Indennità Straordinaria ISCRO: il sostegno economico per professionisti autonomi

Indennità Straordinaria ISCRO: il sostegno economico per professionisti autonomi

Come funziona e come richiedere l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa riconosciuta dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.

L'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla Legge di Bilancio del 2021. Con la Legge di Bilancio 2024, questa indennità è stata confermata in via definitiva, a partire dal 1° gennaio 2024. È rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

In questo articolo spiegheremo come funziona e quali sono le scadenze da rispettare per accedere all'agevolazione e i requisiti necessari.

Come funziona

L'indennità ISCRO viene erogata per un periodo di sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda. Tuttavia, non è possibile richiederla di nuovo nei due anni successivi all'inizio del periodo in cui è stata ricevuta. Le domande vanno presentate online entro il 31 ottobre di ogni anno accedendo al sito dedicato sul sito dell'INPS.

Come si calcola l'importo dell'ISCRO

L'importo dell'indennità corrisponde al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti l'anno prima della domanda. Facciamo un esempio pratico, se nel 2021 hai dichiarato 6.000 euro e nel 2022 5.000 euro, il calcolo sarà il seguente:

  • somma i redditi: 6.000 euro + 5.000 euro = 11.000 euro;
  • dividi per due per ottenere la media: 11.000 euro / 2 = 5.500 euro;
  • dividi ancora per due per calcolare l'importo semestrale: 5.500 euro / 2 = 2.750 euro;
  • moltiplica il risultato per il 25%: 2.750 euro x 25% = 687,50 euro al mese.

L'importo mensile non può essere inferiore a 250 euro né superiore a 800 euro. Inoltre, gli importi vengono adeguati ogni anno in base alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La prestazione è considerata come reddito e quindi concorre alla formazione del reddito imponibile, ma non comporta l'accredito di contribuzione figurativa.

L'indennità si riferisce solo al reddito da lavoro autonomo, riportato nella dichiarazione dei redditi nei quadri RE, RH o LM nel caso rispettivamente di:

  • attività professionale individuale;
  • partecipazione a studi associati;
  • soggetti in regime forfettario.

Non vengono considerati per l'ISCRO i redditi da lavoro:

  • dipendente;
  • parasubordinato;
  • da partecipazione a impresa.

Inoltre, chi beneficia di questa indennità è tenuto a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale, i cui criteri e modalità di finanziamento sono definiti tramite decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dopo aver raggiunto un’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato con le Regioni e le Province autonome.

Requisiti

Il beneficiario dell’indennità deve soddisfare i requisiti richiesti:

  • non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto;
  • non deve essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie al momento della presentazione della domanda;
  • non deve essere beneficiario dell'Assegno di Inclusione durante tutto il periodo in cui riceve l'indennità, altrimenti si rischia la decadenza dalla prestazione;
  • deve aver prodotto, nell'anno precedente alla domanda (l'anno di riferimento), un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativi ai due anni precedenti. Per esempio, se la domanda viene presentata nel 2024, il reddito da considerare sarà quello del 2023 (anno di riferimento), che dovrà essere inferiore al 70% della media dei redditi degli anni 2021 e 2022;
  • il reddito dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda non deve superare i 12mila euro, una soglia che viene aggiornata ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
  • deve essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori;
  • deve essere titolare di una partita IVA attiva da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha giustificato l’iscrizione alla gestione previdenziale attuale;
  • durante la presentazione della domanda, è richiesto di autocertificare i redditi prodotti per ogni anno rilevante, a meno che tali informazioni non siano già a disposizione dell'INPS.

L'INPS, per verificare il rispetto di questi requisiti, comunica all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno presentato la domanda. Successivamente, l'Agenzia risponde all'Istituto con l’esito delle verifiche sui requisiti reddituali, secondo le modalità e i tempi stabiliti da accordi di cooperazione tra le due parti.

È inoltre incompatibile con:

  • pensioni dirette;
  • indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;
  • cariche elettive e/o politiche che prevedono compensi come indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

Come si presenta la domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente online entro il 31 ottobre di ogni anno, accedendo al servizio dedicato dell'INPS con le proprie credenziali. Si può in alternativa procedere:

  • via Contact center al numero 803 164 da rete fissa (gratuito) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

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Decadenza del diritto all'indennità

Il diritto all'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa decade nei seguenti casi:

  • se chiudi la partita IVA durante l'erogazione (art. 1, comma 151);
  • se ricevi un trattamento pensionistico diretto (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
  • se ti iscrivi ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
  • se sei titolare dell’Assegno di inclusione (art. 1, comma 144, lett. b), e comma 146).

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