Professioni: legge europea 2018: ok da Senato, ora all'esame della Camera

Professioni: legge europea 2018: ok da Senato, ora all'esame della Camera

Sarà più semplice per i professionisti qualificati provenienti da altri Stati UE ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia.

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10 dicembre 2018

È stato licenziato dal Senato il disegno di legge europea 2018, che ora passa quindi alla Camera per l'esame in seconda lettura. Il ddl dà attuazione alle linee guida della Commissione UE relative alla direttiva 2005/36/CE e introduce alcuni correttivi, resi necessari a seguito della recente procedura di infrazione a carico dell'Italia per mancata conformità della normativa interna alla stessa direttiva. Sarà, quindi, più semplice per i professionisti qualificati provenienti da altri Stati UE ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia. È stata confermata la novella che interviene sulla nozione di cittadino dell'Unione europea «legalmente stabilito», per sopprimere il riferimento alla residenza, che non è previsto dalla normativa europea e ha dato problemi in fase di applicazione. Vengono, poi, estese le competenze dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, già previste con riferimento al riconoscimento delle guide alpine, a tutti i profili professionali di guide montane. Con riferimento al rilascio della tessera professionale europea, si prevede che l'autorità competente per ciascuna delle cinque professioni pilota (infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine, agenti immobiliari) rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla normativa europea e non solo quelli di cui è già in possesso. È stato infine spostato di una settimana il termine di un mese per la verifica dei documenti presentati per il suo rilascio e prevista un'ulteriore proroga di due settimane del termine entro cui dover decidere sul rilascio medesimo. Le autorità interne competenti devono prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti. Per quanto riguarda le misure compensative richieste nell'ambito del regime generale di riconoscimento di titoli di formazione, quando la formazione svolta nell'altro Stato membro preveda materie sostanzialmente diverse da quelle previste in Italia per la professione in questione, viene rimessa per tali casi, all'autorità competente la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento. L'emendamento approvato in 14a Commissione estende anche a tali ultimi casi l'obbligo di sottoporre l'interessato a una successiva verifica finale. Sempre a tal proposito, con un ordine del giorno accolto in Commissione Politiche UE, il Governo si è impegnato inoltre ad agire nelle opportune sedi, anche europee, al fine di procedere verso la progressiva armonizzazione dei percorsi formativi alla base del riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri dell'Unione europea, nonché verso parametri di certificazione delle competenze comuni a tutti i Paesi membri. E' stata, infine, confermata l'individuazione delle autorità competenti per le attività necessarie al riconoscimento delle qualifiche previste dall'articolo 5 del d.lgs. n. 206/2007 e il riconoscimento automatico dei titoli di formazione in medicina rilasciati nell'ex Jugoslavia o per i quali la formazione è iniziata in Slovenia anteriormente al 25 giugno 1991. Sul fronte dell'attività di mediatore, invece, rispetto al testo originario del ddl, vengono ora infine individuate come incompatibili con l'esercizio della professione non solo le attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, ma anche l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.

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