Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: come calcolare il proprio punteggio ISA

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: come calcolare il proprio punteggio ISA

Una scheda informativa per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni su cosa sono gli ISA, come calcolare il proprio punteggio di affidabilità fiscale e cosa fare per migliorarlo.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, conosciuti con l'acronimo ISA, sono stati introdotti dall'Agenzia delle Entrate nel 2018, con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea dei redditi e contrastare l'evasione fiscale. Si tratta di strumenti di natura informatica che, attraverso l'analisi di una serie di dati e informazioni estratti dalla dichiarazione dei redditi e da altre fonti, attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio di affidabilità fiscale compreso tra 1 e 10.

Un punteggio ISA alto indica una maggiore probabilità che la gestione aziendale o professionale sia condotta in modo regolare e trasparente, mentre un punteggio basso può far scattare verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'applicazione degli Indici non è obbligatoria per tutti i contribuenti, ma può rivelarsi un vantaggio. Un punteggio alto può infatti consentire di accedere a misure premiali, come la riduzione dei termini di pagamento delle imposte, la fruizione di un regime di controlli fiscali semplificati o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. L’istituzione degli ISA si inserisce tra la serie di iniziative che l’Agenzia ha avviato da qualche anno con l’obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

La metodologia adottata dall'AdE tiene conto di una pluralità di indicatori, riconducibili a due gruppi:

  • indicatori elementari di affidabilità - che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale;
  • indicatori elementari di anomalia - che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Come vengono calcolati i punteggi ISA

Gli ISA assegnano al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, che rappresenta il risultato dell'applicazione di singoli indicatori. Per l’attribuzione del punteggio, il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle entrate i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti. La modulistica ISA è disponibile sul sito istituzionale dell'AdE nella sezione relativa. Il Modello fa parte del modello “Redditi” e deve essere presentato dai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Basterà barrare la casella "ISA" sulla prima pagina del modello "Redditi" e inviare entrambi per via telematica.

Gli ISA fanno riferimento a specifici Modelli di Business (MoB), cioè gruppi omogenei di imprese con caratteristiche simili, ai quali il contribuente viene assegnato sulla base di quanto indicato nel modello dichiarativo.

La metodologia adottata dall'AdE tiene conto di una pluralità di indicatori, riconducibili a due gruppi:

  • indicatori elementari di affidabilità - che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale;
  • indicatori elementari di anomalia - che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne (leggi anche la news dedicata con le novità dell'AdE).

Questi indicatori si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5: si riferiscono alle situazioni in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il 5 la più lieve. Tra gli indicatori elementari di questo tipo rientrano, ad esempio, quelli relativi all’incidenza degli accantonamenti e degli oneri finanziari netti e all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti;
  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1: si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità. Tra queste troviamo quelle relative all’Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili e al margine operativo lordo negativo, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’incidenza degli ammortamenti, dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria e la copertura delle spese per dipendente.

Compilazione

Per prima cosa andrà indicato sul frontespizio del modello il codice dell'attività, a seconda della tabella di classificazione ATECO. Oltre a quelli trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per completare la compilazione andranno inseriti ulteriori dati che la stessa Agenzia delle entrate rende disponibili e che sono stati individuati nella Nota tecnica e metodologica delle variabili precalcolate, allegata ai decreti di approvazione e di modifiche agli ISA in applicazione nei relativi periodi d’imposta.

Le Note tecniche e metodologiche contengono:

  • gli elementi rilevanti ai fini dell’analisi dei Modelli di Business (MoB);
  • le tabelle dei coefficienti, la lista delle variabili e le matrici per l’applicazione degli ISA;
  • i dati rilevanti ai fini del calcolo del coefficiente individuale, importante per la stima dei ricavi, dei compensi e del valore aggiunto;
  • gli elementi rilevanti per le analisi territoriali;
  • gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli ISA;
  • le modalità di arrotondamento dei valori numerici;
  • le variabili precalcolate dall’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda i dati precalcolati, sono elementi che la stessa Agenzia rende disponibili e sono noti con il nome "precalcolate ISA". Una volta acquisiti saranno utilizzati per l'applicazione degli Indici sintetici. La posizione Isa è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: codice fiscale, codice Isa, tipologia di reddito.

È possibile acquisire i dati precalcolati:

  • per un singolo contribuente, attraverso la consultazione del Cassetto fiscale, all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • per più contribuenti, con diverse modalità per intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente e intermediari non provvisti di delega.

I Caf imprese e i professionisti abilitati, su richiesta dei contribuenti, possono rilasciare l’asseverazione dei dati, un documento che verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli Isa corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altri documenti. L’asseverazione non va fatta per i dati che implicano valutazioni che non possono essere rilevate dalla documentazione.

