Isa, approvate le modifiche per il periodo d'imposta 2023

Isa, approvate le modifiche per il periodo d'imposta 2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con l'approvazione alle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

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11 settembre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 (Supplemento Ordinario n. 34), è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2024, che contiene l'approvazione alle modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), già approvati con i decreti ministeriali dell’8 febbraio 2023 e del 18 marzo 2024.

Di seguito, le principali novità introdotte dal decreto ministeriale in esame.

Approvazione della revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 2)

Per tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, l’articolo 2 individua la metodologia statistico-economica per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA e i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (vedi Allegato n. 1, pdf).

Indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale (art. 3)

Con l’articolo 3 vengono invece individuati gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli ISA al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale.

La norma fa infatti espresso rinvio alla specifica nota tecnica e metodologica (Allegato n. 2, pdf), disponendo che tali misure sono individuate anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, di cui all’articolo precedente.

Misure di ciclo settoriale (art. 4)

L’articolo 4 indica le modalità per individuare le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, sempre ai fini dell'applicazione degli ISA al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, degli effetti dell'andamento congiunturale (Allegato n. 3, pdf).

Anche in tal caso viene previsto che tali misure sono individuate sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, di cui al precedente articolo 2.

Modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024 (art. 5)

Con la norma in esame vengono integrate le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli ISA, già approvate con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell’8 febbraio 2023 e del 18 marzo 2024.

In particolare, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, viene disposta la disattivazione di alcuni indicatori di anomalia, a seguito dell’entrata in vigore, per il p.i. 2023, dell’articolo 1 comma 78 Legge n. 213 del 2023.

Nello specifico, viene modificata l’applicabilità dei seguenti indicatori:

  • corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze;
  • corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze;
  • corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;
  • corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;
  • corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti con le relative rimanenze.

È inoltre previsto che, nel caso in cui la differenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5% delle rimanenze finali dell’anno precedente e non sia stata barrata la casella “Adeguamento valore esistenze iniziali", l’indicatore applicato e il relativo punteggio assumerà valore 1.

È stata inoltre disposta la modifica alle soglie di riferimento dell’indicatore di anomalia “Costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro”, dell’indice sintetico di affidabilità CG72U, per la relativa applicazione del citato indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Infine è stata introdotta la modifica della soglia minima e massima dell'indicatore di anomalia “Costo del carburante al litro”, dell'indice sintetico di affidabilità CG90U, con riguardo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, rispettivamente, nella misura di 0,74 e 0,95.

Modifiche delle territorialità (art. 6)

L’articolo in esame interviene sull’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale, a seguito della ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2023, stabilendone le modalità di individuazione sulla base della nota tecnica e metodologica, che si allega per comodità (Allegato n. 4, pdf).

Sono quindi stabilità delle modifiche all'indice DM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori), relative all'aggiornamento della «Territorialità dei Factory outlet center»,  le quali sono anch’esse individuate tramite una specifica nota tecnica e metodologica che si allega (Allegato n. 5, pdf).

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