Fimaa: lettera aperta a Monti sulla mediazione creditizia

Fimaa: lettera aperta a Monti sulla mediazione creditizia

Il presidente Angeletti entra nel merito dell'art.14 del D.Lgs.141/2010 sulla disciplina dei mediatori creditizi. "Le norme in questione sono uno sbarramento all'iscrizione nell'elenco previsto dalla Legge per l'esercizio dell'attività di mediatore".

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10 febbraio 2012

Lettera aperta del presidente Fimaa, Valerio Angeletti, al presidente del Consiglio Mario Monti in riferimento alla portata del disposto dell'art. 14 del D.Lgs. 141/2010 sulla disciplina dei mediatori creditizi.
"Il comma 2 lettera a) del suddetto art.14 prevede che l'iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi di cui sopra sia subordinata al fatto che i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo di dette persone giuridiche "abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
1. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
2. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
3. attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
4. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche finanziarie."
- Per quanto riguarda i mediatori creditizi l'art.128-septies al comma 1 prevede che per ottenere l'iscrizione nell'elenco l'attività debba essere esercitata in forma di "società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa".
- Dal coordinamento degli artt.128 septies c.1 e art.14 c.2 a) consegue che un soggetto per svolgere l'attività di mediazione creditizia debba costituire una società di capitali ed avere maturato una esperienza di tre anni almeno di esercizio come su esposto (cinque anni per ricoprire la carica di Presidente del C.d.A., amministratore unico o delegato, direttore generale o socio unico di S.r.l.)
Considerato quanto sopra non vi è dubbio che le norme in questione costituiscano un vero e proprio sbarramento all'iscrizione nell'elenco previsto dalla Legge per l'esercizio dell'attività di mediatore creditizio. "Tale sbarramento - prosegue Angeletti - appare inopportuno considerato che al momento sono oltre 100.000 i soggetti iscritti all'albo dei mediatori creditizi presso l'UIF e che gli stessi per poter continuare a svolgere l'attività dovranno, costituite le società, avere altresì i requisiti di cui sopra. Inoltre le norme paiono costituire una barriera difficilmente superabile per i giovani che intendano iniziare tale attività, e ciò proprio nel momento in cui l'intento dei governanti europei ed italiani è di liberalizzare le attività favorendo l'inizio e l'esercizio delle stesse.
In considerazione di quanto su espresso si confida nella soppressione delle norme in questione ed in particolare dell'art.14 c. 2 lettere a) b) c) mantenendo per le persone giuridiche i requisiti di cui al comma 1 dell'art.14 stesso".


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