Fondo Nuove Competenze, novità e scadenze

Fondo Nuove Competenze, novità e scadenze

Terza edizione della misura “Competenze per le innovazioni” che rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza della formazione per agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano.

Il Fondo Nuove Competenze (FNC) rimborsa il costo delle ore lavorative dedicate alla formazione, offrendo ai dipendenti l'opportunità di acquisire competenze necessarie per adattarsi alle evoluzioni del mercato del lavoro. La terza edizione, "Competenze per le innovazioni", si focalizza sul supporto ai processi di transizione digitale ed ecologica e sulla creazione di nuova occupazione, riconoscendo contributi ai datori di lavoro per percorsi formativi in questi ambiti.

Possono accedere alla misura tutti i datori di lavoro privati, comprese le società a partecipazione pubblica, che abbiano siglato accordi collettivi per la rimodulazione dell’orario a fini formativi. La dotazione è di 730 milioni di euro a valere sul Programma Nazionale Giovani Donne e Lavoro, così ripartiti tra Regioni e Province autonome:

  • 225.943.198,04 euro alle Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Province autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto);
  • 39.928.825,74 euro alle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria);
  • 464.127.976,21 euro alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Queste risorse sono destinate alle seguenti tipologie di intervento:

  • il 25% a Sistemi formativi, cioè i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player;
  • il 25% a Filiere formative, cioè i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica;
  • il 50% a Singoli datori di lavoro.

Un milione di euro è riservato al finanziamento delle istanze nelle quali è prevista la formazione di disoccupati da assumere con contratto stagionale.

Ogni datore di lavoro può presentare un’unica richiesta di contributo, scegliendo tra le diverse linee d’intervento.

Il Fondo, istituito nel 2020, è nato per mitigare gli effetti delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, che hanno gravemente colpito economia e mercato del lavoro e si inserisce nel Piano Nazionale Nuove competenze previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) come strumento per aggiornare e riqualificare professionalmente il personale, in risposta alle sfide poste dalla digitalizzazione, dalla sostenibilità ambientale e dagli effetti della pandemia da Covid. Anpal, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ha pubblicato due avvisi per l’accesso alle risorse: il primo nel 2020 e il secondo nel 2022.

Come funziona

Il Fondo è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione. In sostanza il FNC rimborsa:

  • il costo orario retributivo al netto della quota contributiva a carico del lavoratore;
  • il costo orario contributivo comprensivo della quota a carico del lavoratore.

Ogni intervento deve essere articolato in un piano formativo, o eventualmente più piani se l'azienda aderisce a più Fondi Paritetici Interprofessionali (FPI). Ogni piano si articola in uno o più percorsi formativi, a cui sono associati i partecipanti al cui interno possono essere previsti uno o più obiettivi di apprendimento, che devono essere descritti e riferiti agli standard di qualificazione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024.

Il progetto formativo deve prevedere la valorizzazione delle competenze già possedute dal lavoratore e la personalizzazione degli interventi individuali. Al termine del percorso deve essere rilasciato un documento di trasparenza o di validazione, in conformità con la normativa vigente.

Il numero di ore di formazione per ciascun lavoratore deve essere compreso tra 30 e 150 ore (20 ore nel caso di contratti stagionali nel settore turismo e agricoltura).

Gli ambiti relativi ai fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto sono:

  • sistemi tecnologici e digitali
  • introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale
  • sostenibilità ed impatto ambientale
  • economia circolare
  • transizione ecologica
  • efficientamento energetico
  • welfare aziendale e benessere organizzativo

L’aggiornamento delle competenze negli ambiti potrà rientrare anche nei settori previsti dalla comunicazione delle Commissione C/2024/3209 Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).

Requisiti per accedere al Fondo Nuove Competenze

Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica (come da decreto legislativo n. 175 del 2016), che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori. Nel caso di lavoratori somministrati, il datore di lavoro sarà l’Agenzia di somministrazione.

