Isa, approvate le modifiche per il periodo d'imposta 2024
Isa, approvate le modifiche per il periodo d'imposta 2024
Pubblicato il decreto con la revisione di 100 Indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 marzo 2025, attraverso il quale è stata approvata la revisione di 100 Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi alle attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017.
Nello specifico:
- 2 l’agricoltura;
- 22 il settore delle manifatture;
- 38 i servizi;
- 5 le attività professionali
- 33 il commercio.
Il decreto stabilisce anche le modalità di calcolo del punteggio di affidabilità fiscale e individua le categorie di contribuenti escluse dall’applicazione degli ISA. Le nuove versioni saranno valide a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Di seguito, le principali novità introdotte dal decreto ministeriale in esame.
Approvazione della revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 1)
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, il decreto in esame ha approvato la revisione di 100 ISA relativi alle attività economiche nel settore dell'agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.
Il decreto ministeriale chiarisce che, per calcolare il punteggio di affidabilità fiscale legato agli Indici si fa riferimento alle note tecniche e metodologiche allegate al decreto stesso, in particolare all’allegato 101 (qui il documento in pdf).
Per applicare correttamente gli Indici Sintetici di Affidabilità, i contribuenti interessati devono trasmettere, all'interno della dichiarazione dei redditi, i dati economici, contabili e strutturali richiesti. Questo obbligo vale per tutti, a prescindere dal regime fiscale adottato. Le informazioni da comunicare sono stabilite nella documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto ministeriale di riferimento.
Modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 2)
L'articolo 2 specifica che gli ISA si applicano a imprese, professionisti e lavoratori autonomi che svolgono in modo prevalente attività economiche coperte dagli indici stessi. Se il contribuente svolge più attività, si applica l’Indicatore corrispondente all’attività con maggior volume di ricavi o compensi.
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 3)
L’articolo 3 individua le ulteriori tipologie di soggetti, oltre a quelle indicate al comma 6 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, nei confronti dei quali non trovano applicazione gli ISA, approvati con il decreto in esame.
Quindi sono escluse dagli ISA:
- i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- i contribuenti in regime forfettario agevolato o di vantaggio, i lavoratori in mobilità e i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- i contribuenti che svolgono due o più attività d’impresa, se queste non rientrano nello stesso ISA, sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità quando i ricavi delle attività escluse (comprese quelle complementari, nei limiti previsti) superano il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.
Un provvedimento specifico dell’Agenzia delle Entrate individuerà i soggetti esclusi che devono comunque comunicare i dati economici e contabili.
Determinazione del punteggio di affidabilità fiscale (art. 4)
L’articolo 4 stabilisce che, sulla base degli ISA approvati, viene attribuito a ciascun contribuente un punteggio di affidabilità fiscale da 1 a 10, utile anche per accedere al regime premiale previsto dal decreto legge n. 50/2017. Il software dedicato all'applicazione degli ISA deve indicare, oltre al punteggio generale, anche quello relativo agli indicatori elementari di normalità e coerenza della gestione, riferiti anche a diverse basi imponibili.
Lo stesso programma consente di segnalare l’inattendibilità dei dati provenienti dalle banche dati dell’Agenzia delle entrate e di correggerli, se modificabili, con i valori ritenuti corretti dal contribuente.
Nel confronto tra ricavi dichiarati e ricavi stimati in base agli indicatori, si considerano quelli previsti dall’art. 85 del TUIR (escluse alcune lettere) o i compensi indicati all’art. 54. Per le imprese che realizzano opere o servizi pluriennali, i ricavi da confrontare sono rettificati tenendo conto delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali secondo l’art. 93.
Per migliorare l’affidabilità e accedere al regime premiale, i contribuenti possono indicare in dichiarazione componenti positivi aggiuntivi, non presenti in contabilità, rilevanti per la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva. Ai fini IVA, a tali componenti si applica un’aliquota media calcolata sul volume d’affari, al netto delle cessioni di beni ammortizzabili.
Questi componenti non influenzano altri dati economici e contabili rilevanti per gli ISA. La loro dichiarazione non comporta sanzioni o interessi se il versamento delle imposte dovute avviene entro i termini previsti, con possibilità di rateizzazione.
Modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024 (Art. 5)
L’articolo 5 del decreto interviene sugli ISA approvati con il decreto ministeriale del 18 marzo 2024, chiarendo che, in base alla nuova classificazione ATECO 2025, tali ISA – ad eccezione di quelli oggetto di revisione con il decreto attuale – si applicheranno, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, alle attività economiche nei settori del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle professioni.