Legge europea 2018: le novità sul riconoscimento delle qualifiche professionali

Legge europea 2018: le novità sul riconoscimento delle qualifiche professionali

Sarà più semplice per i professionisti qualificati provenienti da altri Stati UE ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia.

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18 ottobre 2018

Sarà più semplice per i professionisti qualificati provenienti da altri Stati UE ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia. Il disegno di legge europea 2018, attualmente all'esame della Commissione Politiche UE del Senato, dà attuazione alle linee guida della Commissione UE relative alla direttiva 2005/36/CE e introduce alcuni correttivi, resi necessari a seguito della recente procedura di infrazione a carico dell'Italia per mancata conformità della normativa interna alla stessa direttiva. Tra le modifiche più rilevanti, la prima attiene all'attuale definizione di "legalmente stabilito" basata sul criterio della "residenza" del professionista. Per scongiurare i problemi applicativi sinora sorti, il disegno di legge prevede di fare riferimento al luogo di esercizio in via stabile della professione. Nel ddl si specifica, inoltre, che l'autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali sarà tenuta a rilasciare al richiedente ogni certificato di supporto alla documentazione prevista e che lo Stato membro d'origine o ospitante dovrà fornire piena collaborazione nel fornire le informazioni sui singoli casi di pertinenza al centro di assistenza dello Stato ospitante. Si tratta di aspetti rimasti imprecisati nella normativa interna di attuazione della direttiva. Con riferimento alla tessera professionale europea, sono modificati i termini applicabili alla procedura on line per il rilascio della stessa che mancavano di specifiche sul giorno di decorrenza. Per quanto riguarda le misure compensative in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta dallo Stato ospitante, viene riconosciuta la possibilità alle autorità competenti di prevedere, in alternativa all'effettuazione di una prova attitudinale, lo svolgimento di un tirocinio di adattamento.

Ulteriori modifiche riguardano l'individuazione delle autorità competenti per le attività necessarie al riconoscimento delle qualifiche previste dall'articolo 5 del d.lgs. n. 206/2007 e il riconoscimento automatico dei titoli di formazione in medicina rilasciati nell'ex Jugoslavia o per i quali la formazione è iniziata in Slovenia anteriormente al 25 giugno 1991.

Sul fronte dell'attività di mediatore, vengono infine individuate come incompatibili con l'esercizio della professione le attività imprenditoriali che abbiano ad oggetto i medesimi beni o servizi inerenti l'oggetto della transazione.

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