I datori di lavoro devono inoltre:

  • essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
  • non trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
  • in caso di accertamento di un debito in capo all’azienda nei confronti di MLPS, si provvederà alla compensazione delle somme dovute.

I destinatari del Fondo Nuove Competenze (FNC) sono principalmente i lavoratori dipendenti di aziende private, incluse le società partecipate pubbliche. Tuttavia, il FNC estende i percorsi formativi anche ad altre categorie.

Lavoratori Dipendenti:

  • destinatari principali sono i dipendenti di datori di lavoro privati coinvolti in accordi collettivi di rimodulazione dell’orario, mirati a sviluppare competenze richieste dai processi aziendali.
  • la formazione punta ad acquisire o rafforzare competenze in linea con l’innovazione e le transizioni digitale ed ecologica.
  • inclusi anche i lavoratori in somministrazione, con l’agenzia che presenta l’istanza come datore di lavoro.

Il FNC prevede la possibilità di includere altre categorie di destinatari, come:

  • disoccupati da almeno 12 mesi: assunti con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato dopo la pubblicazione del decreto e prima della formazione. Il FNC copre il 100% della retribuzione oraria;
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello): assunti dopo la pubblicazione del decreto e prima della formazione e anche in questo caso il fondo finanzia il 100% della retribuzione oraria;
  • disoccupati preselezionati dall'azienda: inseriti in progetti che coinvolgono dipendenti e disoccupati. Se almeno il 70% viene assunto stabilmente dopo la formazione, il datore riceve un contributo aggiuntivo;
  • disoccupati da formare per la successiva assunzione con contratti stagionali: nei settori turismo e agricoltura, con un bonus per assunzioni di almeno 120 giorni e percorsi formativi di minimo 20 ore.

I requisiti necessari sono i seguenti:

  • disoccupazione documentata tramite la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) sul portale MyANPAL;
  • la scelta dei destinatari della formazione è legata al progetto formativo presentato dall'azienda e agli accordi collettivi stipulati con le rappresentanze sindacali.

Come presentare domanda

I datori di lavoro possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo tra le linee di intervento previste: sistemi formativi, filiere formative, singoli datori di lavoro. La domanda deve essere inviata dal legale rappresentante o da un delegato accedendo alla piattaforma dedicata con SPID, CIE o CNS sulla piattaforma informatica dedicata a partire dal 10 febbraio 2025 fino al 10 aprile 2025. La delega, se necessaria, deve essere caricata sulla piattaforma corredata dai documenti d’identità di delegato e delegante, come previsto dall’art. 38, co. 3-bis, DPR n. 445/2000.

Per partecipare il datore di lavoro e l'eventuale delegato devono essere registrati sul sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente fruibile tramite il portale MyANPAL, attivo dal 9 dicembre 2024. I soggetti già registrati dovranno verificare ed eventualmente aggiornare i dati.

All'interno della piattaforma sono richieste le seguenti informazioni:

  • dati anagrafici del datore di lavoro;
  • dati anagrafici dell’ente formativo e di quello che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
  • dettaglio dei lavoratori coinvolti (codici fiscali, numero delle ore di riduzione dell’orario di lavoro finalizzate alla formazione e valore del costo del lavoro stimato in base a quanto stabilito dal decreto e dall’Avviso).

All'istanza dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:

  • Accordo collettivo;
  • Progetto formativo;
  • Autocertificazioni per la rappresentatività sindacale, se mancante;
  • Delega del legale rappresentante, se applicabile, con documenti d’identità.

Accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro

Gli accordi devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda o da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali le modalità per la stipula degli accordi dovranno essere quelle previste dal fondo di riferimento.

