8 del predetto articolo 8 - come modificato, da ultimo, dall’art. 6 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 – dispone che, nelle more della predisposizione dei decreti attuativi, sono considerate aree idonee, tra le altre:

  • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
  • le aree dei siti oggetto di bonifica;
  • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli:
    1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
    2. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
    3. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Ulteriori aree provvisoriamente considerate idonee sono quelle non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela né che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4435118

Un grande condominio pensa di costituire una comunità energetica così da poter abbattere i costi ed essere autosufficienti nel caso di interruzioni delle forniture. È possibile essere qualificati come auto-consumatori di energia e anche rivendere l’energia prodotta in eccesso? Quali sono i requisiti specifici da rispettare per la costituzione della comunità energetica?

I clienti finali che risiedono in un condominio possono certamente costituire una comunità energetica e, in quanto tali, essere qualificati come auto-consumatori di energia. Al riguardo si rammenta che il D.lgs. 199/2021 definisce auto-consumatori di energia rinnovabile coloro che:

  1. producono e accumulano energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, attraverso:
    • un impianto di produzione da FER direttamente interconnesso all'utenza nella titolarità dell'auto-consumatore stesso, o di proprietà di un terzo, o gestito da un terzo, purché questo resti soggetto alle istruzioni del primo. Posto ciò, il terzo non è considerato auto-consumatore di energia rinnovabile. L'auto-consumatore, in presenza dei requisiti sopra indicati, può accedere agli incentivi, e alle compensazioni tariffarie disposte dall'ARERA;
    • uno o più impianti di produzione da FER situati presso edifici o in siti diversi da quelli in cui opera l'auto-consumatore, ma che sono comunque nella disponibilità di quest'ultimo. In tal caso, l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti e consumarla nei punti di prelievo nella sua titolarità;
  2. vendono l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e possono offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore.

Quanto alle specifiche condizioni da rispettare affinché più clienti associati possano divenire auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente rientra anche, come detto, quella di trovarsi nello stesso edificio o condominio. La rete di distribuzione può essere utilizzata per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio.

L'energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli auto-consumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione. La partecipazione al gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.

I clienti finali, inclusi i clienti domestici, hanno poi il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto di una serie di condizioni e requisiti, in particolare:

  • l'obiettivo principale della comunità non deve essere quello di realizzare profitti finanziari, bensì quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui operano. Anche per le imprese, dunque, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
  • la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a soggetti quali persone fisiche, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, PMI, e amministrazioni locali, che sono situate nel territorio dei Comuni ove si trovano gli impianti per la condivisione
– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4365560

Gli abitanti di un grande condominio possono essere qualificati come auto-consumatori di energia ed eventualmente rivendere l’energia prodotta in eccesso?

I clienti finali che risiedono in un condominio possono certamente costituire una comunità energetica e, in quanto tali, essere qualificati come auto-consumatori di energia. Al riguardo si rammenta che il D.lgs. 199/2021 definisce auto-consumatori di energia rinnovabile coloro che:

  • producono e accumulano energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, attraverso:
    • un impianto di produzione da FER direttamente interconnesso all'utenza nella titolarità dell'auto-consumatore stesso, o di proprietà di un terzo, o gestito da un terzo, purché questo resti soggetto alle istruzioni del primo. Posto ciò, il terzo non è considerato auto-consumatore di energia rinnovabile. L'auto-consumatore, in presenza dei requisiti sopra indicati, può accedere agli incentivi, e alle compensazioni tariffarie disposte dall'ARERA;
    • uno o più impianti di produzione da FER situati presso edifici o in siti diversi da quelli in cui opera l'auto-consumatore, ma che sono comunque nella disponibilità di quest'ultimo. In tal caso, l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti e consumarla nei punti di prelievo nella sua titolarità;
  • vendono l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e possono offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore.

Quanto alle specifiche condizioni da rispettare affinché più clienti associati possano divenire auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente rientra anche, come detto, quella di trovarsi nello stesso edificio o condominio. La rete di distribuzione può essere utilizzata per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio.

L'energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli auto-consumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione. La partecipazione al gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.

