Smart working nel privato, c'è l'accordo

Smart working nel privato, c'è l'accordo

Firmata al Ministero del Lavoro l'intesa tra Governo e parti sociali sul protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato. Confcommercio: “una utile bussola di orientamento”.

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8 dicembre 2021

Governo e parti sociali hanno raggiunto l'accordo sul Protocollo nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato (link al testo in pdf), proposto dal ministro del lavoro, Andrea Orlando. Hanno sottoscritto l'intesa, Confcommercio, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Usb, Confindustria, Confapi, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza Cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Cosa prevede il protocollo

L'adesione al lavoro agile "avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale" e il lavoratore che si rifiuta non può essere licenziato per questo né subire sanzioni disciplinari. Nell'accordo vanno indicati:

  • la durata (a termine o a tempo indeterminato);
  • l'alternanza tra i periodi di lavoro in ufficio e fuori dai locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna;
  • le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro; gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le modalità di controllo della prestazione;
  • l'attività formativa e le forme di esercizio dei diritti sindacali.

Il testo chiarisce che il lavoro agile "si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati" e che nelle giornate in modalità agile non si possono fare straordinari. La prestazione può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Il lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico (ma andrà chiarito attraverso la contrattazione cosa succede nel caso non ci siano buoni pasto ma la mensa) e ai permessi orari. Durante le ferie il lavoratore smart può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa. Il lavoratore è libero di scegliere il luogo dove effettuare la prestazione in modalità agile ma ci devono essere le condizioni di "sicurezza e riservatezza". Il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica necessaria ma è possibile concordare che siano usati strumenti di proprietà del lavoratore. In questo caso si possono concordare "forme di indennizzo". Le parti sociali infine concordano sulla necessità di agevolare il lavoro agile "anche tramite un incentivo pubblico alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello favorendo un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale e su misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie”. Restano salvi gli accordi nazionali, territoriali e aziendali firmati prima della sottoscrizione del protocollo, che sono già più di 200.

 

Confcommercio: “una utile bussola di orientamento”

“Il Protocollo interviene nella materia attraverso la definizione di linee guida che confermano il ruolo regolatore della legge del 2017 e degli accordi individuali, offrendo al contempo all’eventuale contrattazione collettiva sul tema un’utile ‘bussola’ di orientamento”: questo il commento di Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, per la quale “si tratta di un approdo equilibrato del confronto sviluppato sul tema dello smart working: una modalità che, a nostro avviso, deve essere comunque intesa subordinata o complementare rispetto alla modalità in presenza e che deve rimanere necessariamente ‘agile’”.        

 

 

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