Tutti gli accordi dovranno essere conformi a quanto previsto dall’articolo 88 comma 1 del DL 34/2020, istitutivo del Fondo Nuove Competenze e devono contenere i seguenti contenuti minimi:

  • l’individuazione dei fabbisogni del datore di lavoro all’interno di processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, come successivamente meglio descritti, in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare o riqualificare il lavoratore;
  • i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • il numero delle ore di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
  • l’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;
  • eventuali ulteriori elementi indicati dal Ministero del Lavoro nel relativo Avviso pubblico.

Come viene erogata la formazione

La formazione può essere erogata da:

  • un ente titolato (come da decreto 16 gennaio 2013, n. 13) o un ente accreditato dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale;
  • strutture formative specialistiche, tra cui:
    • centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione;
    • altri soggetti, anche privati, che svolgono attività di formazione per statuto o in base a specifiche disposizioni legislative o regolamentari, internazionali, nazionali e regionali;
    • datori di lavoro dotati di strutture formative aziendali, interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, che abbiano una unità organizzativa identificabile all’interno dell’organigramma con dipendenti esclusivamente assegnati a tale unità organizzativa e in cui l'attività formativa del piano è svolta da docenti con un’esperienza professionale almeno triennale nella specifica disciplina. In questo caso, almeno il 60% delle ore di formazione deve essere erogato da docenti esterni all'azienda.

Attestazione competenze

Gli obiettivi di apprendimento di ogni percorso formativo devono essere descritti in modo chiaro e riferiti agli standard di qualificazione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, sia in fase di progettazione che di attestazione finale.

Al termine del percorso formativo, l'ente erogatore deve rilasciare a ciascun lavoratore un documento di trasparenza o di validazione che attesta il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e il livello di competenza acquisito. 

Per chi desidera approfondire altre opportunità di formazione e crescita professionale, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro, è possibile consultare la nostra guida dedicata.

Progetti formativi

I progetti formativi previsti dal Fondo Nuove Competenze devono rispondere a specifici requisiti:

  • gli obiettivi di apprendimento, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, dovranno essere descritti e riferiti agli standard di qualificazione definiti all’art.3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024;
  • dovrà esserci evidenza della valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali; al termine del percorso dovrà essere rilasciata una attestazione di trasparenza o di validazione dei risultati di apprendimento in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
  • i percorsi formativi dovranno avere una durata minima di 30 ore (20 per i disoccupati da assumere con contratto stagionale) fino ad un massimo di 150 ore, da svilupparsi nell’arco di 365 giorni dalla data di approvazione della domanda fino alla richiesta di saldo.

I fondi interprofessionali che desiderano partecipare alla nuova edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC) devono comunicarlo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le aziende aderenti ai fondi disponibili potranno richiedere il finanziamento delle attività formative, anche tramite voucher utilizzabili in specifiche library.

Tra i fondi e il Ministero sarà attivato uno scambio di informazioni riguardanti le richieste presentate, i lavoratori coinvolti, gli esiti della formazione e le verifiche effettuate. Le aziende iscritte a un fondo paritetico interprofessionale devono obbligatoriamente indicare, nella domanda di partecipazione, il fondo di appartenenza e richiedere il relativo finanziamento, salvo i casi previsti dal decreto, come la mancata adesione a un fondo, la non partecipazione del fondo al FNC o l’assenza di risorse per il finanziamento. In tali situazioni, le attività formative potranno essere finanziate tramite fondi regionali o nazionali.

La verifica delle attività formative è affidata ai fondi interprofessionali, mentre il Ministero del Lavoro, con il supporto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, potrà effettuare controlli a campione. I datori di lavoro non iscritti ad alcun fondo dovranno comunicare, prima dell’avvio della formazione, il calendario e il luogo del percorso formativo. Per i dettagli su termini e modalità di presentazione delle domande, il decreto rimanda a un Avviso specifico, che sarà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Normativa

Di seguito i principali decreti e provvedimenti in pdf che disciplinano il Fondo nuove competenze e gli allegati per l'anno 2022:

Per ulteriori chiarimenti scrivi a: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it

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