I clienti finali, inclusi i clienti domestici, hanno poi il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto di una serie di condizioni e requisiti, in particolare:

  • l'obiettivo principale della comunità non deve essere quello di realizzare profitti finanziari, bensì quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui operano. Anche per le imprese, dunque, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
  • la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a soggetti quali persone fisiche, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, PMI, e amministrazioni locali, che sono situate nel territorio dei Comuni ove si trovano gli impianti per la condivisione
– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4365495

Le richieste di calcolo del credito d’imposta pervenute al venditore di energia dopo i “sessanta giorni” devono essere comunque evase dal venditore anche se in questo caso non sono previste sanzioni?

Il comma 3-bis dell’art. 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e il comma 5 dell’art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 prevedono che, “entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta”, il venditore di energia sia tenuto a rispondere alla richiesta di calcolo del credito d’imposta, onde evitare l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei suoi confronti ovvero che le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta “energetici” possano richiedere al proprio fornitore di energia di effettuare lui stesso il calcolo dei crediti d’imposta spettanti, a condizione che l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019.

Le citate disposizioni prevedono inoltre che, “entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta”, il venditore di energia è tenuto a rispondere alla richiesta di calcolo del credito d’imposta, onde evitare l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei suoi confronti.

Al riguardo l’ARERA, con proprio comunicato stampa ha specificato che, anche qualora le richieste delle imprese per il calcolo del credito d’imposta pervengano in una data successiva al termine di cui sopra, il venditore è ancora obbligato a inviare la suddetta comunicazione, tenuto conto che i predetti decreti non hanno previsto un termine, a pena di decadenza, entro il quale l'impresa interessata ha diritto di chiedere tali informazioni al proprio venditore.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4365460

Come vanno considerate le imposte e sussidi ai fini del calcolo del costo medio e dei crediti d’imposta energetici?

La vigente disciplina normativa riguardante le imprese “energivore” e “non energivore” prevede, con riferimento alla verifica dell’incremento del costo medio come requisito di accesso al beneficio, che i costi per kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. 

Il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento deve avvenire avendo riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate (già comprese in fattura in una diversa categoria di voci) e detraendo, dallo stesso, il valore di eventuali sussidi ricevuti.

A questo proposito deve essere ricordato che, come anche chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 1.1, per sussidio si intende qualsiasi beneficio economico conseguito dall’impresa a copertura (totale o parziale) della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi “riconosciuti in euro/Mwh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica”.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta, invece, come chiarito con la richiamata Circolare n. 13/E del 2022, si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Ne consegue, quindi, che le imposte (già indicate in una categoria separata in fattura), anche in tal caso, non devono essere considerate nella base imponibile ai fini del calcolo del credito d’imposta e che eventuali sussidi non devono essere detratti dalla spesa sostenuta, in quanto la norma non prevede tale ipotesi. Si rammenta, tuttavia, che il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, è cumulabile con altre agevolazioni (tra cui i sussidi) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
faq #4365437

Un'azienda che sta pagando le fatture di energia elettrica e gas naturale in modo rateizzato ha diritto al credito d’imposta (in proporzione agli importi effettivamente pagati)?

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 25/E del 11/07/2022 (FAQ), alla domanda 3.5, riferendosi alle fatture di cortesia, sostiene che “[…] il relativo costo deve essere effettivamente sostenuto, nonché documentato […]” e non scrive “interamente sostenuto”.

I diversi decreti che si sono succeduti – disciplinanti i crediti d’imposta per l’energia acquistata (elettrica e gas) nel secondo e nel terzo trimestre 2022 – non prevedono alcun divieto esplicito circa la possibilità di poter beneficiare, contestualmente, del credito d’imposta e di un piano di rateizzazione delle bollette eventualmente concesso dal proprio fornitore.

Tuttavia, le previsioni di cui al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedono che il beneficio fiscale venga concesso con riferimento alla “spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata […] comprovato mediante le relative fatture d’acquisto”.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 13/E del 13 maggio 2022, sostiene che costituisce presupposto per l’applicazione della disposizione (di cui sopra) il “sostenimento di spese” per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata. A tale riguardo, viene precisato che occorre prendere in considerazione il costo sostenuto e relativo ai consumi effettivi e non anche a quelli stimati e, eventualmente, fatturati in acconto dai gestori.

L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, precisato che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute sulla base dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR (Testo unico imposte sui redditi), che disciplina la determinazione del reddito d’impresa in base al principio della competenza.

In particolare, per quello che qui rileva, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna (o spedizione) dei beni mobili.

– Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza
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