Sanzioni e controlli

È prevista una sanzione amministrativa da 250 fino a 2mila euro per i seguenti casi:

  • omissione della comunicazione dei dati rilevanti per la formazione dell'ISA;
  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati.

Specifiche tecniche

Le specifiche degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) 2024 sono state approvate con il Provvedimento del 28 febbraio 2024. Successivamente, in base al punto 3. "Correzioni delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza", per tutti gli ISA sono state apportate le seguenti modifiche nella versione del 15 giugno 2024:

  • modificato il valore del campo P0100301;
  • inseriti i campi ICP00101, ICP00201, ICP00301 e ICP00401;
  • inserito il controllo tra i campi P10 e P01 P02 P06 P07.

A quali contribuenti si applicano

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. Con la dicitura "prevalente" s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. I contribuenti quindi che esercitano più attività devono prima valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA. In tal caso, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA.

Quando non si applicano

Gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • inizia o cessa l’attività, cioè si trova in condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • dichiara ricavi di importo superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione.

Chi è escluso

Sono invece esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;
  • non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  • si avvalgono del regime forfetario agevolato;
  • che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il successivo paragrafo 2.3.1); 
  • categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata.

Non sono applicati anche a:

  • gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
  • le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);
  • le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;
  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U;
  • i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Come consultare il proprio punteggio

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale si può consultare utilizzando il software "Il Tuo ISA", che opera sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta di applicazione e dei “dati precalcolati”, forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario. Nella sezione “Indice sintetico di affidabilità” si potranno consultare gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità. Entro il 15 giugno 2024 verrà rilasciata una nuova versione del software. Per questa e altre date importanti, consulta il nostro calendario fiscale, aggiornato mensilmente con news e chiarimenti dei nostri esperti del Fisco.

I vantaggi per imprese e professionisti

Ai contribuenti più "virtuosi" sono riconosciuti una serie di vantaggi.

Di seguito la tabella con i benefici premiali.

BENEFICI PREMIALI PUNTEGGIO periodo d'imposta di applicazione MEDIA PUNTEGGI periodo d'imposta di applicazione e periodo d'imposta precedente
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap 8 8,5
esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui
esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994) 9 9
esclusione degli accertamenti «analitico-induttivi» di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972 8,5 9
anticipazione di un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972 8 ---
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato 9 9
esclusione dalla prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992 punteggio ISA 9
negli ultimi tre periodi d’imposta
precedenti a quello del ricorso

Fonte: Agenzia delle Entrate

Come migliorare l'affidabilità

Per accedere ai benefici fiscali è possibile migliorare il proprio punteggio di affidabilità. Si possono ad esempio correggere gli eventuali errori commessi in fase di compilazione oppure aggiungere ulteriori elementi positivi che non risultano dalle scritture contabili e che sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.

Novità e adempimenti

Per quanto riguarda l’anno d’imposta 2023, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2024, ha approvato le differenziazioni dei termini di accesso "regime premiale", pubblicando anche le relative disposizioni di attuazione.

In particolare, è stato disposto che:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA (lettera a) del citato comma 11) è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: Il Provvedimento in esame dispone che i menzionati benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 (e 8,5 per gli importi ridotti), calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
    Viene disposto, inoltre, che le citate soglie di esonero riguardanti l’IVA sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2025.
    1. 70.000 euro annui risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024. Detto importo scende a 50.000 euro annui per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità tra 8 e 9;
    2. 70.000 euro annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, nell’ipotesi di credito IVA infrannuale. Detto importo scende a 50.000 euro annui per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità tra 8 e 9;
    3. 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023. Detto importo scende a 20.000 euro annui per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità tra 8 e 9.
  2. L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA (lettera b) del citato comma 11) maturato per l’anno di imposta 2024 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023.
    Inoltre, nei confronti di quei contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità tra 8 e 9, viene riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2024 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, di importo non superiore a 50.000 euro annui.
    Anche in tali casi, il Provvedimento in esame prevede che i benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 (e pari a 8,5 per gli importi ridotti), calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
    Le citate soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2025.
  3. L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative (lettera c) del citato comma 11) è riconosciuta:
    1. ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023;
    2. ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
  4. L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (lettera d) del citato comma 11), è riconosciuta:
    1. ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2023;
    2. ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
  5. I termini di decadenza per l’attività di accertamento (lettera e) del citato comma 11) sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2022, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.
  6. L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (lettera f) del citato comma 11) è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9, sempre per il periodo di imposta 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Il Provvedimento dispone, inoltre, che il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
  7. Nell’ipotesi di contribuenti che conseguano, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, il Provvedimento in esame dispone, infine, che gli stessi possano accedere ai benefici premiali in parola se:
    1. applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
    2. il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

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