Limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi 2024
Limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi 2024
L'INAIL ha comunicato le istruzioni utili per il calcolo dei premi assicurativi: il minimale di retribuzione al giorno risulta pari a 56,87 euro, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari a 1.478,62 euro.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con la Circolare numero 12/2024 ha reso noto i nuovi limiti di retribuzione imponibile giornaliera per calcolare i premi dovuti ai lavoratori dipendenti. Per l’anno 2024, il minimale di retribuzione al giorno risulta pari a 56,87 euro, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari a 1.478,62 euro.
Lavoratori part-time
Per i lavoratori in part-time la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l'importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dallo stesso CCNL.
La base imponibile è quindi determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato.
Va poi tenuto presente che la retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale. Quest’ultima è infatti determinata moltiplicando il minimale giornaliero (56,87 euro) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (6) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.
Anno 2024 | Orario normale | Euro |
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Retribuzione oraria minimale | 40 ore settimanali | 56,87 x 6 : 40 = 8,53 |
Dirigenti
Per la figura del dirigente, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è data dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene quindi determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi. Puoi consultare tutti i dettagli specifici relativi alla retribuzione e alle normative nel CCNL Dirigenti del Commercio e Manager.
A partire dal primo luglio 2023 l’imponibile risulta essere la seguente:
- retribuzione convenzionale giornaliera: 118,99 euro;
- retribuzione convenzionale mensile: 2.974,73 euro.
Per i dirigenti con contratto a tempo parziale si deve invece calcolare l’importo orario del massimale di rendita da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2023 | oraria | €14,87 |
giornaliera | €118,99 | |
mensile | €2.974,73 |
Lavoratori autonomi - riders
Dal primo febbraio 2020 è previsto l’obbligo assicurativo anche per i lavoratori autonomi, comprese le tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale e che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali: i cosiddetti riders.
La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio è data dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività ossia ai giorni in cui è stata effettuata almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere. Per l’anno 2024, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 56,87 euro.
L’imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la stessa attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.
Retribuzione convenzionale giornaliera | € 56,87 |
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Fanno parte di questa categoria:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
Dal 1° luglio 2023 | ||
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Retribuzione convenzionale | giornaliera | € 64,07 |
mensile | € 1.601,78 |
Partecipanti all’impresa familiare
Dal primo luglio 2023, per i familiari del titolare, come il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero è pari a:
Dal 1° luglio 2023 | ||
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Retribuzione convenzionale | giornaliera | € 64,33 |
mensile | € 1.608,26 |
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali
Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, come stabilito dalla legge numero 84/1994, è prevista una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 all’anno). L'importo sarà il seguente:
Dal 1° luglio 2023 | |
Retribuzione convenzionale giornaliera per 12 gg. Mensili | Euro 1.433,04 (euro 119,42 x 12) |
Retribuzione di ragguaglio
Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita che a partire dal primo luglio 2023 corrisponde ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2023 | ||
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Retribuzione di ragguaglio | giornaliera | € 64,07 |
mensile | € 1.601,78 |
Lavoratori parasubordinati
Per i lavoratori parasubordinati non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è quindi data dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.
Occorre quindi fare riferimento ai seguenti limiti dell’imponibile mensile:
Dal 1° luglio 2023 | |
Minimo e massimo mensile |
€ 1601,78 |
Lavoratori sportivi
Per calcolare il premio per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo la retribuzione da assumere è quella effettiva, con applicazione del minimale e massimale di rendita ed è pari ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2023 | |
Minimo e massimo annuale |
€ 19.221,30 |
Lavoratori dello spettacolo autonomi
Dal primo febbraio 2022, lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo hanno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per determinare quindi il premio assicurativo, la retribuzione imponibile da prendere a riferimento è rappresentata dai compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Per l’anno 2024, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 56,87 euro.
Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti a esperienze tecnico – scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro
L’importo del premio annuale per l’anno scolastico e accademico 2023/2024 è pari a:
| Premio annuale a persona | Anno scolastico 2023/2024 anticipo |
€ 9,87 |
Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Il premio speciale unitario annuale, dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è pari a 66,60 euro per l’anno formativo 2023/2024. Tale importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, che è a carico dello Stato. Il premio, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo (1 settembre - 31 agosto dell’anno successivo).
Anno formativo 2023/2024 | |
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Retribuzione minima giornaliera | € 64,07 |
Premio speciale unitario annuale | € 66,60 |
Percettori dell’Assegno di inclusione e Supporto alla formazione e al lavoro impegnati nei progetti utili alla collettività (PUC)
Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 68 del 24 aprile 2024, è stata approvata la delibera INAIL numero 73 del 26 marzo 2024, che stabilisce la misura del premio speciale unitario per l’assicurazione dell'Istituto a favore dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Lo stesso è rivolto anche alle persone in condizione di povertà, come eventualmente individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che su base volontaria, pur non essendo beneficiarie dell’ADI o del SFL partecipano ai PUC.
Anno 2024 | |
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Retribuzione minima giornaliera | € 56,87 |
Premio speciale unitario giornaliero | € 1,04 |